Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9311 del 22/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/04/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 22/04/2011), n.9311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. JENNER

102, presso lo studio dell’avvocato TABANO MARIACRISTINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato POLITO ELIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

ASL/(OMISSIS) DI SALERNO VALLO DELLA LUCANIA, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

LIBIA 33, presso lo studio dell’avvocato CARPINO MAURIZIO C/O ST

CATANZARO, rappresentata e difesa dagli avvocati MAUTONE TULLIO,

SPERANZA VINCENZO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 548/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 02/05/2006 r.g.n. 814/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato ROBERTO MASIANI per delega TULLIO MAUTONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 9.6.2004/2.5.2006 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della decisione di prime cure, revocava il decreto ingiuntivo emesso su istanza di T.P., medico convenzionato presso l’ASL Salerno (OMISSIS) di Vallo della Lucania, per il pagamento degli arretrati conseguenti all’applicazione del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 per il periodo 1.1.1999 – 31.12.2000.

Osservava in sintesi la corte territoriale che la domanda avanzata dal sanitario risultava infondata atteso che, in base ai criteri previsti dal D.P.R. n. 41 del 1991, art. 17, comma 1, lett. d richiamati dal contratto collettivo di categoria, reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, il compenso aggiuntivo andava calcolato rispettando i massimali orari ivi previsti, e non in relazione a tutte le ore effettivamente prestate.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso T.P. con sette motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso l’Azienda intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, disciplinanti anche i rapporti con i medici di continuita’ assistenziale (ex guardia medica) ed emergenza sanitaria territoriale, ed in particolare del D.P.R. n. 41 del 1991, art. 17, comma 1, lett. d, rilevando che nessuna norma prevedeva, con riferimento ai medici di continuita’ assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale, una limitazione del compenso aggiuntivo sino alle ore di incarico; che la disciplina relativa a tali rapporti era strutturata in forme differenziate da quella prevista per i medici di medicina di base, per i quali era espressamente stabilito il numero massimo degli assistibili in carico; che, allorche’ le parti sociali avevano inteso escludere, in tutto o in parte, il compenso per l’attivita’ prestata, avevano introdotto una clausola espressa in tal senso.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che la corte territoriale non aveva tenuto conto dell’errore materiale evidenziato circa il tetto massimo delle ore retribuibili, corrispondente a 165 e non a 156 ore.

Con il terzo e quarto motivo, prospettando violazione delle norme contrattuali gia’ indicate nonche’ dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 oltre che vizio di motivazione (art 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente rileva che, anche ad ammettere l’esistenza di un tetto massimo in relazione al quale andava determinato il compenso aggiuntivo, il giudice di appello non avrebbe, comunque, potuto esimersi dal verificare l’esistenza “di eventuali differenze mensili” con riferimento a tale limite, condannando l’Azienda al pagamento dei relativi importi.

Con il quinto e sesto motivo, proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 112, 434 e 437 c.p. e dell’art. 2909 c.c., nonche’ vizio di motivazione, osserva, da ultimo, che la corte di merito, pur in difetto di specifico motivo di impugnazione sul punto, aveva modificato la statuizione di primo grado nella parte relativa all’avvenuto riconoscimento delle somme dovute per rimborso chilometrico e spese di carburante (per un importo di Euro 1.005,74).

Con il settimo motivo, infine, denuncia vizio di motivazione con riferimento alla compensazione delle spese del giudizio di merito.

2. Va preliminarmente dato atto della inammissibilita’ del controricorso, in quanto tardivamente notificato (e precisamente, il 9 ottobre 2007, a fronte della notifica del ricorso il precedente 6 aprile).

3. Con riferimento ai primi due motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, va rilevato che, in sede di memoria ex art. 378 c.p.c. il ricorrente ha dichiarato di rinunciare a tali censure, prendendo atto dell’orientamento, ormai costante, di questa Suprema Corte in materia.

