Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9314 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 20/04/2010), n.9314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2188-2005 proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIQUORI

MICHELE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CARICE ASSICURAZIONI SpA già SPA LEVANTE NORDITALIA (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante Signor B.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 24/2004 del TRIBUNALE dr NAPOLI, 3^ SEZIONE

CIVILE, emessa il 23/12/2003, depositata il 07/01/2004, R.G.N.

4526/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udite il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del settembre 2000 S.P. conveniva dinanzi al giudice di Pace di Napoli D.G. e la s.p.a.

assicurazione Norditalia deducendo che il (OMISSIS), alle 23,45, mentre era trasportato nell’auto condotta dal D. e di sua proprietà riportava lesioni personali, di cui chiedeva il risarcimento.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda ritenendo non provato il nesso di causalità tra le lesioni del S. e l’incidente.

Interposto appello il Tribunale di Napoli, con sentenza del 7 gennaio 2004, dichiarava inammissibile la querela di falso proposta avverso il rapporto redatto dai CC di Casoria e rigettava l’appello sulle seguenti considerazioni: 1) la quercia di falso avverso il rapporto dei CC era inammissibile perchè le circostanze ivi indicate ed oggetto della querela non erano assistite da fede privilegiata in quanto: a) la data e l’ora del sinistro erano state indicate in base a notizie acquisite dagli agenti di P.G.; b) il trasporto di persone e le eventuali lesioni da esse subite non erano indicati dai verbalizzanti e quindi potevano esser provati; 2) era fondata l’eccezione di carenza di titolarità passiva del rapporto da parte del D., riproposta dall’assicurazione in appello e rigettata dal primo giudice, perchè dal predetto rapporto non emergeva di chi era l’auto avendo i CC dapprima dichiarato che la proprietà del veicolo era “da accertare”, e poi che era “dello stesso” – e cioè di D.G. – la cui identità era però anch’essa “da accertare” e poichè i CC, come risultava dal verbale, non avevano potuto indicare la direzione di marcia dell’auto su cui era trasportato il S. “perchè gli occupanti non erano presenti”, ciò significa che il nome del D., quale proprietario e conducente di essa, era stato riferito ai CC da terzi, nè il S., di fronte all’eccezione di carenza di legittimazione passiva del D., sollevata dall’assicurazione, aveva provato la titolarità del rapporto giuridico,a tanto non potendo sopperire le prove orali perchè aventi ad oggetto la proprietà del veicolo, che è un giudizio giuridico non consentito, peraltro nemmeno richiesto con il cap. 14 volto ad accertare che il D., qualifica Lo proprietario, conducesse il veicolo.

Ricorre per cassazione S.G., cui resiste la s.p.a.

Carige assicurazioni, già Levante Norditalia. Le parti hanno depositato memoria. All’udienza collegiale è stato ordinato il rinnovo della notifica a D.G., contraddittore necessario ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 23. Il ricorrente ha provveduto e depositato nuova memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso S.P. deduce:

“Violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 112, 132, 320, 324, 329 e 346 c.p.c.; mancato e/o errato esame delle eccezioni e delle conclusioni delle parti; mancato e/o errato esame di tutti gli elementi presenti nel processo; nullità della sentenza o del procedimento; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)”.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto che la proprietà dell’auto su cui egli era trasportato era provata dal rapporto dei CC. La società assicuratrice, con la comparsa di risposta in secondo grado, dopo aver riassunto la citazione nei suoi confronti e la sua comparsa in primo grado e dedotto di non condividere la motivazione della sentenza di primo grado, rilevava: a) aveva contestato tutte le circostanze dedotte dall’attore sia in relazione all’effettivo accadimento del sinistro, sia in ordine alle sue conseguenze; b) mancava ogni motivazione in ordine all’eccezione di prescrizione ed il giudice di primo grado non aveva considerato le argomentazioni contenute nella comparsa di risposta, da ritenere ripetute e trascritte; c) nel merito, pur nella inconcludenza della sentenza, il rigetto della domanda era corretto. Perciò concludeva per la prescrizione della domanda, peraltro infondata in fatto ed in diritto.

