Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9312 del 11/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 11/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.11/04/2017),  n. 9312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14004/2012 proposto da:

PALESTRA ATHENA SNC (OMISSIS), IN PERSONA DEL SOCIO E LEGALE RAPP.TE,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. ALESSANDRO CHIAMENTI;

– ricorrente –

contro

EMMEITALIA SPA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 96/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Chiamenti Alessandro difensore della ricorrente che

si riporta agli atti depositati.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione notificato il 21 febbraio 2002 Palestra Athena snc conveniva innanzi al Tribunale di Verona Emmeitalia srl, per sentirla condannare al pagamento di 12.000,00 Euro, a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento dell’appalto di distribuzione di depliants pubblicitari, per il quale le parti avevano concordato un corrispettivo di 1.400,00 Euro oltre iva.

L’attrice esponeva di aver organizzato, per la giornata del 23 settembre 2001, una giornata dimostrativa di apertura al pubblico con accesso libero gratuito della palestra, riferendo di aver fatto stampare a tal fine 20.000 depliants pubblicitari e concordato con la convenuta la distribuzione dei medesimi.

L’iniziativa non aveva peraltro avuto successo, in quanto si erano presentate poche persone, già clienti della palestra, le quali avevano dichiarato di essere venute a conoscenza dell’iniziativa per le comunicazioni affisse nei locali della palestra, ma di non aver mai ricevuto alcun depliant presso la propria abitazione.

L’attrice rilevava ancora che la stessa convenuta aveva riconosciuto il proprio inadempimento, in quanto aveva provveduto ad emettere una nota di accredito in suo favore, a parziale “storno “dell’importo ricevuto. Tanto premesso, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, sia in relazione ai costi sostenuti per l’iniziativa promozionale, che a titolo di lucro cessante, in relazione ai nuovi clienti che avrebbero potuto essere acquisiti all’esito dell’iniziativa promozionale.

La convenuta resisteva, negando la gravità dell’inadempimento, in quanto in taluni Comuni dell’area contrattualmente individuata la distruzione era avvenuta in modo parziale, mentre negli altri essa era avvenuta regolarmente. Contestava, inoltre, esistenza ed ammontare dei danni lamentati dall’attrice, rilevando la mancata prova degli stessi.

Il Tribunale di Verona, in accoglimento della domanda, condannava la convenuta al pagamento di 4.000,00 Euro, a titolo di risarcimento dei danni, con liquidazione equitativa.

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 96/12 depositata il 13.1.2012, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda, escludendo la prova del nesso causale tra il parziale inadempimento della Emmeitalia ed il danno lamentato.

La Corte rilevava, quanto alle spese sostenute dalla committente, che le stesse erano strettamente inerenti all’iniziativa promozionale organizzata ed avrebbero dovuto essere sostenute in ogni caso. Quanto al lucro cessante, non vi era un nesso diretto tra l’obiettivo perseguito, costituito dal tesseramento di nuovi clienti, e la distribuzione dei depliants: da un lato il numero dei depliants era di molto inferiore ai residenti nell’area di interesse, dall’altro il ricevimento del volantino integrava solo un’occasione di informazione, cui poteva seguire o meno la decisione di partecipare all’evento promozionale.

Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso, con quattro motivi Palestra Athena snc.

La controricorrente non ha resistito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218, e degli artt. 2730 e 2733 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per non avere considerato il gravissimo inadempimento di Emmeitalia, confessato dalla stessa società, la quale ha ammesso una distribuzione a salto” del depliant in talune aree ed ha conseguentemente emesso nota di accredito a parziale storno del corrispettivo pattuito.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha infatti ritenuto che fosse ravvisabile un adempimento parziale alla prestazione, che risulta peraltro confermato dalle stesse allegazioni riportate dalla ricorrente, da cui risulta lo storno da parte di Emmeitalia di una parte soltanto del corrispettivo e l’ammissione di avere effettuato una distribuzione non integrale, in talune aree, e dunque di aver garantito una “copertura” parziale del volantinaggio.

La Corte non ha dunque ignorato l’esecuzione soltanto parziale della prestazione, ma, con valutazione di merito, che, in quanto logicamente argomentata, si sottrae al sindacato di legittimità, da un lato ha ritenuto di escludere la gravità dell’inadempimento, dall’altro, come meglio evidenziato nell’esame dei motivi di seguito esaminati, ha affermato la mancanza di nesso causale tra detto inadempimento ed il danno lamentato.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., censurando la sentenza della Corte territoriale per non aver attribuito alcun rilievo alla prova presuntiva del danno da lucro cessante, in considerazione della peculiarità della prestazione, di carattere pubblicitario, pattuita.

Con il terzo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1218 e 1226 c.c., per aver omesso di considerare l’ammissibilità di una liquidazione equitativa del danno, quale conseguenza diretta dell’inadempimento di Emmeitalia, rilevando che all’inadempimento di una prestazione di carattere pubblicitario discende sempre e necessariamente un danno in capo al committente, trattandosi di danno, in ogni caso suscettibile di liquidazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c..

Con il quarto motivo si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine alle ragioni per le quali la Corte territoriale ha escluso il ricorso ad un criterio equitativo per liquidare il danno derivante dalla mancata partecipazione di pubblico all’iniziativa, imputabile, seppur unitamente ad altri fattori, alla incompleta distribuzione dei depliants.

I motivi, che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono infondati.

Va senz’altro disattesa la prospettazione della ricorrente secondo cui all’inadempimento di una prestazione di carattere pubblicitario consegue necessariamente un danno in capo al soggetto che aveva commissionato tale prestazione.

Si osserva al riguardo che la stessa restituzione di parte del corrispettivo pattuito da parte dell’impresa appaltatrice, implica riconoscimento di parziale inadempimento e correlativa diminuzione del prezzo ai sensi dell’artt. 1668 c.c..

Quanto alla prova del danno ulteriore, c.d. danno conseguenza, esso, secondo i principi generali, dev’essere provato in tutti i suoi elementi costitutivi, compreso il nesso causale, dall’attore.

In particolare, come questa Corte ha già affermato, l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, ancorchè fondata su base equitativa, esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. 15385/2011).

A tale consolidato indirizzo si è conformata la Corte d’Appello di Venezia, ritenendo, con valutazione di merito che, in quanto fondata su con argomentazione coerente, logica e completa non è sindacabile nella presente sede, che non vi fosse una relazione di elevata probabilità tra l’obiettivo perseguito dalla committente e l’inesatto adempimento della prestazione oggetto del contratto.

Ed invero, da un lato, l’insuccesso dell’iniziativa poteva ben essere stata determinata da svariati fattori (quali, ad esempio, l’idoneità dell’evento pubblicitario organizzato, le circostanze di tempo e le modalità prescelte per lo svolgimento dello stesso, il contenuto del depliant e l’efficacia del messaggio pubblicitario ivi espresso) indipendentemente dal regolare recapito del depliant, e dall’altro, non vi era alcuna evidenza probabilistica che la maggiore partecipazione di pubblico all’evento promozionale avrebbe determinato un maggior numero di nuovi iscritti.

Il ricorso va dunque respinto e, considerato che l’intimata non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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