Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9311 del 11/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 11/04/2017, (ud. 17/02/2017, dep.11/04/2017),  n. 9311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. BASSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4599/2013 proposto da:

CAMPANIA DECOR S.r.l. p.iva (OMISSIS), in persona del suo

amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO VISONE;

– ricorrenti –

contro

VETRO PAINI S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 108/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato ERICA DUMONTEL, con delega dell’Avvocato DOMENICO

VISONE difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Campania Decor S.r.l. proponeva opposizione avverso il D.I. emesso dal Tribunale di Parma, su ricorso della Vetro Paini S.r.l. (ora S.p.a.), col quale decreto le veniva ingiunto il pagamento della somma di Lire 14.994.114, oltre interessi, quale prezzo della fornitura di bicchieri di cui alla fattura n. (OMISSIS).

La società opposta chiedeva il rigetto dell’avversa opposizione a D.I..

L’adito Tribunale, con sentenza del 19 settembre 2005, rigettava l’opposizione.

La decisione era appellata dalla società in origine opponente.

La Vetro Paini resisteva la proposto appello, di cui chiedeva il rigetto.

L’adita Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 108/2012 rigettava l’appello e condannava la parte appellante – alla refusione delle spese del giudizio.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorre la Campania Decor S.r.l. con atto fondato su due ordini di motivi.

Non ha svolto attività difensiva e resistito la società intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e ss., nonchè omesso esame di un punto decisivo della controversia ed insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, n.ri 3 e 5 c.p.c..

La questione sollevata col motivo si sostanzia nella sussistenza o meno di danni conseguenti alla consegna dei 400 mila bicchieri, di cui alla fornitura in relazione alla quale fu emessa la fattura, prima, e l’opposto D.I., poi.

La fornitura avvenne dall’aprile 2000 all’aprile 2001 nell’ambito di un contratto, che andava qualificato – come accertato anche dai Giudici del merito – quale contratto a consegne ripartite.

In ragione di tale natura del contratto incombeva alla parte acquirente la prova degli eventuali danni connessi al tipo di consegne differite.

Ciò non vi è stato e rende del tutto infondata la censura svolta ed in esame sia sotto l’invocata violazione di principio di legge, che quanto alla censura – promiscuamente svolta – di carenza motivazionale.

Al riguardo va ribadito, sotto il profilo della corretta applicazione della legge, il principio per cui “nei contratti a consegne ripartite e per il caso in cui la prestazione sia economicamente (come nell’ipotesi) scindibile, l’eccezione “inadimplenti non est adimplendum” ex art.1460 c.c. può paralizzare la richiesta della controprestazione, relativa alla parte non eseguita. Ma non quella relativa alla parte della prestazione già eseguita, che non sia stata (come nella fattispecie) nè restituita, nè offerta in restituzione” (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 28 ottobre 1991, n. 11469).

Il motivo va, quindi, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., nonchè di omesso esame di un punto decisivo della controversia ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo non può essere accolto.

In ordine alla pretesa violazione di legge non può che farsi riferimento a quanto già innanzi affermato al precedente pounto sub 1.

Più specificamente ed in relazione alla censura di carenza motivazionale relativa alla prova dei pretesi danni ed al teste C. deve osservarsi quanto segue.

La Corte territoriale ha correttamente motivato in ordine alla mancata prova degli asseriti danni connessi alla fornitura a consegne ripartite.

La medesima Corte ha, anzi (ed a prescindere anche dal principio innanzi ribadito sub 1) ritenuto motivatamente l’inesistenza, nella fattispecie, di danni.

Quanto,poi, alla questione del teste (connessa al prospettato aspetto dei danni) va rilevato che non risulta essere stata riproposta nel giudizio di appello apposita doglianza relativa alla prova testimoniale.

Il motivo va, quindi, nel suo complesso respinto.

3.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

4.- Sussistono, nella fattispecie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello tesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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