Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9317 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9317 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SESTINI DANILO

Cron. 6/1,

SENTENZA
Rep.

sul ricorso 21915-2011 proposto da:
Ud. 21/01/2015

GRAZIANI

STEFANO GRZSEN57L27A944U,

elettivamente
PU

domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 28, presso lo
studio dell’avvocato DOMENICO PAVONI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI
BELVEDERI giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

ALPITOUR

SPA

02933920015,

(già

FRANCOROSSO

INTERNATIONAL S.p.A.) in persona dell’amministratore

Data pubblicazione: 08/05/2015

in carica e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo
studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato CARLO FRANCESCO
GALANTINI giusta procura speciale a margine del

– controricorrente

avverso il provvedimento n. 664/2011 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/05/2011,
R.G.N. 1088/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2015 dal Consigliere

Dott.

DANILO

SESTINI;
udito l’Avvocato DOMENICO PAVONI;
udito l’Avvocato ANTONIO DONATONE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

I

controricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Stefano Graziani convenne in giudizio la
Francorosso s.p.a. (successivamente incorporata
nella Alpitour s.p.a.) per essere risarcito dei
danni riportati a seguito della caduta da un
dromedario, avvenuta in occasione di un’escursione
un soggiorno a Jerba acquistato presso la
Francorosso.
La Corte di Appello di Bologna ha riformato la
decisione di primo grado -che aveva accolto la
domanda- ed ha negato il risarcimento, sul rilievo
che la Francorosso era stata semplice
intermediaria nella vendita dell’escursione
denominata “L’avventura del deserto” organizzata
dalla agenzia La Tunisie Voyages ed evidenziando altresì- che la gita in ‘dromedario -non prevista
nel programma dell’escursione- dovette essere
acquistata in loco da operatori locali.
Ricorre per cassazione il Graziani affidandosi
a tre motivi; resiste Alpitour s.p.a. a mezzo di
controricorso. Entrambe le parti hanno depositato
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Col primo motivo (“violazione e falsa

applicazione dell’art. 133, co. 1 e 2 cpc”), il
Graziani reitera l’eccezione di tardività
dell’appello già svolta avanti alla Corte
territoriale, ribadendo che, a fronte di una
doppia attestazione di deposito risultante dalla
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nel deserto tunisino cui aveva partecipato durante

sentenza di primo grado, doveva darsi prevalenza a
quella avente data anteriore al fine di verificare
il rispetto del termine ‘lungo’ per
l’impugnazione.
1.1. La

Corte

di Appello

ha

respinto

l’eccezione rilevando che, delle due attestazioni
sottoscritta dal Cancelliere (mentre l’altra era
“scritta di pugno dal giudice”) ed ha ritenuto che
solo ad essa dovesse farsi riferimento per
valutare la tempestività dell’impugnazione.
1.2. Il motivo è infondato.
A fronte del dato pacifico -e ribadito dallo
stesso ricorrente- che una sola delle annotazioni
di deposito (quella datata 17 marzo 2009) era
sottoscritta dal Cancelliere, deve escludersi che
sussistesse una duplicità di attestazioni (tale
non potendosi considerare quella proveniente dal
giudice, giacché l’ attività prevista dall’art.
133 C.P.C. è riservata al Cancelliere):
correttamente -dunque- la tempestività
dell’appello è stata affermata in relazione
all’unica effettiva attestazione di deposito.
2. Col secondo motivo (“violazione e falsa
applicazione dell’art. 18, l ° comma, L. 1084/1977,
con riferimento agli artt. 5 e 6 della stessa
legge, nonché 13 e 15 L. 1084/1977” e “violazione
dell’art. 345 cpc”)), il ricorrente si duole che
la Corte non abbia considerato che la Francorosso
-pur qualificatasi mero intermediario – non aveva
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di deposito, solo una era stata apposta e

