Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9310 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 11/04/2017, (ud. 10/02/2017, dep.11/04/2017),  n. 9310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2830/2013 proposto da:

F.P.G. S.r.l. p.iva (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. SEVERANO 35,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CIANFONI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI GUARIGLIA;

– ricorrente

contro

R.&G. di R.P. S.a.s. p.iva (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO

GOBBI, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO TONELLI,

MAURIZIO PEDETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 618/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 16/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per i rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

la società F.P.G. s.r.l. ricorre contro la società R.G. di R.P. s.a.s. per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Perugia la ha condannata a pagare alla R.G. s.a.s. la somma di Euro 19.292,63 a titolo di saldo del prezzo di un terreno compreso in una lottizzazione industriale, che la R.G. s.a.s. le aveva venduto con contratto del (OMISSIS).

La corte distrettuale, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha rigettato l’eccezione di dolo contrattuale sollevata dalla F.P.G. s.r.l.. Quest’ultima aveva dedotto che la somma pretesa dalla venditrice non sarebbe stata dovuta perchè, detraendo dalla superficie venduta quella destinata a strade e parcheggi (che l’acquirente era obbligata a trasferire al Comune in forza della convenzione di lottizzazione), il prezzo a metro quadro del terreno venduto sarebbe risultato superiore a quello che la venditrice si era impegnata a praticare nella convenzione da questa stipulata con il Comune. In proposito la corte d’appello ha argomentato che il prezzo dei terreni era stato convenuto a corpo e non a misura e che l’accordo tra il Comune e la R.G. s.a.s. sul prezzo da applicare ai lotti oggetto di lottizzazione non aveva efficacia erga omnes; da ciò discendeva, secondo la sentenza gravata, che l’eventuale violazione di detto accordo riguardava solo i rapporti tra la R.G. s.a.s. ed il Comune e non spiegava alcuna incidenza nei rapporti tra la F.P.G. s.r.l. e la R.G. s.a.s., con conseguente esclusione di qualunque comportamento di quest’ultima, contrattuale o precontrattuale, contrario a buona fede.

La corte distrettuale peraltro, riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha condannato la F.P.G. s.r.l. a pagare alla venditrice gli interessi e la rivalutazione monetaria sul capitale, da calcolarsi, i primi, al tasso legale e, la seconda, con riferimento al saggio medio di rendimento dei titoli di stato con scadenza non superiore a dodici mesi, se superiore al tasso degli interessi legali.

Il ricorso della F.P.G. s.r.l. si articola su tre mezzi.

La R.G. s.a.s. ha resistito con contro ricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 10.2.17, per la quale non sono state depositate memorie e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione della statuizione con cui la corte perugina ha rigettato l’eccezione di dolo sollevata dalla F.P.G. s.r.l.. Il motivo è infondato. Premesso che costituisce valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata, lo stabilire se il contraente che sia ignaro di taluni fatti (maliziosamente taciutigli dalla controparte e non da lui conoscibili con la normale diligenza) si sarebbe astenuto, se di tali fatti fosse stato edotto, dal concludere il contratto, o lo avrebbe concluso a condizioni diverse (cfr. Cass. 2479/07), il Collegio rileva la corte distrettuale ha motivato esaurientemente la propria decisione sulla base dell’assunto, non specificamente contestato dal ricorrente in linea di diritto, dell’efficacia esclusivamente inter partes dell’accordo contenuto nella convenzione di lottizzazione in ordine al prezzo di cessione dei terreni.

Con il secondo mezzo di ricorso si censura la statuizione con cui territoriale, accogliendo l’appello incidentale della R.G. s.a.s., ha riconosciuto a quest’ultima il diritto alla rivalutazione monetaria sulla sorte capitale dovutale, “da calcolarsi con riferimento al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi, se superiore al saggio degli interessi legali”. Al riguardo il ricorrente argomenta che dalla documentazione da lui prodotta nel giudizio di merito già emergeva che nel periodo in il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi era stata inferiore al saggio degli interessi legali. Il motivo va disatteso, perchè la sentenza gravata, con la formula dispositiva sopra trascritta, consente l’esatta quantificazione del credito per rivalutazione monetaria spettante al creditore, prevedendo anche l’ipotesi, con l’inciso “se superiore”, di una quantificazione negativa.

Con il terzo mezzo la ricorrente si duole della regolazione delle spese operata nella sentenza gravata, deducendo che la corte d’appello avrebbe dovuto tener conto del fatto che l’appello incidentale della R.G. s.a.s. era stato accolto con una statuizione subordinata alla concreta verifica della superiorità del saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi al saggio degli interessi legali.

Il motivo va disatteso perchè – a prescindere da qualunque considerazione in ordine ai limiti con i quali è stato accolto l’appello incidentale della R.G. s.a.s. – risulta decisivo il rilievo che la F.P.G. è rimasta soccombente nel giudizio di secondo grado per il rigetto del suo appello principale.

In definitiva il ricorso va disatteso in relazione a tutti i motivi nei quali esso si articola.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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