Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9317 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 20/04/2010), n.9317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paola – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 337-2006 proposto da:

C.M., C.R., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato

LIGUORI MICHELE, che li rappresenta e difende giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSITALIA SPA, CA.AU., CA.CE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3405/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 5/11/2004, depositata il 29/11/2004, R.G.N.

2669/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso p.q.r. 1^ motivo, il rigetto del resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1 genitori del minore C.R. (di anni 15 al tempo dell’incidente), C.F. e C.M., con citazione del febbraio 1995 convennero dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata il conducente proprietario dell’auto Peugeot investitrice Ca.Ce. e l’assicuratrice Assitalia e ne chiedevano la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali, biologici e non patrimoniali conseguenti all’incidente avvenuto in (OMISSIS) allorchè l’auto condotta dal Ca.Ce.

aveva colliso con il motociclo su cui era trasportato il minore. Si costituiva la sola assicurazione; interveniva in lite C. M., reclamando i danni alla persona ed all’auto asseritamene patiti nel sinistro. Successivamente attori ed interventore integravano il contraddittorio nei confronti di Ca.Au. intestatario al Pra della Peugeot, che restava contumace.

2. Il GOA del tribunale di Torre Annunziata con sentenza del 26 maggio 2000 accertava la colpa concorrente presunta dei conducenti antagonisti e condannava i convenuti in solido al pagamento, in favore di C.R., della somma di L. 6.000.000 oltre interessi legali dalla decisione e del 50% delle spese processuali;

condannava inoltre i convenuti al pagamento in favore dell’interventore, della somma di L. 20.545.000 oltre interessi e 50% delle spese processuali.

3. Contro la decisione proponevano appello D.R., divenuto maggiorenne, e C.M., con atto del 15 giugno 2001, deducendo 11 motivi di appello, sia per la migliore determinazione del riparto delle colpe, che dei danni da liquidare.

Restavano contumaci i Ca., resisteva l’Assicuratrice Assitalia.

4. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 5 novembre 2004 depositata il 29 novembre, così decideva:

a. dichiara Ca.Ce., nella misura del 75% e C. M. nella misura del 25% concordemente responsabili nell’evento dannoso per ciò è causa;

b. condanna in solido i Ca. e Le Assicurazioni di Italia al pagamento:

1. in favore di C.R. della complessiva somma di Euro 12.500.000 e degli interessi da oggi al saldo;

2. in favore di C.M. della ulteriore somma di Euro 7455,00 oltre al pagamento delle spese di prime cure che si compensano per 1/3 e per l’intero, tenuto conto dell’aumento per difesa plurima, e si liquidano in complessiva Euro 4100,00 oltre IVA e CPA, oltre al pagamento per l’intero delle spese di CTU, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. M. Liguori;

c. condanna gli appellati in solido al pagamento, in favore degli appellanti, alle spese del gradi, che si compensano per un quarto, e tenuto conto dell’aumento per la difesa plurima, si liquidano per l’intero in complessivi Euro 5170,00 oltre IVA, CPA con distrazione in favore dei procuratori antistatari Lugubri e Conte.

5. Contro la decisione ricorrono C.M. e C. R., con unico atto, affidato a sette motivi di ricorso. Le controparti non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, congiuntamente proposto per C.R. e C.M., in sette articolati motivi, merita accoglimento limitatamente al primo e secondo motivo, restando assorbiti gli altri motivi, per le seguenti considerazioni.

Per chiarezza espositiva i sette motivi possono così riassumersi:

1. Nel PRIMO MOTIVO si deduce sostanzialmente un error in iudicando e in procedendo in ordine alla riliquidazione sostanziale del quantum debeatur, non avendo la Corte di appello, dopo aver modificato il concorso di colpa in danno di Ca.Ce. nella misura del 75% contro il 50% del primo giudice, aumentato le poste di danno non patrimoniale e patrimoniale non investite da gravame e in ordine alle quali vale il giudicato interno.

Le poste sono indicate (ff. 7 del ricorso) con riguardo alla posizione del C., nel danno biologico da invalidità permanente, nel danno da lucro cessante nel danno patrimoniale emergente da spese odontoiatriche e nel danno patrimoniale emergente per danno al motoveicolo. Sul punto si sostiene la insufficienza e incompletezza della motivazione.

