Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9311 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 07/04/2021), n.9311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8782/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrenti –

contro

“LINGUE, ALBERI E BAMBINI” SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 144, presso lo studio dell’avvocato MICHELA

PASSARO, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO ROMAGNOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 563/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 23/09/2014 R.G.N. 368/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 563 del 2014, ha confermato la decisione di primo grado che, per quanto in questa sede rileva, aveva ritenuto legittimamente instaurati, dalla società cooperativa a r.l. Lingue, Alberi e Bambini, nel periodo novembre 2006 – settembre 2011, rapporti di lavoro autonomo occasionale con sette soci, nei limiti di tempo e di retribuzione fissati dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 e insussistente, pertanto, l’obbligazione contributiva pretesa dall’INPS che aveva riqualificato, i predetti rapporti occasionali, in termini di rapporti a progetto, con obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, in favore di quei soci-lavoratori, alla Gestione separata.

2. Per la Corte di merito il tenore letterale della L. n. 142 del 2001, art. 1, comma 3, non vietava, neppure per implicito, l’instaurazione dei rapporti di lavoro, con soci della cooperativa, in forma di lavoro occasionale, autonoma o subordinata, poichè il riferimento ai “rapporti di collaborazione coordinata non occasionale…” era dettato, in positivo, per riconoscere la collaborazione continuativa non occasionale come forma di lavoro cooperativo e affiancare, alla parasubordinazione, il lavoro occasionale, in forma autonoma o dipendente, stante la previsione normativa di rapporti di lavoro, da instaurare con i soci di cooperativa, “in qualsiasi forma”.

3. Inoltre, ad avviso della Corte territoriale, lo stesso regolamento interno della cooperativa riconosceva espressamente che il socio con attività lavorativa non subordinata potesse operare, in modo del tutto occasionale o in modo continuativo, con la cooperativa, nè si rinvenivano ostacoli nella norma generale (D.Lgs. n. 276 cit., art. 61, comma 2) volta a delimitare le prestazioni occasionali soltanto in funzione della durata complessiva, non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare, e del compenso massimo, non superiore a cinque mila Euro nel corso dell’anno solare.

4. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste, con controricorso, la società cooperativa a r.l. Lingue, Alberi e Bambini.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 2001, art. 1, comma 3 e D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 612, comma 2, l’ente previdenziale censura la sentenza ponendo il quesito sulla possibilità, o meno, per una società cooperativa, di stipulare, con i soci lavoratori, contratti di lavoro autonomo occasionale condizione che, sotto il profilo previdenziale, comporta una sottrazione della cooperativa da qualsivoglia obbligazione contributiva e, per altro verso, priva di tutela previdenziale il socio lavoratore che svolga un’attività di lavoro occasionale.

6. Assume l’INPS che l’opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di merito appare frutto di una interpretazione letterale e di una lettura non armonica dell’evoluzione del sistema previdenziale in tema di tutela dei soci lavoratori, con riduzione della tutela previdenziale in capo ai soci lavoratori rispetto alla tutela previdenziale garantita, in loro favore, dal R.D. n. 1422 del 1924.

7. Il ricorso, ammissibile perchè affidato all’agente notificante entro il termine semestrale d’impugnazione, è da accogliere.

8. Il precedente richiamato dalla Corte territoriale per sostenere la ratio decidendi, la sentenza di questa Corte n. 240 del 2009, non dice nulla sul tema che ci impegna e afferma, in linea generale, la portata innovativa della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante “revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”, rispetto alla disciplina del 1960 (L. n. 1369 del 1960), e si sofferma, in quell’occasione, sulla previsione, esplicita, della possibilità che il socio lavoratore della cooperativa instauri, a fianco del rapporto associativo, un ulteriore e diverso rapporto di lavoro, in forma autonoma o subordinata, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali, facendo così venir meno l’incompatibilità tra la qualità (reale e non simulata) di socio di una cooperativa di produzione e lavoro e quella di lavoratore subordinato (o di lavoratore autonomo vincolato da un rapporto di para – subordinazione), in caso di prestazioni effettuate in conformità alle previsioni del patto sociale ed in correlazione con le finalità istituzionali della società.

9. Il sistema previdenziale relativo ai soci lavoratori delle cooperative ha trovato, invece, compiuta disamina nei precedenti di questa Corte, sentenze nn. 15172 del 2019 e 8446 del 2020, che nel ricostruire, anche dal punto di vista dell’evoluzione storica, il sistema di protezione dei soci lavoratori delle cooperative, ha valorizzato le “normative vigenti previste per le diverse tipologie di lavoro”, a mente della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 4, comma 1, adottabili dal regolamento delle società cooperative, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 6 e la delega conferita al governo (L. n. 142 cit., art. 4, comma 3) ad emanare uno o più decreti legislativi, intesi a riformare la disciplina previdenziale dei lavoratori soci di società e di enti cooperativi, rispettando il principio direttivo della graduale equiparazione (in un periodo non superiore a cinque anni) della contribuzione previdenziale e assistenziale a quella dei lavoratori dipendenti da impresa.

10. In particolare, Cass. n. 15172 del 2019, muovendo dalla L. n. 142 cit., art. 4, nella parte in cui, al comma 1, prevede, ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa, che si debba fare riferimento alle normative previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento della cooperativa “nei limiti di quanto previsto dall’art. 6”, ha rimarcato che la proposizione subordinata limitativa non si riferisce tuttavia alle “normative vigenti”, ma alle “tipologie di rapporti di lavoro adottabili” dalle cooperative, aggiungendo che il legislatore non intendeva affatto introdurre la possibilità di derogare alle normative previdenziali, possibilità che avrebbe richiesto una ben maggiore specificazione, ma solo precisare che l’ammissibilità di tipologie di rapporti di lavoro diversi da quello subordinato comportano anche l’applicazione del relativo statuto previdenziale, a condizione però che questi rapporti di lavoro autonomo siano adottati nel rispetto delle regole fissate dal regolamento interno della cooperativa secondo le previsioni dello stesso art. 6.

11. L’intervento di riforma del legislatore del 2001, creando il doppio binario del rapporto associativo e del rapporto lavorativo, quest’ultimo instaurato in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, ha comunque valorizzato l’immanente contributo, al raggiungimento degli scopi sociali (L. n. 143 cit., art. 13), del socio lavoratore, con modalità pluriforme del rapporto lavorativo: subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale purchè in funzione del contributo al raggiungimento degli scopi sociali.

12 La centralità del raggiungimento dello scopo sociale si inserisce nel compendio di elementi da valorizzare anche guardando al sistema di protezione del socio lavoratore e alla tutela previdenziale approntata dall’ordinamento che con la disciplina del lontano 1924 aveva riconosciuto le società cooperative come datori di lavoro dei soci della cooperativa e da qui era stata fatta discendere l’obbligazione contributiva, a carico delle cooperative, senza distinzione sull’attività concretamente svolta (Cass. n. 11137 del 2010).

13. Invero nel 1924, epoca a cui risale la citata disposizione sui soci di cooperativa, l’unica tutela assicurativa era quella del lavoro subordinato, mentre non esisteva alcuna tutela per il lavoro autonomo di qualunque specie (risalgono solo agli anni cinquanta le prime assicurazioni di lavoratori autonomi, come coltivatori diretti, artigiani e commercianti).

14. Nel regime anteriore alla riforma del 2001, i soci di cooperativa svolgenti per essa attività lavorativa, non in regime di subordinazione, ma in regime di autonomia, non avrebbero ricevuto tutela previdenziale di sorta, nè avrebbero potuto essere iscritti presso le gestioni Inps per i lavoratori autonomi, ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti, non avendo la titolarità dell’impresa, o comunque gli altri requisiti imprescindibili previsti dalla legge per l’accesso a questo tipo di tutela (cfr. per gli artigiani L. 29 dicembre 1956, n. 1533, art. 1 e L. 4 luglio 1959, n. 463; per i commercianti L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 e L. 22 luglio 1966, n. 612; per i coltivatori diretti L. 22 novembre 1954, n. 1139, art. 12 e L. 26 ottobre 1957, n. 1047).

15. La riforma del 2001 – la quale, come rilevato, ricollega la tutela previdenziale a quella propria, in qualunque forma, del rapporto di lavoro che si affianca al rapporto associativo – è intervenuta in un contesto storico in cui a tutte le attività lavorative è stata garantita la tutela previdenziale, nel quadro della universalizzazione delle tutele, in precedenza non esistente.

16. La tutela previdenziale del lavoro autonomo, inteso come lavoro parasubordinato, al di fuori della titolarità dell’impresa, di prestazione coordinata e continuativa, come tale menzionata solo nel codice di rito (art. 409 c.p.c.), viene affermata con la L. 8 agosto 1995, n. 335.

17. La disposizione fondamentale risiede nella L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, il quale prevede la costituzione, presso l’INPS, di una gestione separata (c.d. quarta gestione) in cui devono essere iscritti quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l’iscrizione in albi o in elenchi.

18. Il medesimo comma 26, ai fini della individuazione dei soggetti tenuti all’iscrizione a detta gestione separata, traccia poi una fondamentale bipartizione: a) i lavoratori parasubordinati in senso proprio, e cioè coloro che percepiscono redditi da collaborazione continuativa e coordinata (ultima parte del citato comma 26); b) i lavoratori autonomi in senso stretto e cioè coloro che godono di redditi derivanti da attività di lavoro autonomo, svolta come professione abituale, ancorchè non esclusiva.

19. Cass. n. 11137 del 2010 aveva, pertanto, già definito gli assetti tra il sistema previgente, che ancora non conosceva articolazione e complessità delle tutele introdotte nel corso di quasi sessant’anni di storia, e la riforma del 2001, indicando, per i soci di cooperativa lavoratori autonomi, l’obbligo di assicurazione nelle forme previste per la gestione separata presso l’Inps (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26), a partire dalla data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 (gennaio 1996), e per tutto il lungo periodo precedente, perchè non rimanessero privi di ogni tutela, a causa della mancanza di subordinazione in termini giuridici, l’assoggettamento a contribuzione previdenziale presso la gestione lavoratori dipendenti dei compensi corrisposti ai soci che avessero svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione (v. Cass. n. 11137 del 2010 cit.).

20. Tirando, dunque, le fila, la protezione assicurativa accompagna lo svolgimento di un’attività lavorativa che, per essere legata alla realizzazione dello scopo sociale, connota il diritto obbligo del socio di prestare attività e contribuire al funzionamento della cooperativa nell’ambito del patto societario cooperativo.

21 La deducibilità di una prestazione lavorativa strutturalmente analoga a quella del lavoro occasionale nell’ambito del rapporto di lavoro cooperativo, nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 276 del 2003 – complessiva durata di 30 giorni nell’anno solare e remunerazione, nel medesimo anno solare, entro il tetto di cinquemila Euro – implica, comunque, l’accertamento della sussistenza delle concorrenti condizioni, temporali ed economiche, e del concreto modo di svolgersi del predetto rapporto, anche in funzione del perseguimento dello scopo sociale della cooperativa nell’esiguo spazio temporale annuale imposto dalla legislazione sul lavoro occasionale.

22. Peraltro, anche per i soci lavoratori prestatori di lavoro occasionale vale quanto affermato, in linea generale, sulla possibilità di instaurare anche rapporti di lavoro subordinato che durano una sola giornata o anche parte di essa, che si caratterizzano non per la loro durata nel tempo, ma per le caratteristiche intrinseche di etero-organizzazione della prestazione, della messa a disposizione di altri delle proprie energie, del lavoro affidato in concreto, e l’esistenza, in fatto, di rapporti di lavoro anche occasionali non esclude affatto la subordinazione (v., per tutte, Cass. n. 13525 del 2015 e ulteriori precedenti ivi richiamati).

23. In conclusione, la sentenza impugnata che non si è attenuta ai principi sin qui illustrati e ha escluso, a priori, l’obbligazione contributiva della società cooperativa solo per il carattere occasionale dei rapporti di lavoro intercorsi con i soci lavoratori, va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, la quale procederà a nuovo esame e si atterrà a quanto sin qui detto, e alla quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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