Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9318 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 07/04/2021), n.9318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27215/2015 proposto da:

STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DELLE ESSENZE E DEI DERIVATI

DAGLI AGRUMI – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO

CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI n. 22, presso

lo studio dell’avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

V.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DI VAL FIORITA n. 90, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

LILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO RUGGIERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1291/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 15/05/2015 R.G.N. 924/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciando sull’impugnazione di V.P.A. nei confronti della Azienda Speciale “Stazione Sperimentale industrie essenze e derivati di Reggio Calabria”, in riforma primo grado dichiarava l’illegittimità dell’assunzione a termine del V. e che tra il lavoratore e la Stazione Sperimentale era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall’1.4.2009, con condanna dell’appellata alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento in favore dell’appellante di tre mensilità dell’ultima retribuzione a titolo di risarcimento del danno;

riteneva la Corte territoriale che non fossero specificate le ragioni dei contratti a termine (di quello stipulato dal 1.4.2009 e di quello stipulato dal 4.11.2009) considerando a tal fine insufficiente il rinvio alle previsioni del c.c.n.l. ed evidenziando che la Delib. Commissariale n. 5 del 2009, asseritamente indicante le ragioni della temporaneità dell’assunzione, fosse stata prodotta tardivamente dall’Azienda Speciale appellata e comunque non ci fosse nei contratti alcun rinvio a detta Delib.;

escludeva che fosse possibile esercitare i poteri d’ufficio per sopperire a carenze probatorie delle parti;

riteneva che l’evidenziata mancanza di specificazione delle ragioni dell’assunzione a termine assorbisse la questione dell’assunzione per sostituzione di un lavoratore trasferito e di un altro andato in pensione;

riteneva che fosse possibile disporre la conversione del rapporto rilevando che il lavoratore avesse dimostrato il subentro della Camera di Commercio alla stazione appaltante soppressa L. n. 122 del 2010, ex art. 7, comma 20, con costituzione della Azienda speciale “Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e derivati degli Agrumi di Reggio Calabria” e che tale evoluzione fosse stata solo genericamente negata dall’appellata;

riconosceva, altresì, il danno della L. n. 183 del 2010, ex art. 32 e quantificata lo stesso in tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

2. avverso tale sentenza la “Stazione Sperimentale industrie essenze e derivati di Reggio Calabria”, Azienda Speciale della Camera di Commercio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi;

3. V.P.A. ha resistito con controricorso;

4. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 7, comma 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e dell’allegato 2 di tale D.L. nonchè del D.M. Sviluppo Economico 1 aprile 2011, attuativo del medesimo D.L.;

assume che ai sensi della normativa richiamata transitava all’Azienda speciale della CCIA solo il personale a tempo indeterminato “attualmente in servizio” e cioè in servizio all’atto del passaggio e rileva che il V. alla data del 31 maggio 2010 non era assunto a tempo indeterminato.

2. il motivo è infondato;

2.1. si osserva preliminarmente che la Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA) è stata espressamente qualificata quale ente pubblico economico sottoposto “alla vigilanza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato” dal D.Lgs. n. 540 del 1999, art. 2 (Riordino delle stazioni sperimentali per l’industria, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 11) che, al successivo art. 5, ha previsto l’applicabilità ai relativi rapporti di lavoro delle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa;

2.2. successivamente il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, all’art. 7, comma 20, ha disposto la soppressione delle varie Stazioni Sperimentali (e tra queste della SSEA) ed il trasferimento dei relativi compiti ed attribuzioni alle Camere di commercio (e, quanto alla SSEA, alla Camera di Commercio di Reggio Calabria) e previsto che il personale a tempo indeterminato “attualmente in servizio” presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato e che l’inquadramento deve avvenire sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

la disposizione ha, altresì, previsto che le amministrazioni di destinazione adeguino le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, che i dipendenti trasferiti mantengano il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento e che, nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del amministrazione di destinazione, percepiscano per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

ha, inoltre, specificato che alle amministrazioni di destinazione sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali utilizzate dagli enti soppressi e che tali amministrazioni esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo;

ha anche precisato che dall’attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

ha, infine, previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di detta legge di conversione, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonchè del personale e delle risorse strumentali e finanziarie;

