Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9312 del 22/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/04/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 22/04/2011), n.9312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Dardanelli

n. 13, presso lo studio dell’Avv. Salvatore Tangari, rappresentato e

difeso dall’Avv. Pitingolo Domenico del foro di Crotone come da

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LIDO DEGLI SCOGLI – GESTIONE NIAGARA CLUB SAS dei F.lli Sposato, in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 1145/06 della Corte di Appello di

Catanzaro del 17.01.2006/28.09.2006 nella causa iscritta al n. 1442

R.G. dell’anno 2002;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31.03.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilita’ e, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 1145 del 2006 ha confermato la decisione del Tribunale di Crotone dell’8.11.2001 – 17.12.2001, che aveva rigettato la domanda di S.A., volta ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto negli anni tra l’aprile 1989 e il marzo 1999 come “bidello” o “netturbino”, nonche’ la condanna della LIDO DEGLI SCOGLI – Gestione Niagara Club – SAS dei F.lli Sposato – al pagamento della somma di L. 105.650.946 per crediti di lavoro. La Corte ha ritenuto, sulla base dei testi ammessi in appello ( B. e G.), che non risultasse provata l’esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti. La Corte si e’ poi richiamata anche alla deposizione della teste ( R.G.), sentita in primo grado, che ha riferito semplicemente che lo S. aveva inoltrato domanda di disoccupazione e di assegno di invalidita’.

Lo S. ricorre per cassazione con un motivo.

Non si e’ costituita l’intimata societa’.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., nonche’ vizio di motivazione.

In particolare sostiene che il giudice di appello ha fatto malgoverno delle richiamate deposizioni testimoniali, non procedendo ad una loro valutazione complessiva, ma limitandosi all’esame di singoli elementi.

Aggiunge che il convincimento del giudice di merito e’ stato fuorviato da un’inesatta valutazione della realta’, risultando dalle prove testimoniali anzidette che egli aveva lavorato presso il Lido degli Scogli nel periodo estivo dal 1989 al 1999, effettuando lavoro straordinario e notturno, non godendo delle ferie e non percependo regolare retribuzione. Il motivo e’ infondato.

Il giudice di appello, come risulta dalla precedente esposizione, ha ritenuto, sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, che nel caso di specie non fossero emersi elementi per affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.

A tale valutazione, fornita di adeguata e coerente motivazione, il ricorrente si e’ limitato ad opporre un diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisito, non consentito in sede di legittimita’.

2. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituita l’intimata societa’.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA