Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9313 del 22/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/04/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 22/04/2011), n.9313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

K.J., elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico

Gonfalonieri n. 5, presso lo studio dell’Avv. Andrea Manzi, che lo

rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv.

Marseiler Peter Paul del foro di Bolzano come da procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore in carica,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, e’

elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 17/06 della Corte di Appello di

Trento- Sezione Distaccata di Bolzano del 5.04.2006/7.04.2006 nella

causa iscritta al 112 R.G. dell’anno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.04.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Emanuele Coglitore, per delega dell’Avv. Andrea Manzi,

per il ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Matera

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bolzano con sentenza n. 307 del 2005 accoglieva la domanda proposta da K.J. – in servizio presso la Direzione Regionale delle Dogane di Bolzano con la qualifica di “direttore tributario” Area C3 (gia’ 9^ qualifica funzionale – divenuta Terza Area)- diretta ad ottenere l’equiparazione del trattamento dello stipendio a quello attributo al personale di ruolo ad esaurimento. Lo stesso Tribunale respingeva l’ulteriore richiesta di ricalcolo della tredicesima mensilita’ con inserimento delle indennita’ di amministrazione e di bilinguismo. Tale decisione, appellata dall’Agenzia delle Dogane, e’ stata riformata dalla Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano con sentenza n. 17 del 2006, che ha rigettato integralmente le domande proposte dal K.. La Corte di Bolzano ha ribaltato la decisione di primo grado circa l’equiparazione del trattamento stipendiale dell’appellato a quello del personale di ruolo ad esaurimento, osservando che la natura “speciale” della disciplina – D.L. n. 9 del 1986, ex art. 2, comma 4 – relativa al personale di ruolo ad esaurimento, s’impone anche rispetto al generale principio di parita’ di trattamento tra pubblici dipendenti, tanto piu’ alla luce del fatto che poi – ed anche a seguito della privatizzazione del pubblico impiego – la contrattazione collettiva del comparto Ministeri ha continuato a conservare la distinzione sul piano retributivo delle due categorie. La Corte ha mantenuto ferma la statuizione di primo grado relativa al ricalcolo della tredicesima, ribadendo che ques’ultima comprende solo quelle componenti espressamente previste (tali non solo le due indennita’ di amministrazione e di bilinguismo).

Il K. ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso il K. lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 45 (gia’ D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 49) e degli artt. 3 e 97 Cost. per omessa e/o errata applicazione del principio di parita’ di trattamento. Il ricorrente in particolare contesta la sentenza impugnata per avere mantenuto ferma la distinzione sul piano delle competenze economiche delle due categorie, l’una relativa ai dipendenti (come l’attuale ricorrente) appartenenti all’Area C3 e l’altra relativa ai dipendenti collocati nel ruolo ad esaurimento, deducendo la non correttezza di’ tale decisione circa la mancata applicazione del principio generale della parita’ di retribuzione a parita’ di mansioni esercitate.

La ricostruzione, operata dal giudice di appello, penalizzerebbe il ricorrente, in considerazione della maggiore professionalita’ posseduta da lui (come da altri dipendenti) rispetto al personale di ruolo ad esaurimento e comporterebbe una ingiustificata differenza retributiva tra le due posizioni, riconducibili alla stessa area e allo stesso livello professionale.

Da parte sua l’Agenzia delle Dogane ribatte a tali deduzioni ed argomentazioni, effettuando un dettagliato excursus della disciplina normativa e collettiva della posizione del personale del ruolo ad esaurimento e giungendo a concludere, in conformita’ a quanto sostenuto dal giudice di appello, che la differenza retributiva tra le due categorie di personale, lungi dall’essere ingiustificata ed irrazionale, trova la sua ratio e il suo fondamento nella specificita’ delle origini del ruolo ad esaurimento ovvero nella particolare qualifica riconosciuta ad personam, indipendentemente dalle mansioni attribuite.

Cio’ premesso sulle opposte linee difensive, questo Collegio ritiene prive di pregio le argomentazioni svolte dal ricorrente e di condividere quelle della controricorrente. Il Collegio ritiene di dare continuita’ giuridica al principio, di recente ribadito da questa Corte (Cass. n. 11982 del 2010), secondo il quale il riconoscimento ai dipendenti gia’ appartenenti al ruolo transitorio ad esaurimento soppresso dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 (ruolo relativo alle carriere direttive non inquadrati nelle nuove carriere dirigenziali) non introduce una discriminazione in danno dei lavoratori svolgenti le stesse mansioni. Lo stesso art. 25 anzidetto contiene una norma transitoria diretta al mantenimento ad personam di diritti quesiti di natura economica, a favore degli appartenenti al soppresso ruolo ad esaurimento.

