Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9314 del 22/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/04/2011, (ud. 05/04/2010, dep. 22/04/2011), n.9314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola

di Rienzo n. 69, presso lo studio dell’Avv. Boer Paolo, che la

rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS -, in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 1113 /06 della Corte di Appello

di Genova n. 1113 del 3.11.2006 – 29.11.2006 nella causa iscritta al

799 R.G. dell’anno 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.04.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Paolo Boer per la ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Matera

Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 1.03.2005, M.C. conveniva in giudizio l’INPS per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di riversibilita’ ai superstiti con decorrenza dal giorno successivo al decesso del coniuge C.R., dal quale era separata per sua colpa, come da sentenza del Tribunale di Udine n. 281/1976.

Si costituiva l’INPS contestando le avverse deduzioni ed evidenziando che la M. non era titolare di alcun assegno alimentare a seguito della separazione dal marito, sicche’ la medesima, in relazione a giurisprudenza consolidata, non avrebbe potuto ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilita’ dopo il decesso del coniuge. Il Tribunale di Sanremo con sentenza n. 234 del 12.05.2005 respingeva il ricorso. Tale decisione, appellata dalla M., e’ stata confermata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza n. 1113 del 2006, che, richiamandosi a pronunce della Corte Costituzionale (in particolare sentenza n. 286 del 1987) e della Corte di Cassazione (in particolare sentenza n. 11428/2004), ha ritenuto che non spettasse all’appellante la pensione di reversibilita’, non essendo tenuto il coniuge defunto al pagamento di assegno alimentare e non sussistendo il presupposto della “vivenza a carico”. La M. ricorre per cassazione con un motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

L’INPS non si e’ costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 903 del 1965, art. 22 della L. n. 153 del 1969, art. 24 e dell’art. 433 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

La M. osserva che l’impugnata sentenza non correttamente ha ritenuto che la posizione del coniuge separato per colpa fosse equiparata a quella del coniuge superstite solo quando a carico di quello poi defunto fosse stato posto l’obbligo della corresponsione di un assegno alimentare, operando anche in tal caso la presunzione legale di “vivenza a carico” al momento della sua morte. Al riguardo la ricorrente richiama la sentenza n. 186 del 1987 della Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare l’illegittimita’ del D.L. n. 39 del 1945, art. 1, nel testo sostituito dalla L. n. 1338 del 1962, art. 7 e riprodotto nella L. n. 153 del 969, art. 24 nella parte in cui esclude dalla erogazione della pensione di riversibilita’ il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato, non ha introdotto alcuna distinzione o limitazione nei confronti del coniuge separato con addebito, neppure con riferimento alla pensione di riversibilita’ a seguito del decesso del coniuge.

La ricorrente, a sostegno di suo assunto, fa riferimento anche alle pronunce della Corte di Cassazione intervenute a partire dal 2003. Il motivo e’ fondato.

Questa Corte, gia’ con la sentenza n. 15516 del 2003, ha posto in evidenza che la pensione di riversibilita’ va riconosciuta non solo al coniuge in favore del quale il coniuge defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento, ma, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, assolvendo alla funzione di sostentamento in precedenza indirettamente assicurata dalla pensione in titolarita’ del coniuge defunto debitore dell’assegno.

Tali principi sono stati ribaditi nelle successive pronunce di questa Corte n. 11428 del 2004, n. 2445 del 2005, n. 15174 del 2005, n. 6684 del 2009, n. 24802 del 2010, nelle quali e’ stato riaffermato che la pensione di riversibilita’ va riconosciuta anche al coniuge separato per colpa o con addebito, operando comunque la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte del coniuge.

Questo Collegio ritiene di condividere tale consolidato orientamento, che non si pone in contrasto con la pronuncia della Corte Costituzionale, di cui gia’ si e’ detto, la quale – nel dichiarare parzialmente incostituzionali le norme impugnate laddove escludono l’erogazione della pensione di reversibilita’ al coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato – non indica, ai fini della fruizione della pensione di riversibilita’, condizioni ulteriori (come la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno) rispetto a quelle valevoli per il coniuge non separato per colpa, rilevando unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato ( in questo senso Cass. cit. n. 24802 del 2010).

2. In conclusione il ricorso va accolto e per l’effetto va cassata la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, puo’ decidersi la causa nel merito, con l’accoglimento della domanda proposta da M.C.. Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese dei due gradi di merito, mentre vanno poste a carico dell’INPS soccombente quelle del presente giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda proposta da M.C.;

compensa le spese dei due gradi di merito e condanna l’INPS alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 15,00, oltre Euro 1500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2011

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