Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9317 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 07/04/2021), n.9317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25554/2015 proposto da:

C.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 3 n. 20, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO ANTONUCCI;

– ricorrente –

contro

ASL DI FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 251, presso lo

studio dell’avvocato MARIA SARACINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPINA NORMA BORTONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 607/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/04/2015 R.G.N. 3121/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Bari, adita dalla ASL di Foggia, in riforma della sentenza del Tribunale di primo grado che aveva accolto il ricorso, respingeva la domanda proposta dall’odierno ricorrente, ex medico condotto, il quale aveva chiesto la condanna dell’Azienda Sanitaria al pagamento della somme asseritamente dovute a titolo di indennità di specificità medica, ex art. 54 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.;

2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo e contrattuale, riteneva decisivo ed assorbente, rispetto ad ogni altra questione, il fatto che l’originario ricorrente avesse liberamente scelto di non optare per il rapporto esclusivo con le ASL e così di permanere in una posizione differenziata, mantenendo il trattamento economico onnicomprensivo previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, cui la successiva contrattazione collettiva aveva escluso si dovessero aggiungere ulteriori emolumenti;

3. avverso questa sentenza C.M.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi al quale la ASL di Foggia ha resistito con controricorso;

4. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorrente, con i primi otto motivi di ricorso, formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 1362 c.c. e segg., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, denuncia la violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni di legge e di contratto collettivo (allegato n. 6 tavola 3 c) di cui all’art. 13, comma 1, c.c.n.l. 3.11.2005; artt. 36,45 e 48 dello stesso c.c.n.l.; art. 70 c.c.n.l. 5.12.1996; artt. 37, 43 e 46 c.c.n.l. 8.6.2000; art. 2909 c.c.; D.P.R. n. 761 del 1979, art. 30; D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110; artt. 6 e 13 CEDU; artt. 24,111 e 113 Cost.; art. 54 c.c.n.l. 5.12.1996; art. 4 c.c.n.l. 5.7.2006; art. 1418 c.c.; D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45; D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5);

sostiene, in sintesi, che: – la Corte territoriale ha erroneamente interpretato le clausole contrattuali riguardanti l’indennità di specificità medica e il trattamento onnicomprensivo riconosciuto in favore degli ex medici condotti; – l’indennità di specificità medica prescinde dall’esclusività ed è attribuita a tutti i dirigenti medici, anche se a tempo definito, tanto che nell’allegato n. 6, tavola 3, del c.c.n.l. è inclusa nel trattamento fondamentale dei dirigenti medici a tempo definito e rapporto di lavoro non esclusivo; – la locuzione “trattamento onnicomprensivo” non può più essere intesa nell’accezione di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, perchè la norma ha cessato di produrre effetti a seguito dell’annullamento da parte del TAR Lazio del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 133, comma 2 e, quindi, l’espressione contenuta nel c.c.n.l. 8.6.2000 è da intendersi come sinonimo di “trattamento gabellare”;

addebita alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 2909 c.c., per non avere riconosciuto il valore di giudicato della sentenza del TAR Lazio n. 640/1994, confermata dal Consiglio di Stato, che aveva ritenuto ingiustificato il trattamento retributivo differenziato, rilevando che gli ex medici condotti, divenuti dipendenti delle unità sanitarie locali, possedevano uno status non diverso da quello degli altri dirigenti medici;

asserisce che la Corte territoriale, nel negare il diritto all’indennità di specificità medica, ha violato il principio della parità di trattamento sul quale si era formato il giudicato, ponendosi in contrasto con gli artt. 6 e 13 della CEDU nonchè con gli artt. 24,111,113 Cost., che garantiscono l’effettività della tutela giurisdizionale;

richiama le disposizioni contrattuali che disciplinano la struttura della retribuzione dei dirigenti medici di primo e secondo livello nonchè la graduazione delle funzioni ed insistono nel sostenere che l’indennità spetta a tutti i dirigenti medici e veterinari, in quanto è volta a compensare lo svolgimento di attività di cura, diagnosi e tutela della salute pubblica, mentre l’esclusività del rapporto è remunerata dalla diversa indennità prevista dall’art. 42, sicchè la stessa deve essere riconosciuta agli ex medici condotti, non essendo in discussione la loro qualità di dirigenti medici;

imputa alla Corte territoriale di avere violato l’art. 54 del c.c.n.l. 1996, l’art. 37 del c.c.n.l. 8.6.2000, l’art. 36 del c.c.n.l. 2005 con i quali si è sottolineata la peculiarità della funzione medica, che costituisce “non solo il perno produttivo dell’attività aziendale ma anche il fine istituzionale di essa” e che perciò è stata compensata con una specifica indennità, che costituisce un istituto di carattere generale del trattamento economico fondamentale e ribadiscono che gli artt. 48 c.c.n.l. 2005 e 4 c.c.n.l. 2006 nel richiamare il trattamento economico onnicomprensivo si riferiscono allo stipendio tabellare, al fine di escludere la dinamica degli incrementi contrattuali lordi previsti per le voci stipendiali, ed a conferma di detta interpretazione evidenzia che gli ex medici condotti percepivano comunque anche altre indennità, come la r.i.a., l’indennità integrativa speciale, l’elemento distintivo della retribuzione, l’una tantum ai sensi della L. n. 438 del 1992;

asserisce che l’interpretazione delle clausole contrattuali fatta propria dalla Corte territoriale viola il principio della parità di trattamento sancito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 e, quindi, rende nulle le clausole stesse per violazione di norma imperativa;

