Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9311 del 20/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 20/05/2020), n.9311
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24859-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.(OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOG 12,
presso l’AVVOCATURA GINERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.T.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2506/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 30/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’AQUINO
FILIPPO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per IRPEF relativo all’anno di imposta 2009 effettuato sulla base di indagini bancarie per maggiori redditi, ricorso rigettato dalla CTP di Milano;
la CTR della Lombardia, con sentenza in data 30 maggio 2018, ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo necessario il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale (“CPE”), ancorchè previsto unicamente in materia di tributi armonizzati, con assorbimento delle ulteriori questioni;
propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato ad unico motivo, l’intimato non si è costituito in giudizio;
la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.1. L’Agenzia delle Entrate lamenta violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, per avere la CTR annullato l’atto impositivo sul presupposto della mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale ai fini IRPEF con redazione del processo verbale di constatazione pur in mancanza di accesso nei locali o del domicilio del contribuente; deduce il ricorrente come nel caso di specie si sia trattato di accertamento “a tavolino”, fondato su accertamenti bancari, osservando che il rispetto di un termine dilatorio a difesa del contribuente debba reputarsi necessario solo in caso di accesso fisico in loco, non anche laddove gli accertamenti siano eseguiti in sede, anche in considerazione della circostanza che nel caso di specie non si tratta di tributi armonizzati;
1.3. il ricorso è fondato;
1.4. il Giudice tributario di appello ha, infatti, affermato la sussistenza di un obbligo generale derivante dalla L. n. 212 del 2000 con riguardo ai tributi non armonizzati in contrasto con il consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre, per quelli non armonizzati, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. VI, 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass., Sez. VI, 14 marzo 2018, n. 6219; Cass., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 20036);
1.5. deve considerarsi quindi non conforme al suindicato principio di diritto la sentenza impugnata sul punto relativo all’accertamento di maggiori imposte sul reddito, posto che in tema di tributi non armonizzati l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento (con redazione del processo verbale di constatazione e osservanza del termine dilatorio a difesa del contribuente) non sussiste per gli accertamenti cd. a tavolino, come nel caso in esame, trattandosi di accertamento fondato su indagini bancarie;
2. il ricorso va accolto, cassandosi l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 16 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 20 maggio 2020