Ne’ la situazione puo’ ritenersi modificata a seguito della c.d.

privatizzazione del pubblico impiego e della conseguente contrattazione collettiva (cfr. CCNL Comparto Ministeri del quadriennio 1994/1997 e successivo contratto collettivo del quadriennio 1 998/2001), che ha mantenuto la differenziazione retributiva tra il personale appartenente al ruolo ad esaurimento e il personale avente posizione economica C3 (ex 9^ qualifica funzionale), attribuita dallo stesso contratto 1998/2001. Del resto la sentenza da ultimo citata ha precisato che non e’ configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro, qualora esso, pur determinando una disparita’ di trattamento fra lavoratori, costituisca corretto adempimento di una norma collettiva, che in forza dell’art. 2077 c.c., comma 2, sia entrata a far parte del rapporto individuale di lavoro dei soggetti beneficiati e che, in quanto esercizio dell’autonomia collettiva, si sottrae ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziario (cfr in tal senso anche Cass. n. 4570 del 1996).

Ne’ la previsione contrattuale in questione puo’ ritenersi contra legem in relazione alla soppressione del ruolo ad esaurimento disposto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 in quanto l’eliminazione di tale ruolo non esclude il diritto delle parti di prevedere un trattamento retributivo differenziato per chi ne faceva parte.

Va altresi’ riaffermato il principio di cui alla sentenza n. 16709 del 2002, secondo cui, anche dopo la sentenza interpretativa di rigetto n. 103 del 1989 della Corte Costituzionale, ne’ l’art. 36 Cost. ne’ l’art. 41 Cost. possono individuarsi come precetti idonei a fondare un principio di comparazione soggettiva, in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni debba attribuirsi la stessa retribuzione o il medesimo inquadramento. Ne consegue che, in presenza di disposizioni dei contratti collettivi che, ai fini della qualifica spettante ai lavoratori addetti ad identiche mansioni, diversifichino la posizione di alcuni di essi in relazione a determinate circostanze personali, non e’ consentito al giudice del merito, sempre che le predette disposizioni non violino specifiche norme di diritto, valutare la razionalita’ del regolamento di interessi realizzato dalle parti sociali, essendo riservato a queste ultime tale regolamento.

Ai richiamati principi giurisprudenziali, che questo Collegio ritiene di condividere, si e’ correttamente attenuto il giudice e di appello, il quale ha rilevato come nel caso di specie non sia configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro, avendo questi dato pieno adempimento ad una norma collettiva che prevedeva il mantenimento – per il personale del ruolo ad esaurimento – di voci stipendiali gia’ godute in precedenza. La coerente conclusione della stessa Corte territoriale e’ nel senso che la differenza retributi-va del personale ad ruolo ad esaurimento rispetto al personale dell’Area C3 non comporta violazione del principio di parita’ di trattamento tra pubblici dipendenti, proprio in relazione alle argomentazioni in precedenza evidenziate circa la natura “speciale” della disciplina relativa allo stesso personale del ruolo ad esaurimento.

2. Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. C.P.S. n. 263 del 1946, art. 7 e dell’art. 33 del CCNL Ministeri 16.02.1999 a seguito dell’integrazione operata dall’art. 17, comma 11 CCNL 16.05.2001.

Al riguardo il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che le indennita’ di amministrazione e di bilinguismo non rientrino nel computo della tredicesima mensilita’, senza alcuna considerazione del fatto che le stesse hanno carattere “fisso” e “ricorrente”.

Il motivo e’ infondato.

Il giudice di appello si e’ richiamato ad orientamento giurisprudenziale (in particolare sentenza n. 14968 del 2005), che si condivide, secondo cui il richiamato D.L. CPS n. 263 del 1946, art. 7 non contiene alcuna previsione di “omnicomprensivita’” della tredicesima, ma detta una norma precisa circa “gli addendi” da considerare”. Coerentemente il giudice di appello ha osservato che nella tredicesima vanno computate solo le voci espressamente previste, da individuarsi anche con riferimento alla contrattazione collettiva del settore.

Orbene nel caso di specie il contratto collettivo (in particolare art. 29 CCNL del 1999) prevede per il calcolo della tredicesima gli importi mensili lordi, senza che si rivenga alcun riferimento alle anzidette indennita’.

3. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 25,00 oltre Euro 2500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2011

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