2. con il nono motivo denuncia, in relazione all’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia;

addebita alla Corte d’appello di avere omesso di pronunciare sulla domanda di nullità delle disposizioni dei c.c.n.l. richiamate nei precedenti motivi, se interpretate nel senso di ritenere lo stipendio dell’ex medico condotto di natura onnicomprensiva con esclusione del diritto a percepire l’indennità di specificità medica;

3. i motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logico giuridica, sono infondati perchè la sentenza impugnata è conforme all’orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo cui “gli ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le A.S.L., in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo onnicomprensivo originariamente previsto dal D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 110, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la A.S.L., tra cui l’indennità di specificità medica” (v. Cass. n. 1487/2014 e negli stessi termini in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa Cass. n. 16302/2017 e Cass. n. 16303/2017; cfr. anche Cass. n. 9810/2020; Cass. n. 8955/2020; Cass. n. 8449/2020; Cass. n. 29625/2019; Cass. n. 28833/2018, Cass. n. 27222/2017; Cass. n. 27221/2017; Cass. n. 26168/2017; Cass. n. 6057/2016);

4. con le richiamate decisioni, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è rimarcata la posizione giuridica differenziata degli ex medici condotti, che non abbiano optato per il rapporto esclusivo, rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale e, pertanto, è stata esclusa l’eccepita violazione delle norme costituzionali e sovranazionali nonchè del principio di parità di trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45;

5. è stato evidenziato che gli ex medici condotti, in ragione di una loro libera scelta, sono titolari di un doppio rapporto, convenzionale e dipendente, sicchè è razionale la scelta della contrattazione collettiva di mantenere il trattamento retributivo onnicomprensivo originariamente previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987;

6. è stato richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, fa divieto al datore di lavoro pubblico di riconoscere trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contrattazione;

7. è stato osservato (v. in particolare Cass. 16303/2017 e Cass. 163202/2017 cit.) che non è pertinente il richiamo al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 110, riguardante in generale le indennità del personale medico e veterinario, essendo il trattamento onnicomprensivo dei medici ex condotti disciplinato dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110 e, conseguentemente, nessuna preclusione, sub specie di violazione del giudicato, può svolgere nel giudizio in esame la sentenza del Tar più volte invocata dalla parte ricorrente;

8. è stato rilevato (v. le già citate Cass. n. 16303/2017 e Cass. n. 16302/2017) che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sent. n. 4769/2013), nel decidere sulla domanda, già respinta dal T.A.R., di un ex medico condotto transitato alla A.S.L. che chiedeva il riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità, in aggiunta al trattamento onnicomprensivo annuo di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, ha confermato l’interpretazione del giudice del merito precisando che la norma ora citata, attribuendo agli ex medici condotti che non abbiano scelto il “tempo pieno” o il “tempo definito”, un trattamento del tutto peculiare, “onnicomprensivo”, esclude l’aggiunta di ulteriori emolumenti, anche se legati all’anzianità di servizio, e si giustifica, dal punto di vista sistematico con la diversità degli obblighi di servizio e le diverse potenzialità di produzione di reddito consentite dal mantenimento di rapporti convenzionali fino a 1400 assistiti;

9. è stato anche affermato (v. Cass. n. 29625/2019 cit.) che la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 456, nel prevedere che “in ottemperanza alle sentenze del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n. 1 del 16 giugno 2017, è autorizzata la spesa di 500.000 Euro per l’anno 2018 e di un milione di Euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il Ministero della salute, con apposito decreto, individua i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata e assicura il relativo monitoraggio”, non ha riconosciuto il diritto degli ex medici condotti a percepire l’indennità della quale qui si discute, nè ha impegnato le amministrazioni a liquidare l’indennità stessa con efficacia retroattiva, essendosi limitata a prevedere uno stanziamento di somme, da ripartire secondo criteri che il Ministero della Salute avrebbe dovuto individuare con finalità perequative e che, allo stato, non risultano precisati;

10. i principi affermati nelle decisioni sopra richiamate, condivisi dal Collegio, non sono scalfiti dalle prospettazioni difensive sviluppate nel ricorso;

11. conclusivamente, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

12. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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