rilasciato il documento di viaggio contenente le
indicazioni previste dall’art. 6 1. n. 1084/1977 e
che -per tale ragione- avrebbe dovuto essere
considerata organizzatore e -come taleresponsabile di tutti i pregiudizi sofferti dal
viaggiatore.
non avere ritenuto inammissibile -in quanto
dedotta per la prima volta in appello- la difesa
secondo cui la gita in dromedario non era stata
organizzata o eseguita da Tunisie Voyages, ma da
terzi operanti in loco.
2.1. La Corte di merito

ha

ritenuto

che il

programma di viaggio relativo all’escursione
indicasse chiaramente che il rapporto veniva
instaurato con l’agenzia tunisina (“il programma
in atti fornisce chiaramente tale evidenza e
nessun dubbio o fraintendimento poteva insorgere,
nel viaggiatore, sul ruolo di Francorosso/
Alpitour”), escludendo che “si fosse verificata
una qualsivoglia carenza informativa sul punto” e,
più in generale, che la Francorosso potesse essere
considerata “organizzatore” delle varie escursioni
(che non rientravano nel pacchetto turistico) per
il solo fatto che la prenotazione e l’acquisto
avvenissero tramite proprio personale (che aveva
il “compito di seguire la clientela e di agevolare
i contatti con i locali”); in merito al fatto che
la gita in dromedario fosse o meno compresa
nell’escursione, ha osservato che il programma
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Sotto altro profilo, censura la sentenza per

prevedeva esclusivamente il viaggio in fuoristrada
con pernottamento in tenda e che, “in ogni caso”,
anche a voler ricollegare l’esecuzione della gita
all’operatore Tunisie Voyages, ciò non sarebbe
valso “ad estendere il confine della culpa in
eligendo dell’intermediario, che è relativa
con cui mettere in contatto i propri clienti,
anche al personale da questo impiegato, che si era
rivelato, nello specifico caso, insufficiente a
controllare i partecipanti”.
2.2. Il motivo è infondato.
La Corte ha compiuto un apprezzamento di merito
circa la completezza delle informazioni su chi
organizzava l’escursione e sul ruolo di mero
intermediario svolto da Francorosso che è
incensurabile (e neppure censurato sotto il
profilo motivazionale) in quanto congruamente
motivato.
Ne consegue che l’infondatezza della censura in
punto di diritto, giacché la violazione dell’art.
18 è stata ipotizzata sul presupposto che la
Francorosso non avesse fornito le indicazioni (su
organizzatore e intermediario) richieste dall’art.
5 1. n. 1084/77.
Quanto alla deduzione circa l’acquisto in loco
della gita in dromedario, la stessa costituisce
una mera difesa che -seppur sviluppata in appelloera già desumibile dai documenti prodotti in primo
grado (tant’è che la Corte l’ha ritenuta
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all’individuazione di un soggetto serio in loco

plausibile per il

fatto che la gita non fosse

indicata nel programma in atti): non risultando
pertanto modificato il tema di indagine, deve
escludersi che risulti integrata la denunciata
violazione dell’art. 345 c.p.c..
Col terzo motivo (che deduce “violazione

e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n.
111 del 1995, articoli 14, 15 e 17”), si assume
che gravava sul tour operator un obbligo di
protezione che imponeva di “adottare tutte le
misure atte a garantire la sicurezza dei propri
partecipanti, senza lasciare l’effettivo controllo
della loro incolumità fisica alla mera
discrezionalità di uno sconosciuto … prestatore
locale di servizi”.
3.1. Il motivo è infondato perché l’obbligo
risarcitorio previsto dalle norme richiamate
presuppone l’attribuzione alla Francorosso della
veste di organizzatore o venditore di un
“pacchetto turistico” che -per quanto detto sopraè stata correttamente esclusa dalla Corte (col
riconoscimento di un ruolo di mera intermediazione
nell’acquisto di un’escursione).
4.Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente a rifondere alla controricorrente le
spese di lite, liquidate in euro 3.200,00 (di cui
euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese
forfettarie e accessori di legge.
7

3.

Roma, 21.1.2015

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