Nel SECONDO motivo (ff 8 a 15 del ricorso), si deduce ancora l’error in iudicando, la reformatio in peius ed il vizio della motivazione in punto di incongrua valutazione del danno biologico ed alla salute relativo alla invalidità permanente, liquidato a C.R., in misura inferiore al dovuto (ff 11 a 13) in base alle tabelle milanesi, ma senza la applicazione degli interessi compensativi.

Nel TERZO MOTIVO (ff 15 a 24 del ricorso) si deduce si deduce ancora error in iudicando e vizio della motivazione, per entrambe le parti lese, in punto di liquidazione del danno biologico da inabilità, sulla base delle determinazioni della CTU; e si propongono calcoli analitici.

4. Nel QUARTO MOTIVO (ff 21 a 25 del ricorso) proposto nell’interesse di C.M., si lamenta la mancata rivalutazione del debito di valore,che risulta espressamente richiesto nell’atto di appello e sin dalla citazione originaria e si riproduce la consolidata giurisprudenza si questa Corte (ff. 23 del ricorso).

5. Nel QUINTO MOTIVO (ff 24 A 30 del ricorso) si deduce, in favore di C.R., error in iudicando e vizio della motivazione, in punto di compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado (ff 30) sollevandosi anche questione di costituzionalità dell’art. 92 c.p.c., comma 2 in relazione agli artt. 24 e 11 Cost..

6. Nel SESTO MOTIVO (ff 31 a 34 del ricorso) si lamenta sostanzialmente omessa liquidazione delle spese generali per entrambi i ricorrenti.

7. Nel SETTIMO MOTIVO si ribadisce sempre come error in iudicando, vizio della motivazione ed omessa pronuncia la mancata liquidazione della maggiorazione delle spese generali al difensore antistatario avv. Liguori (ff. 38 e 39 del ricorso).

Tanto premesso, questa Corte ritiene, conformandosi all’insegnamento delle SU 11 novembre 2008 n. 2697, ed al preambolo sistematico ed in particolare al principio di filonomachia (punto 4.8) secondo cui il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare integralmente il pregiudizio subito, patrimoniale e non, che le censure del primo e del secondo motivo siano fondate, per quanto di ragione.

Preliminarmente deve rilevarsi che le controparti non hanno impugnato le statuizioni della Corte di appello, e che i ricorrenti non impugnano il riparto delle colpe, sicchè resta fermo quanto stabilito dalla Corte di appello.

Sempre preliminarmente si evidenzia che il ricorrente C.M. non intende porre in discussione le poste non patrimoniali per il proprio danno biologico permanente o da inabilità, nè le poste patrimoniali per i danni emergenti da spese mediche e per danni al motoveicolo; la censura che propone come error in iudicando e vizio della motivazione investe due punti decisivi: dai conteggi globali fatti dalla Corte di appello non risulta evidente la rideterminazione analitica di tali poste, tenendo conto della maggiore responsabilità, pari al 25% attribuita al conducente dell’auto, e neppure risulta che al capitale, come debito di valore sia stata applicata la rivalutazione e gli interessi compensativi, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Questo deficit motivazionale induce la Corte ad accogliere il motivo, sia come error in iudicando (non evidenziandosi analiticamente i criteri della aestimatio per il ristoro integrale) sia come vizio della motivazione che è insufficiente.

Per le stesse ragioni deve accogliersi il secondo motivo che attiene alla posizione del C.R. e per la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente, liquidato in automatico sulla base delle tabelle milanesi, ma senza rivalutazione e interessi compensativi, peraltro espressamente richiesti.

Restano assorbiti gli altri motivi, posto che il giudice dell’appello, attenendosi ai principi di diritto sul risarcimento integrale del danno alla persona e sul risarcimento analitico del danno biologico come debito di valore (vedi punto 2.13 e punto 4.8 del ricordato preambolo delle SS 2008 n. 26972) provvedere alla corretta liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, come debiti di valore, applicando il criterio di base tabellare personalizzato, e provvedere la regolamento delle spese, anche di questo grado di cassazione, tenendo conto delle regole della soccombenza e degli accessori e spese generali in favore dei difensori dettisi antistatari.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

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