Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9314 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 07/04/2021), n.9314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18859/2015 proposto da:

R.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SEBASTIANO STRANGIO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1108/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 08/09/2014 R.G.N. 1119/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale di Locri, ha rigettato la domanda di R.C. volta ad ottenere l’assegno ordinarie di invalidità.

La Corte, in conformità alla CTU svolta in secondo grado, ha escluso che il quadro morboso potesse ridurre a fieno di un terzo la capacità lavorativa della lavoratrice in occupazioni confacenti alle sue attitudini di bracciante agricola.

2. Avverso la sentenza ricorre la R.. Resiste l’Inps.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo R.C. denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 434 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) per non avere la Corte dichiarato inammissibile il ricorso dell’Inps in appello stante la sua genericità, non avendo l’Inps esposto in modo puntuale le ragioni delle doglianze.

Il motivo è infondato. A riguardo va richiamato il principio affermato da questa Corte secondo cui quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura, sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (cfr. Cass. 8077/2012). Nella specie la ricorrente non ha riportato il ricorso dell’Inps, ma soltanto alcuni stralci non consentendo a questa Corte di valutare la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello.

4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5) rilevando che, nelle more del giudizio, aveva passato nuovamente la visita per la conferma dello stato di invalidità, accertamento che aveva confermato il diritto alla prestazione con la conseguenza che avrebbe dovuto essere dichiarata cessata la materia del contendere.

5. Con il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, nn. 4 e 5). L’Inps non ha contestato che il requisito sanitario era stato confermato nelle more del giudizio d’appello, a distanza di un anno dalla sentenza di primo grado, e che tale requisito non era stata contestato dall’Inps, che non aveva preso parte alle operazioni peritali.

6. I due motivi, valutati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati. Ai fini della pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario una manifestazione di entrambe le parti in tal senso e, nella fattispecie, ciò non è avvenuto. E’ noto che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d’ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta da entrambe le parti che ne abbia eliminato il contrasto ed abbia perciò fatto venire meno la necessità della pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia. Tale situazione non ricorre nella fattispecie in esame perdurando tra le parti il contrasto in relazione alla fondatezza della pretesa fatta valere.

6. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1 (art. 360 c.p.c., n. 3) mancando qualsiasi riferimento “alle occupazioni conformi alle attitudini”, non avendo il CTU e poi la Corte, valutato la sussistenza di diverse attività che la ricorrente, bracciante agricola, avrebbe potuto svolgere.

Il motivo è infondato in quanto il CTU e poi la Corte d’appello, hanno ritenuto la ricorrente idonea a svolgere le mansioni alle quali era addetta di bracciante agricola e restando pertanto non necessario valutare quali altre mansioni, compatibili con lo stato di salute della lavoratrice, quest’ultima avrebbe potuto svolgere.

7. Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato. Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese processuali in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso, nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

 

 

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