Ed, in realta’, hanno affermato le SU di questa Suprema Corte (sent.

n. 26633 del 2009) che “ai medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale ed addetti al servizio di continuita’ assistenziale (gia’ di guardia medica) ed emergenza territoriale, ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, art. 58, comma 1, e del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, art. 57, comma 4, art. 68, comma 4, l’indennita’ denominata “compenso aggiuntivo”, quale componente dei compensi fissi, spetta nell’ammontare corrispondente all’indennita’ di caro – vita (collegata alle variazioni del costo della vita e sostituita dal compenso aggiuntivo) alla data del 30.4.1992, con gli incrementi di tale ammontare previsti dalle norme istitutive del compenso, ammontare che resta insensibile agli incrementi dell’onorario professionale; pertanto il rinvio operato dalle stesse norme ai fini della regolamentazione del compenso aggiuntivo alla disciplina dell’indennita’ di caro – vita dettata dal D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, art. 17, comma 1, lett. d, risulta limitato ai profili non direttamente regolati dalle norme introduttive del compenso aggiuntivo e concernenti le condizioni della sua attribuzione, tra le quali rientra la previsione relativa alla corresponsione del compenso per un numero massimo di ore mensili, ancorche’ inferiore al numero effettivo di ore di incarico”.

4. Il terzo e quarto motivo, che possono essere anch’essi esaminati congiuntamente, stante la connessione, sono egualmente infondati.

Lamenta, al riguardo, il ricorrente che la corte territoriale ha omesso di pronunciare in ordine alle differenze sul compenso aggiuntivo, comunque, spettanti anche solo con riferimento al massimale – orario mensile previsto.

Si deve, tuttavia, considerare che, non avendo il ricorrente formulato una domanda ulteriore rispetto a quella volta al pagamento del compenso aggiuntivo in relazione a tutte le ore effettivamente prestate, e non nei limiti dei massimali orari previsti, tale domanda non puo’ ritenersi, nel caso, nemmeno implicitamente proposta. Se, infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte, non e’ ravvisabile il vizio di ultra o extrapetizione nella sentenza che condanni al pagamento di una somma diversa (e inferiore) a quella richiesta dal creditore (v. ad es. Cass. n. 14424/2000), deve, tuttavia, riscontrarsi tale vizio quando venga alterato uno degli elementi obiettivi dell’azione, attribuendo o negando all’attore un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno implicitamente nella domanda, ovvero sostituendo l’azione proposta con un’altra fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi.

Per come va affermato nel caso, se si considera che l’azione proposta dal ricorrente si fondava in via esclusiva sull’erronea interpretazione della normativa legale e contrattuale applicabile, laddove, invece, il riconoscimento delle residue differenze prospettate implicava un diverso tema di indagine, ed essenzialmente l’accertamento di una situazione di mero inadempimento rispetto agli obblighi assunti, che mai prima era stata allegata, e, cioe’, di circostanze che in precedenza erano rimaste incontroverse fra le parti, tant’e’ che il ricorrente, sin dal primo grado del giudizio, aveva allegato che “L’ASL SA/(OMISSIS) aveva… erroneamente corrisposto i compensi relativi al “caro vita” o (secondo la nuova terminologia) “compenso aggiuntivo” in relazione alle ore effettuate” (v. ricorso).

5. Per quanto attiene, poi, al quinto ed al sesto motivo, con i quali si denuncia violazione dell’art. 112 in relazione agli artt. 434 e 437 c.p.c. nonche’ dell’art 2909 c.c., gli stessi devono ritenersi inammissibili, dovendosi ribadire come il vizio riconducibile nell’ambito dell’art. 112 c.p.c. e, quindi, al principio per cui il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e al canone tantum devolutum quantum appellatum ed alla conseguente formazione del giudicato sostanziale interno con relativa preclusione, integrando un error in procedendo incidente sulla sentenza impugnata, e’ deducibile con ricorso per cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ne’, a maggior ragione, come vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 attenendo quest’ultimo all’accertamento e alla esatta valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione.

6. Quanto, infine, al settimo motivo, deve osservarsi che, sebbene anche nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a) il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, che, peraltro, non richiede l’adozione di motivazioni specificatamente riferite a tale provvedimento, purche’ le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal contesto della motivazione adottata (cfr.

SU n. 20598/2008), resta fermo che la valutazione operata dal giudice di merito risulta censurabile in cassazione solo ove sia violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa oppure allorche’ la motivazione posta a fondamento della statuizione di compensazione risulti palesemente illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per la sua inconsistenza o evidente erroneita’, il processo decisionale del giudice. Nel caso in esame la statuizione di compensazione risulta giustificata dall’esito del giudizio, che ha visto l’accoglimento tanto dell’appello principale che di quello incidentale, e tale conclusione, in quanto ne’ illogica, ne’ palesemente erronea, si sottrae ad alcuna censura in questa sede di legittimita’.

7. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, nei limiti dell’attivita’ difensiva svolta in udienza dal procuratore dell’Azienda resistente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 16,00 per esborsi ed in Euro 800,00 per onorari oltre ad accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2011

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