Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9313 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9313 Anno 2015
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 25061-2011 proposto da:
EUROSA S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
ANTONIO CICCOLELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA AZUNI 9, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA DE
CAMELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO
SCARDIGNO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ROYAL AIR MARO R.A.M.) 01130571001, in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI che

Data pubblicazione: 08/05/2015

la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio
GIOVANNI NAI in MILANO DEL 12/01/2015 rep. 11059;

– con troricorrente nonché contro

– inni-natie
avverso la sentenza n. 3350/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 02/09/2010, R.G.N. 7807/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato FABIO ALBERICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RICCARDO FUZIO che ha concluso per l’accoglimento del primo
motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 giugno 2004, pronunciando sulla domanda
proposta da Eumsa s.s. nei confronti di Royal Air Mai- oc – che aveva
chiamato in causa in garanzia Aeroporti di Roma S.p.a. per il servizio
di handling da questa reso – di risarcimento dei danni subiti per la
perdita di quattromila rose consegnate alla convenuta dal venditore di
Casablanca (Marocco) per il trasporto in Italia e, una volta giunte
all’Aeroporto di Roma Fiumicino, respinte e rinviate in Marocco, a
seguito dell’esito negativo del controllo fitopatologico cui erano state
sottoposte il giorno successivo all’arrivo, perché non risultate in stato
di riposo vegetativo (condizione prescritta per l’importazione) a causa
della mancata collocazione all’arrivo in cella frigorifera, il Tribunale di
Roma, condannava la convenuta al pagamento di € 2.797,52, oltre

Ric. 2011 n. 25061
-2-

AEROPORTI ROMA SPA;

interessi, nonché alle spese di lite in favore dell’attrice e della chiamata
in causa che assolveva da ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Il Giudice adito conteneva la condanna della Royal Air Maroc nei
limiti risarcitori previsti per il vettore dall’art. 22 della Convenzione di
Varsavia (come emendata dal protocollo dell’Aja del 28 settembre

colpa grave o dcl dolo, non sussistendo l’intenzione di provocare un
danno né la temerarietà.
Avverso tale decisione Eurosa s.s. proponeva gravame, cui resistevano
sia Aeroporti di Roma S.p.a., sia Royal Air Maroc, che proponeva, a
sua volta, appello incidentale per l’integrale rigetto delle domande di
Eurosa s.s. e per la compensazione delle spese del primo grado di
giudizio.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 2 settembre 2010,
rigettava sia l’appello principale che quello incidentale e compensava
tra le parti in causa le spese del secondo grado di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di merito Eurosa s.s. ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso Royal Air Maroc.
Aeroporti di Roma S.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa
sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1955), ritenendo che non ricorresse l’ipotesi di cui all’art. 25 della

Ma.

••••

1. Con il primo motivo si deduce “contraddittoria motivazione circa
l’applicazione della limitazione di responsabilità del vettore di cui
all’art. 22, punto 2, della convenzione di Varsavia (art. 360, n. 5 c.p.c.)
e conseguente violazione e falsa applicazione della suddetta norma al
caso di specie (art. 360, n. 3 c.p.c.)”.
In particolare la ricorrente lamenta “l’insanabile contrasto tra le
argomentazioni addotte e la ratio dell’applicazione, al caso di specie,
Ric. 2011 n. 25061
-3-

Ahd

••••

1r

della limitazione della responsabilità in parola, che non consente
l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base,
dapprima, della decisione del Giudice di prime cure e, poi, dalla Corte
di meritb “, evidenziando che la sentenza impugnata, contrariamente a
quella della Tribunale, “omette la disamina degli eventi e delle

diritto chc non si attaglia minimamente al caso di specie”.
1.1. ‘i’ motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato il principio, che va ribadito in questa
sede, secondo cui, in tema di trasporto aereo internazionale, la
limitazione del debito ad una somma determinata rappresenta la
disciplina generale che assiste la responsabilità presunta del vettore per
il danno alle merci, che può essere superata – con conseguente elisione
del limite quantitativo – nell’ipotesi di condotta dello stesso vettore, o
di un suo preposto, dolosa ovvero sorretta da “colpa con previsione”,
che spetta al danneggiato dedurre e provare, trattandosi dei casi in cui,
ai sensi dell’art. 25 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929,
nel testo di cui al Protocollo di modifica dell’Ala del 28 settembre
1955 (recepiti nell’ordinamento italiano rispettivamente con la legge 19
maggio 1932, n. 841, e con la legge 3 dicembre 1962, n. 1832), sono
escluse le limitazioni di responsabilità per i danni alle cose, previste in
generale dall’art. 22 della Convenzione medesima (Cass. 22 agosto
2013, n. 19406).

