Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9318 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 04/04/2019), n.9318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16430-2016 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato SIMONE FRABOTTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE POLIGNANO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE PUTIGNANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 763/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/05/2015; R.G.N. 16430/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/6/2016 la Corte d’Appello di Bari ha respinto il gravame interposto dalla sig. R.M. in relazione alla pronunzia Trib. Bari 30/12/2009, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti del Comune di Putignano di risarcimento dei danni subiti nell’immobile di proprietà in conseguenza di allagamento in ragione “dell’insufficiente sistema di raccolta delle acque reflue”, con rigetto in particolare della domanda di rimozione “delle cause dei frequenti allagamenti che accadevano nell’immobile”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la R. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 353 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Si duole che erroneamente la corte di merito non abbia rimesso la causa al giudice di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento in forma specifica del subito danno in ragione dell’erroneamente ravvisato “divieto per il giudice ordinario di emettere nei confronti della P.A. una condanna ad un tacere”.

Lamenta che “sul punto la ricostruzione della decisione di primo grado eseguita dalla Corte appare del tutto errata”, in quanto “il Tribunale… non ritiene affatto “insufficientemente determinata la domanda di condanna all’obbligo di fare”” bensì “tout court di non poter condannare la p.a. in quanto “giudice ordinario””; e che erroneamente “il Collegio barese ha dichiarato l’inammissibilità della domanda perchè variata da “tacere generico” nell’atto di citazione in primo grado, a tacere “specifico” nelle conclusioni di appello”, trattandosi nella specie di mera emendatio della domanda, consentita allorquando come nella specie “la modifica della domanda originale venga ad incidere sul petitum mediato solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell’originaria domanda”.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto più volte modo di affermare a seguito della sentenza Corte Cost. n. 204 del 2004 (applicabile anche ai giudizi in corso) – con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 (nel testo novellato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non già un atto o un provvedimento della P.A., ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato l’inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada, delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza integranti il precetto di cui all’art. 2043 c.c., può essere denunziata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un tacere, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacchè una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi della P.A., bensì un’attività, soggetta al rispetto del principio del neminem laedere (v. Cass., Cass., Sez. Un., 22/12/2010, n. 25982; Cass., Sez. Un., 13/12/2007, n. 26108; Cass., Sez. Un., 20/10/2006, n. 22521. E già Cass., Sez. Un., 14/01/2005, n. 599. Conformemente v. altresì Cass., 24/06/2009, n. 14771).

In altri termini, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo conoscere della domanda con cui un privato chiede la condanna della P.A. ad eseguire su un bene pubblico le opere necessarie per eliminare le cause che provocano danni al proprio bene, atteso che nella relativa controversia non è in gioco una posizione di supremazia della P.A. che si sia manifestata attraverso atti o provvedimenti, ma è in discussione l’osservanza da parte dell’ente pubblico del generale principio del neminem laedere, che si sostanzia, nella specie, nel dovere di sistemazione e di manutenzione dei beni pubblici in conformità con le normali regole di prudenza e di diligenza, al fine di evitare che essi possano recare danno a terzi (v., con riferimento a lavori occorrenti per eliminare le infiltrazioni d’acqua provenienti da una strada comunale ed annessa aera di parcheggio in danno di un edificio condominiale, Cass., Sez. Un., 28/11/2005, n. 25036).

Va ulteriormente posto in rilievo come per altro verso si sia da questa Corte, anche a Sezioni Unite, già avuto modo di porre in rilievo che ove il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado il quale affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza deve fare applicazione dell’art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice (v. Cass., Sez. Un., 20/5/2014, n. 11027; Cass., 2/8/2000, n. 10139; Cass., Sez. Un., 10/8/1999, n. 583. E già Cass., 23/2/1995, n. 2059), trattandosi di valutazione aggiuntiva, non idonea ad integrare statuizione di merito alla stregua della pregiudiziale declinataria della giurisdizione (v. Cass., Sez. Un., 9/11/1985, n. 5469), senza che in ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo (v. Cass., Sez. Un., 31/5/2017, n. 13722).

Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi.

In particolare là dove, nel ritenere sussistente nella specie la giurisdizione del giudice ordinario, ha esaminato la causa nel merito anzichè rimetterla in primo grado, pur se il giudice di prime cure non aveva proceduto alla disamina della domanda di risarcimento in forma specifica nei confronti della P.A. in ragione dell’erroneamente ravvisato difetto di giurisdizione del giudice ordinario al riguardo.

Dell’impugnata sentenza, in accoglimento del 1 motivo di ricorso assorbiti gli altri con i quali la ricorrente denunzia violazione degli artt. 112,329,342 e 346 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (2 motivo), “violazione e falsa applicazione” degli artt. 345,112 e 163 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, (3 motivo), “violazione e falsa applicazione” dell’art. 353 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (4 motivo), dolendosi sostanzialmente dell’erroneamente ritenuta insussistenza nella specie della responsabilità del Comune, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Bari, che in diversa composizione procederà al non compiuto esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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