2.3. è, così, intervenuto il decreto interministeriale attuativo del 10 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 141 del 20 giugno 2011) che ha fissato i tempi e modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle soppresse Stazioni Sperimentali alle rispettive Camere di commercio consentendo a queste ultime di avvalersi di forme organizzative camerali, anche in forma associata tra loro, utilizzando eventualmente schemi consortili pure aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati, di individuare i soggetti destinatari delle attività trasferite aventi autonomia gestionale e stabilendo che (art. 3), al fine di mantenere il patrimonio specifico di competenze tecniche e scientifiche del personale delle soppresse Stazioni sperimentali per l’industria a supporto delle funzioni e dei compiti trasferiti, “il personale a tempo indeterminato, in servizio presso le medesime Stazioni sperimentali alla data 31 maggio 2010”, transita nelle organizzazioni costituite ai sensi dell’art. 1, comma 2, dalle Camere di commercio interessate all’esercizio delle funzioni delle soppresse Stazioni sperimentali per l’industria;

2.4. è stata, quindi, costituita l’Azienda speciale “Stazione Sperimentale industrie essenze e derivati di Reggio Calabria” della Camera di Commercio (odierna ricorrente);

2.5. per completezza si ricorda che il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 86 del 2017, esaminando (e ritenendo non fondata) la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 78 del 2010, art. 7, comma 20, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010, nella parte in cui ha disposto la soppressione della Stazione Sperimentale per l’industria delle conserve alimentari (SSICA) – una delle Stazioni soppresse – ed il trasferimento dei relativi compiti ed attribuzioni alla Camera di commercio (di Parma), ha ricordato che le Camere di commercio hanno la natura di enti pubblici dotati di autonomia funzionale, cui sono attribuiti compiti che, se necessario, possono essere disciplinati in “maniera omogenea in ambito nazionale” e ritenuto che la scelta operata (con riguardo a tutte le Stazioni Sperimentali) con la norma sospettata di incostituzionalità dimostra che l’attribuzione dei compiti alle camere di commercio, tenuto conto della loro natura e dell’ampia e composita gamma di funzioni loro conferite, non è (e non è mai stata) imprescindibilmente correlata alla necessaria dimensione localistica dell’interesse e soltanto esige che la relativa scelta appaia giustificata in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (v. anche Corte Cost. sentenze n. 144 del 2014 e n. 232 del 2011), come è appunto accaduto nel caso di specie (v. sul punto anche Cass. 6 marzo 2020, n. 6450);

3. tanto premesso, va osservato che la vicenda dei rapporti di lavoro dei dipendenti della Stazione Sperimentale in presenza di un trasferimento presso altro soggetto (e così, per quanto rileva nel presente giudizio, presso l’Azienda speciale della Camera di Commercio) cui è stato attribuito l’esercizio di funzioni o servizi in precedenza esercitati direttamente dalla prima è, invero, assimilabile, sul piano dei principi e delle regole applicabili, all’ipotesi prevista dall’art. 2112 c.c., a prescindere dalla preesistenza di un’azienda in senso tecnico ex art. 2555 c.c. e dalle modalità con le quali il trasferimento d’azienda è stato attuato, essendo ininfluente che il trasferimento sia avvenuto per atto negoziale o a seguito di provvedimento autoritativo (v. in tal senso Cass. 10 marzo 2009, n. 5709; Cass. 25 novembre 2014, n. 25021; Cass. 28 settembre 2018, n. 23618);

4. va, al riguardo, ricordato che, come da questa Corte più volte affermato, in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l’obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva; ne consegue che la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto “ex tunc” dalla illegittima stipulazione del contratto a termine (v. Cass. 26 marzo 2019, n. 8385; Cass. 16 gennaio 2020, n. 823; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4883; Cass. 11 novembre 2020, n. 25386);

5. sempre secondo l’orientamento di legittimità l’applicazione dell’art. 2112 c.c., non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro in questione non sia stato, di fatto, operante al momento del trasferimento, rilevando che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure anche se non de facto, per effetto di controversia giudiziaria anche successiva al trasferimento (Cass. 12 giugno 1998, n. 5909; Cass. 4 dicembre 2000, n. 15422; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. Cass. 18 gennaio 2013, n. 1220);

6. quanto detto porta a ritenere corretta l’interpretazione della Corte territoriale che ha considerato il rapporto di lavoro del V. sussistente quale rapporto a tempo indeterminato ex nunc, e quindi già prima del trasferimento ope legis;

7. d’altra parte, l’interpretazione (restrittiva) opzionata dalla ricorrente porrebbe la stessa legge che ha previsto una ipotesi di trasferimento ai sensi dell’art. 2112 c.c., in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la direttiva 2001/23 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di stabilimento che ha dettato, agli artt. 3 e 4 regole generali, cui non è consentito derogare in senso sfavorevole ai lavoratori da parte degli Stati membri, al fine di assicurare il mantenimento dei loro diritti in caso di trasferimento d’impresa ed ha, in particolare, previsto che: “I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario” (art. 3, par. 1);

8. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – del D.Lgs. n. 2001, art. 1, comma 2;

censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la genericità della clausola appositiva del termine;

sostiene che i contratti a termine stipulati dal V. contenessero tutte le indicazioni necessarie a dare conto delle “ragioni” delle assunzioni e così a soddisfare le previsioni di legge;

sostiene che tali indicazioni fossero state ulteriormente precisate nelle lettere di assunzione contenenti la definizione delle mansioni;

9. il motivo è inammissibile;

9.1. innanzitutto, non è idoneamente contrastato il passaggio argomentativo della sentenza impugnata laddove è dato atto che l’indicazione presente nei contratti secondo la quale le assunzioni erano state effettuata “ai sensi di quanto previsto dal c.c.n.l. per l’industria alimentare essendo collegata all’esigenza di razionalizzazione ed organizzazione dell’Area tecnica” era una formula vuota, del tutto generica;

9.2. invero, la ricorrente sostiene che la specificità delle ragioni potesse essere diversamente ricavata dal contenuto degli stessi contratti e da quello di altri atti posti in essere nel medesimo contesto temporale;

9.3. quanto a tale primo aspetto, però, la ricorrente si limita a contrapporre alla lettura di tali contratti come operata dalla Corte territoriale una propria diversa interpretazione del contenuto degli stessi;

ed infatti laddove la Corte territoriale ha ritenuto, nel complesso, inidonee a dare contezza delle ragioni (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) giustificatrici del termine la specificazione della durata, la qualifica, le mansioni e la sede di lavoro, la ricorrente oppone inammissibilmente una pretesa sufficienza di tali elementi formali, senza peraltro chiarire come dagli stessi potessero evincersi le effettive esigenze per il ricorso al prescelto strumento contrattuale;

in sostanza, non risulta scalfito il ragionamento dei giudici di merito secondo cui, pur con le indicazioni formali di cui si è detto, non era stato assolto dal datore di lavoro l’onere di indicare in modo dettagliato e puntuale, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto lavorativo, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare oltre che l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito delle specifiche ragioni indicate ed in stretto collegamento con le stesse, al precipuo fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto (v. ex multis Cass. 27 aprile 2010 n. 10033; Cass. 7 settembre 2012, n. 15002; Cass. 12 gennaio 2015, n. 208; Cass. 15 gennaio 2019, n. 840);

9.4. quanto al secondo aspetto della evincibilità delle ragioni da altri atti posti in essere nel medesimo contesto temporale, egualmente è sufficiente ricordare che, come da questa Corte più volte affermato, la specificazione delle ragioni giustificatrici del D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 (che, come detto, costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali: di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale) può risultare “per relationem” anche da altri testi ma solo a condizione che gli stessi siano stati richiamati nel contratto di lavoro, che tale richiamo non sia stato effettuato per finalità diverse, che si tratti di testi accessibili ai contraenti (v. Cass. 5 ottobre 2018, n. 24590; Cass. 13 gennaio 2015, n. 343; Cass. 25 maggio, 2012, n. 8286; Cass. 15 dicembre 2011, n. 27502; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2279);

9.5. nella specie, la Corte territoriale, con un giudizio di fatto non rivedibile in questa sede, ha evidenziato che nei contratti in questione “manca qualsiasi richiamo ad atti scritti ulteriori”, sicchè non sussisteva il presupposto per l’applicazione del principio sopra ricordato;

10. con il terzo motivo la ricorrente denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto colmare la (presunta) genericità della causale mediante l’esame della Delib. Commissariale 20 marzo 2009, n. 5, sussistendo una “pista probatoria” sulla quale innestare il potere istruttorio d’ufficio;

11. il motivo è inammissibile;

11.1. non vi è stato, infatti, alcun omesso esame avendo la Corte territoriale ritenuto tardiva la produzione della Delib. Commissariale suddetta da parte dell’Azienda speciale appellata (rimasta contumace nel giudizio di primo grado);

11.2. nè è censurabile il mancato esercizio dei poteri d’ufficio atteso che la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio più volte espresso da questa Corte in base al quale, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4080; Cass. 26 gennaio 2004, n. 1369; Cass. 10 maggio 1995, n. 5068), ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell’esigenza di replicare a difese altrui che, in adeguamento agli sviluppi indotti dal contraddittorio, giustifichino l’ampiamento probatorio (Cass. 23 marzo 2009, n. 6969; Cass. 13 luglio 2009, n. 16337) e la relativa acquisizione può essere disposta d’ufficio, anche su sollecitazione di parte, solo se tali documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, è destinata ad essere definita secondo la regola sull’onere della prova (da ultimo, Cass. 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018, n., 11845);

12. conclusivamente, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

13. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondere all’avv. Domenico Ruggiero, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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