stato pure affermato che la temerarietà della condotta del vettore e
la consapevolezza della possibilità di un danno derivante dai suoi atti
od omissioni – che, in tema di trasporto aereo, escludono, ai sensi
dell’art. 25 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, nel
testo di cui al Protocollo di modifica dell’Ala del 28 settembre 1955
(recepiti nell’ordinamento giuridico italiano rispettivamente con la
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condotte” delle parti in causa e “fornisce una motivazione in punto di

legge 19 maggio 1932 n. 841 e la legge 3 dicembre 1962 n. 1832) le
limitazioni di responsabilità per i danni cagionati alle cose trasportate
previste dall’art. 22 – integrano la fattispecie della cosiddetta “colpa
con previsione”, caratterizzata dal fatto che l’agente prevede come
probabile l’evento dannoso, ma non modifica la propria condotta,

dolo eventuale, per effetto del quale l’agente, oltre a rappresentarsi
l’evento, agisce accettando il rischio che questo, comunque, si verifichi
(Cass. 15 luglio 2005, n. 15024).
Precisato che nel caso di specie non risulta dedotta l’ipotesi del dolo,
come evidenziato nella sentenza impugnata, senza che siano state
sollevate censure a tale riguardo, si osserva che accertare se in
concreto vi sia stata tale colpa con previsione da parte del vettore è
questione di merito, incensurabile in cassazione ove suppottata da
motivazione esente da vizi logici.
Nella fattispecie la motivazione della sentenza impugnata è congrua e
logica ed in particolare non risulta affatto contraddittoria, come invece
lamenta la parte ricorrente.
Il vizio di contraddittorietà della motivazione – che è tale solo se
intrinseco alla sentenza – ricorre, infatti, solo in presenza di
argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere
la rafia decidendi che sorregge il decisum adottato, per cui non sussiste
motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non
sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà dcl
giudice (Cass. sez. un., 22 dicembre 2010, n. 25984).
Nel caso all’esame le argomentazioni con cui la Corte ha espresso il
suo convincimento consentono di agevolmente comprendere il
procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. La
predetta Corte ha infatti evidenziato che, nella specie, non risulta
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nella sicura consapevolezza di poterlo evitare, e non anche quella del

t

provata la colpa grave dell’attuale controricorrente, da intendersi nel
senso sopra precisato (si rileva a tale riguardo che, nella sentenza
impugnata, è espressamente richiamata la sentenza di questa Corte n.
15024 del 2005 sopra citata, in cui è delineata la ed. colpa con
previsione), sul rilievo che, in sostanza, non può ritenersi che gli agenti

deperibilità della merce, non abbiano assunto alcuna iniziativa per la
conservazione delle piante durante la sosta nella stazione aeroportuale,
desumendosi dalla documentazione in atti e specificamente richiamata
nella sentenza impugnata che la merce di cui si discute in causa è stata
collocata nel magazzino deperibili e sono stati inviati ad Aeroporti di
Roma due telex a tale proposito (v. sentenza p. 6 e 7), anche se,
tuttavia, l’imprecisione della prima comunicazione per via telex ha
determinato il ritardo nella corretta conservazione della merce, il che
“caratterizza” come meramente “colposo il comportamento del
vettore”. Ed invero sulla base di tale ultimo rilievo, in sostanza, la
Corte territoriale ha rigettato l’appello incidentale proposto da Royal
Air Maroc e relativo alla responsabilità accertata in primo grado del
vettore per la mancata riconsegna della merce trasportata.
2. Con il secondo motivo, rubricato “conseguente omessa o,
comunque, contraddittoria motivazione in merito alla richiesta di
integrale risarcimento del danno formulata dalla Euros[s]sa s.s. (art.
360, n. 5 c.p.c.)”, la ricorrente assume che la disapplicazione della
limitazione di responsabilità del vettore – da detta parte invocata imporrebbe una riquantificazione puntuale ed integrale del danno
risarcibile in suo favore ed un accurato esame del materiale probatorio
raccolto nel giudizio di primo grado.
2.1. Il rigetto del primo motivo comporta il rigetto anche del secondo
motivo.
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cargo della Royal Air Maroc, pur nella consapevolezza della

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza. tra le parti costituite, mentre non vi é luogo
a provvedere per dette spese nei confronti della società intimata, non
avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al
pagamento, in favore della parte controticorrente, delle spese del
presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro
3.900,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e
accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Su ma di Cassazione, il 16 gennaio 2015.

P.Q.M.

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