Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9315 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 07/04/2021), n.9315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19770/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI;

– ricorrente –

contro

I.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA

D’ORO 300, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BAFILE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO DE BENEDICTIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/01/2015 R.G.N. 664/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano di riconoscimento del diritto di I.P. alla conversione della pensione di invalidità IR, erogata dalla gestione coltivatori diretti con decorrenza dal 1973, in pensione di vecchiaia VO/GAS, erogata dal Fondo dipendenti aziende private del gas.

Secondo la Corte tale conversione era ammissibile in quanto la pensione di vecchiaia del personale del settore del gas era un trattamento pensionistico dell’AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti,integrato dalla quota dovuta in relazione ai contributi integrativi obbligatori versati durante l’attività lavorativa, e che escludere detti lavoratori dal richiedere la conversione si porrebbe in contrasto con il principio di favore di carattere generale desumibile dalla normativa della conversione.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps. Resiste lo I..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Inps denuncia violazione del D.L. n. 30 del 1974, art. 2 ter, con in L. n. 114 del 1974, art. 2697 c.c., R.D. n. 1827 del 1935, art. 60, R.D. n. 636 del 1939, art. 9, L. n. 218 del 1952, art. 2,D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 56, L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10.

Pone la questione se una pensione di invalidità erogata dalla gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri, coloni, decorrente dal 1973, ante L. n. 222 del 1984, possa essere trasformata in pensione di vecchiaia erogata dal Fondo di previdenza del personale dipendente dalle aziende del gas in assenza di una norma che preveda detta trasformazione ed in assenza di una domanda amministrativa di trasformazione.

Ha rilevato l’inapplicabilità del D.L. n. 30 del 1974, art. 2 ter, conv. in L. n. 114 del 1974, che non prevede detta conversione, che è una norma speciale riferibile solo all’ipotesi in essa descritta, non suscettibile di applicazione estensiva per cui non può essere estesa a coloro, come il ricorrente, che hanno maturato il diritto ad una pensione di vecchiaia in un Fondo integrativo, qual è il Fondo Gas, non assimilabile a quella erogata dall’Ago.

Deduce, ancora, che non era invocabile la L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, non applicabile a pensioni erogate dal Fondo gas; che, comunque, la pensione di invalidità del ricorrente era anteriore alla L. n. 222 del 1984, il che precludeva la conversione e che, inoltre, il ricorrente non aveva formulato alcuna domanda amministrativa di trasformazione, non essendo prevista la trasformazione automatica in caso di pensione di invalidità, a differenza di quanto previsto per l’assegno d’invalidità.

4. Il ricorso è fondato.

I.P. ha chiesto, al raggiungimento dell’età per il godimento della pensione di vecchiaia, la conversione della pensione di invalidità di cui era titolare fin dal 1973,erogata presso la gestione Inps coltivatori diretti, in pensione di vecchiaia da erogarsi da un Fondo integrativo, qual è il Fondo Gas, avendo perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi per godere di detta pensione. La domanda del ricorrente è fondata sull’art. 2 ter citato.

Detta norma stabilisce che “Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell’assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette”.

Trattasi di norma speciale (cfr. in tal senso Cass. 11930/2003, 1263/2006) che può trovare applicazione solo nelle ipotesi da essa disciplinate e, dunque, non è estensibile allo I. che ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia in un Fondo integrativo qual è il Fondo gas, non assimilabile a quella erogata dall’AGO alla quale solo si riferisce l’art. 2 ter. Quest’ultimo, nella sua formulazione letterale, esprime, infatti, l’intento del legislatore di accrescimento della tutela di coloro che, già titolari di pensioni liquidate dalle gestioni speciali per l’attività di lavoro autonomo, hanno espletato attività di lavoro dipendente e versato i contributi all’assicurazione generale obbligatoria maturando in questa i requisiti per la pensione di vecchiaia.

5. I.P. ha ribadito il suo diritto all’applicabilità dell’art. 2 ter citato e, dunque, il suo diritto alla conversione della pensione di invalidità goduta, ritenendo che la pensione di vecchiaia richiesta era pur sempre riconducibile a quella disciplinata dall’AGO.

La circostanza sulla quale poggia essenzialmente la tesi dello I. è che la pensione AGO e l’integrazione costituiscono un’ unica pensione complessiva erogata dal Fondo, atteso che la pensione integrativa, relativa alla contribuzione versata al Fondo Gas, viene contestualmente versata a quella dell’AGO.

Tale circostanza, tuttavia, relativa alle modalità di corresponsione, non muta la natura della pensione di vecchiaia richiesta che è erogata dal Fondo dipendenti aziende private del gas. Tale Fondo è stato istituito con L. n. 1084 del 1971, ed è quindi un fondo obbligatorio (non essendone la istituzione rimessa all’autonomia contrattuale), integrativo dell’assicurazione obbligatoria I.V.S. e costituito presso l’INPS con gestione autonoma (art. 1). L’art. 4 della legge prevede che scopo del Fondo sia quello di integrare il trattamento A.G.O. e di consentire la corresponsione di un’indennità nei casi previsti dalla legge. L’art. 7 prescrive, poi, l’obbligo generalizzato di iscrizione al Fondo per impiegati ed operai ed, infine, l’art. 9 significativamente prevede che il finanziamento delle pensioni integrative e delle indennità di cui all’art. 4 avvenga con contributi a carico delle aziende e che è da calcolare sulla retribuzione globale di fatto (nozione, questa, indicata nell’art. 10 della citata Legge. Per una analogia con il caso all’esame v. Cass. 7.3.2012 n. 3553, relativa al Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette).

6. Per le considerazioni che precedono va accolto il ricorso dell’Inps e dunque la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma anche per le spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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