Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9315 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 20/05/2020), n.9315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17869-2018 proposto da:

METAL SUD SRL già METAL SUD DI FRANZE’ C.N. E C. SAS, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TERENZIO 10, presso lo studio dell’avvocato

MAURO GIULIANO GIAQUINTO, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO

D’ACUNTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controcorrente –

avverso la sentenza n. 7193/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che la contribuente s.r.l. “METAL SUD”, già s.a.s. “METAL SUD DI FRANZE’ C.N. E C.”, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso la sentenza della CTP di Latina, che aveva rigettato il suo ricorso avverso un avviso di accertamento, con il quale era stato chiesto il pagamento di somme per indebita detrazione IVA anno 2008, per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti;

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a quattro motivi;

che l’Agenzia delle entrate ha presentato controricorso;

che, con il primo motivo, la contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto l’accertamento IVA svolto nei suoi confronti era riferito al 2008, si che la notifica del verbale di accertamento avrebbe dovuto avvenire entro il quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione e quindi non oltre il 31 dicembre 2013, mentre, nella specie, detta notifica era avvenuta solo il 12 dicembre 2014; era vero che del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva che, in caso di violazione che comportava un obbligo di denuncia penale, i termini di cui sopra erano raddoppiati; tuttavia era espressamente stabilito che il raddoppio non operava qualora la denuncia da parte dell’amministrazione finanziaria fosse stata presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui sopra; e, nella specie, la denuncia penale era stata comunicata alla Procura di Latina il 28 novembre 2014 e quindi ben oltre il termine legale ordinario del 31 dicembre 2013;

che il motivo di ricorso in esame è infondato, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16728 del 2016; Cass. n. 10483 del 2018), in tema di accertamento tributario, i termini previsti per l’IVA dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, nella versione applicabile alla specie “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato, che facciano insorgere l’obbligo di presentazione della denuncia penale, anche se questa sia stata archiviata ed anche se la denuncia sia stata presentata oltre i termini di decadenza dell’accertamento; invero non trattasi di raddoppio di termini, ma di un nuovo termine di decadenza, applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che devono essere accertati dal giudice; e detto raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione, ovvero dall’intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando nè l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m. ex art. 405 c.p.p., con la formulazione dell’imputazione, nè la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del c.d. “doppio binario”, che è da ritenere sussistente fra il giudizio penale ed il processo tributario;

che pertanto, nella specie, l’avviso di accertamento impugnato è stato tempestivamente emesso;

che, con il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e del D.Lgs. n. 74 del 2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto l’avviso di accertamento impugnato aveva ad oggetto violazioni ai fini IRAP anno 2008; e per dette violazioni non era applicabile il c.d. raddoppio dei termini per l’accertamento, in quanto la violazione delle norme relative a detta imposta non configuravano un reato tributario; che il motivo di ricorso in esame è inammissibile, siccome riferito ad un accertamento di maggiore IRAP anno 2008, mentre, al contrario, l’avviso di accertamento impugnato concerne esclusivamente un’indebita detrazione IVA anno 2008, per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti;

che, con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 35, convertito dalla L. n. 326 del 2003, concernente la normativa sulla c.d. “reverse charge”, in quanto il meccanismo dell’inversione contabile era stato introdotto allo scopo di ridurre le casistiche fraudolente in alcuni settori considerati a rischio, fra i quali vi era quello dell’attività di raccolta dei metalli non ferrosi; e, con riferimento a tale ultimo settore, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, comma 7 stabiliva che le fatture venissero emesse dal cedente senza applicazione dell’imposta; ed anche le autofatture emesse dai cessionari dovevano soggiacere al medesimo regime; essa contribuente aveva diligentemente applicato la norma di cui al citato D.L. n. 269 del 2003, art. 35, avendo essa emesso n. 54 autofatture in regime di inversione contabile, applicando l’IVA ordinaria su ciascuna di esse ed aveva registrato l’IVA sul registro IVA acquisti; aveva poi fotocopiato ogni singola autofattura, registrandole in contrapposizione nel registro IVA delle fatture emesse; erroneamente pertanto l’ufficio, senza alcun supporto documentale, aveva ritenuto 32 delle 54 autofatture anzidette come duplicate;

che il motivo di ricorso in esame è infondato, non avendo nella specie alcun rilievo il richiamo fatto dalla contribuente al meccanismo del c.d. “reverse charge”, stante l’onere che sulla medesima gravava, quale soggetto che intendeva far valere il diritto alla detrazione dell’IVA, di fornire la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni documentate dalle fatture in suo possesso; invero l’ufficio aveva provato non solo l’oggettiva fittizietà delle forniture di rottami di alluminio, siccome effettuate da soggetti privi delle necessarie strutture organizzative, ma anche la consapevolezza, da parte della contribuente, che le operazioni si inserivano in un contesto di evasione d’IVA, si che gravava sulla contribuente l’onere di fornire la prova contraria, di avere cioè adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore medio di quel settore commerciale, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 27566 del 2018);

che, al contrario, la contribuente non ha ottemperato a detto onere su di essa gravante;

che, con il quarto motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4 e dell’art. 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata fondato il proprio convincimento su 6 prove testimoniali, raccolte senza contraddittorio e senza le dovute garanzie, alle quali doveva essere attribuito il valore di meri indizi, i quali non erano nè gravi, nè precisi, nè concordanti;

che anche il motivo in esame è manifestamente infondato, atteso che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, nel processo tributario, le dichiarazioni rese da terzi, inserite, anche per riassunto, nel processo verbale di constatazione e recepite nell’avviso di accertamento, ben possono essere utilizzate e non violano il divieto di prova per testi, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, non potendosi negare il loro valore indiziario e ben potendo esse assurgere a fonte di prova presuntiva, si da concorrere legittimamente a formare il convincimento del giudice, pur se non rese in contraddittorio con la parte ricorrente e senza la necessità di ulteriori indagini da parte dell’ufficio (cfr. Cass. n. 6946 del 2015; Cass. n. 20032 del 2011);

che da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna della contribuente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di Euro 3.000,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 20 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA