Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9310 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. un., 20/04/2010, (ud. 13/10/2009, dep. 20/04/2010), n.9310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13613/2008 proposto da:

DOLPHIN TELECOM AG, ADS TECHNOLOGY LTD, in persona dei rispettivi

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA LAZIO 20-C, presso lo studio dell’avvocato COGGIATTI Claudio, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DINDO STEFANO, per

procure in atti;

– ricorrenti –

contro

CELLITY AG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI

2, presso lo studio dell’avvocato CIUTI DANIELE, che lo rappresenta e

difende, per procura speciale del notaio Dott. Johannes Gollnick di

Hamburg, rep. 1332/2008 del 23/07/2008, in atti;

– resistente con procura –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

34054/2008 (separazione dal 30812/2007) del TRIBUNALE di TORINO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2009 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott.

Antonio MARTONE, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di

cassazione, in Camera di consiglio, dichiarino estinto il

procedimento, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel giudizio promosso da Dolphin Telecom AG nei confronti di Cellity AG, avente ad oggetto “regolamento di giurisdizione in relazione alla causa pendente dinanzi al tribunale di Torino sulla domanda di accertamento negativo di contraffazione di brevetto europeo” – pendente presso queste sezioni unite con il numero di R.G. 13613/08, e fissato per l’udienza camerale del 13.10.2009, è stata depositata copia dell’accordo, tradotto in italiano, con il quale le parti rinunciano al procedimento. Questa Corte, provvedendo in conformità, deve pertanto dichiarare estinto il procedimento per rinuncia agli atti del giudizio, con integrale compensazione delle spese.

PQM

La Corte dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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