Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9315 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9315 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: FRASCA RAFFAELE

Data pubblicazione: 08/05/2015

SENTENZA

sul ricorso 24913-2011 proposto da:
SORRENTINO MASSIMO SRRMSM65A05G203S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308,
presso

lo

studio

dell’avvocato

UGO

RUFFOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO DE NINA
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –

2015
contro

183

CARIGE ASSNI SPA, ‘in persona del Dirigente dottor
CRISTIANO ANDREOLI, elettivamente domiciliata in
ROMA,

VIALE MAZZINI 114/B,

presso lo studio

/7)

dell’avvocato GIORGIO MELUCCO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato WALTER FARRUGGIA
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente-

e

avverso la sentenza n. 348/2011 della CORTE D’APPELLO

3419/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito l’Avvocato PIERA CARTONI MOSCATELLI per delega;
udito l’Avvocato GIORGIO MELUCCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

di MILANO, depositata il 09/02/2011, R.G.N.

R.g.n. 24913-11 (ud. 21.1.2015)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1.

Massimo Sorrentino ha proposto ricorso per cassazione contro la

Carige Assicurazioni s.p.a. (già Levante Norditalia s.p.a.) avverso la sentenza
del 9 febbraio 2011, con la quale la Corte d’Appello di Milano, in totale riforma

aprile 2006 ha dichiarato l’improponibilità della domanda da lui proposta
nell’aprile del 2002 contro detta società, in ragione dell’esistenza, nel contratto
di assicurazione su cui era stata fondata, di una clausola arbitrale.
Detta domanda era stata proposta per ottenere il pagamento dell’indennizzo
assicurativo nella misura di € 7.909,02, nel presupposto che la società si fosse
resa inadempiente alla richiesta di arbitrato ai sensi dell’art. 1.16 delle
condizioni di assicurazione alle quali era stata con essa stipulata la polizza
assicurativa contro gli infortuni, sulla base della quale, in relazione ad un
infortunio occorsogli il 6 ottobre 2000, il Sorrentino aveva chiesto l’indennizzo.
§2. Mentre il Tribunale di Milano aveva accolto parzialmente la domanda
nella misura di € 6.099,29 avendo disatteso l’eccezione di improponibilità della
stessa formulata dalla società assicurativa in forza della clausola contrattuale,
nel presupposto che il giudizio di fronte all’autorità giudiziaria fosse stato
instaurato legittimamente per il rifiuto della stessa di nominare il proprio arbitro,
la-Corte territoriale, sull’assunto che era pacifico che la clausola contrattuale
aveva ad oggetto un arbitrato irrituale, ha capovolto detta valutazione,
adducendo che, di fronte al rifiuto della società di nominare il proprio arbitro, il
Sorrentino avrebbe dovuto – a norma dell’art. 810, secondo comma, c.p.c. chiederne la nomina al presidente del tribunale, essendo applicabile alla clausola
in via analogica la disciplina dell’arbitrato rituale. La Corte meneghina ha altresì
ritenuto che la questione della vessatorietà della clausola, prospettata dal
Sorrentino, doveva ritenersi preclusa perché non formulata con l’appello
incidentale e che comunque essa era anche infondata.
3
Est. Cons. Raffd6 Fsca

della sentenza resa inter partes in primo grado dal Tribunale di Milano il 5

R.g.n. 24913-11 (ud. 21.1.2015)

§3. Al ricorso per cassazione ha resistito con controricorso la società
intimata.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
,

§1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa
applicazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale del codice
civile e degli artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ.”.
§1.1. Si censura la sentenza impugnata in primo luogo perché avrebbe

ritenuto l’improponibilità della domanda giudiziale in forza della clausola (art
1.16) delle condizioni generali di contratto di previsione di un arbitrato irrituale,
reputando erroneamente che, a seguito dell’inerzia della società assicuratrice
nella nomina del suo arbitro dopo che il ricorrente aveva nominato il suo in base
alla clausola, lo stesso ricorrente avrebbe dovuto — ai sensi dell’art. 810, secondo
comma, c.p.c. — rivolgersi al presidente del tribunale <

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