Quindi erroneamente i giudici di secondo grado hanno ritenuto che l’assicurazione abbia riproposto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del D. per aver riassunto la comparsa di risposta in primo grado, neppure richiamata e dunque, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., essa aveva rinunciato a detta eccezione, con conseguente giudicato interno sulla legittimazione passiva del D., ritenuta dal primo giudice.

Il motivo è infondato.

Ed infatti non solo la controricorrente richiama il. contenuto della comparsa di risposta in secondo grado con cui, al punto c), ha eccepito la carenza di legittimazione passiva di D.G. e al punto e) che nessun incidente le risultava accaduto, ma la prova del fatto costitutivo della domanda del S., essendo contestato anche in secondo grado, incombeva al medesimo in quanto attore.

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 2697 e 2700 cod. civ.; mancato e/o errato esame di tutti gli elementi presenti nel processo; nullità della sentenza o del procedimento; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)”.

Erroneamente comunque è stato interpretato il rapporto dei CC, che fa fede fino a querela di falso, per i fatti da essi accertati tra cui l’identificazione del proprietario dell’auto, dapprima indicato “da accertare”, ma poi, cancellando tali parole sostituendole con “lui stesso”, riferito al secondo contendente specificandone cognome, nome, ( D.G.) data e luogo di nascita, residenza, n. patente e assicurazione del veicolo – scadente nel (OMISSIS) – e tali dati sono da ritenere accertati dai CC e non riferiti da non si sa chi.

Il motivo è infondato.

Come emerge dalla narrativa il giudice di appello ha ritenuto, con motivazione logica ed esaustiva, che i CC hanno indicato il D. come secondo contendente successivamente al momento del loro intervento poichè gli occupanti dell’Alfa, come dagli stessi attestato, allora non c’erano, e per questo non era stato possibile identificare nè il proprietario, nè il conducente di essa, nè se vi fossero trasportati, si che a tale momento chi fosse il proprietario dell’auto non è stato accertato.

3.- Con il terzo motivo deduce: “Violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 112, 115, 116, 184, 228, 230, 244 e 245 c.p.c., artt. 2697, 2730 e 2733 c.c. e art. 24 Cost.; mancato e/o errato esame di tutte le richieste istruttorie formulate; nullità della sentenza o del procedimento; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Con motivazione erronea e apodittica i giudici di appello hanno affermato che il S. non aveva assolto all’onere di provare che D.G. era proprietario del veicolo, mentre era stato chiesto in primo e secondo grado mediante l’interrogatorio formale di costui e per testi, tra cui l’agente dei CC accertatore, che avrebbe chiarito il contenuto del rapporto dallo stesso redatto.

Il motivo è infondato.

Infatti, pur essendo l’iscrizione nel pubblico registro automobilistico del trasferimento di proprietà dell’autoveicolo prescritta dal R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, art. 6 convertito nella L. n. 510 del 1928, per dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, tale documento, poichè presuppone la dichiarazione autentica di vendita ha, altresì valore di prova presuntiva del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo (Cass. 4565/1992, 3340/1999). Questo è il principio a cui si è attenuto il giudice di merito allorchè ha affermato che il S. aveva l’onere di documentare la titolarità passiva del rapporto in capo al D., rimasto contumace, e alla luce del quale ha ritenuto inidoneo il suo interrogatorio formale e l’escussione dei testi sulla proprietà del veicolo.

4.- Concludendo il ricorso va respinto.

Il ricorrente va altresì condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione stante l’ammissibilità del controricorso la cui procura al difensore è stata conferita da B.P. nella qualità di rappresentante legale dell’assicurazione s.p.a. Carige poichè le visure relative agli organi che hanno la rappresentanza di detta società prodotte dal ricorrente per contestare la predetta qualità affermata non attengono al febbraio 2005, data del conferimento del mandato al difensore.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di Cassazione pari ad Euro 1.200 di cui Euro 200 per spese, oltre spese e generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

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