Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9310 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9310 Anno 2015
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

sul ricorso 19304-2011 proposto da:
DE

SISTO

LUIGI

DSSLGU47A02H202S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PANARO 14, presso lo studio
dell’avvocato TERESINA MAURO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LUIGI DE SISTO
difensore di sè medesimo;
– ricorrente contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (già ZURIGO
S.A.) 05380900968, in persona di un procuratore del
legale rappresentante p.t., dott. LUIGI GIUSTO,

Data pubblicazione: 08/05/2015

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10,
presso lo studio dell’avvocato MICHELE CENTRONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati AUGUSTO
ABBRUZZESE, FRANCESCO MADONNA giusta procura speciale
a margine del controricorso;

nonchè contro

NASSA ANTONIO;
– intimato

avverso la sentenza n.

2228/2010 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2010, R.G.N.
3862/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/01/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato LUIGI DE SISTO;
udito l’Avvocato UMBERTO OLIVA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per
raccoglimento del ricorso p.q.r.

2

– controricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.Con citazione del 16 ottobre 2001 l’avv.to Luigi De Sisto
convenne dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere
sez.Piedimonte Matese il signor MASSA e la assicuratrice ZURIGO
SPA chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti

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dicembre 1999, per colpa esclusiva del MASSA che aveva invaso
l’opposta corsia colpendo e distruggendo la SAAB condotta
dall’attore, che riportava lesioni. Si costituiva
l’assicurazione sostenendo la improcedibilità della domanda e
nel merito la infondatezza, restava contumace il conducente
Massa.
2.11 Tribunale con sentenza del 10 maggio 2006 accertava la
prevalente responsabilità del MASSA nella misura del 65% e
liquidava le varie voci di danno biologico, morale e
patrimoniale, compensando le spese del giudizio.
3.Contro la decisione proponeva appello

il De Sisto, deducendo

sette motivi di censura, resisteva l’assicuratore, restava
contumace il Massa.
4.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 16 giugno
2010 rigettava i sei motivi relativi al concorso di colpa ed
alla liquidazione delle voci di danno, ed accoglieva il settimo
liquidando le spese di primo grado e ponendole per la metà a
carico delle parti convenute, comprese le spese per la
consulenza di ufficio. COMPENSAVA le spese di secondo grado
“tenendo conto degli esiti del secondo riesame del giudizio”.

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i danni, determinati da un incidente stradale avvenuto il

5.Contro la decisione ricorre l’avv. De Sisto deducendo sei
motivi di ricorso, resiste l’assicuratore chiedendone la
inammissibilità o il rigetto.
MEMORIE per il ricorrente.
Motivi della decisione.

quesiti, non merita accoglimento.
Per chiarezza espositiva si offre la sintesi dei motivi ed a
seguire la confutazione in diritto.
6.1. SINTESI DEI MOTIVI.
Nel primo motivo si deduce cumulativamente il vizio della
motivazione e l’error in iudicando per la violazione degli
artt.2054,2735,2697 c.c.c e 232 c.p.c. in relazione alla
valutazione del concorso di colpa.
La tesi diffusamente argomentata ai ff da 3 ad 8 del ricorso,
pone in evidenza che dalla mancata risposta del conducente
MASSA all’interrogatorio formale, doveva desumersi, in presenza
di ulteriori elementi di prova, precisati nel rapporto dei
carabinieri, nella ricostruzione della dinamica dell’incidente
e dalla stessa rappresentazione fotografica dei danni riportati
dalle auto, la responsabilità esclusiva del Massa. Dalla
responsabilità al 100 per cento deriva la nuova liquidazione
integrale di tutti i danni.
Il secondo motivo, per errror in iudicando, attiene alla
ridotta liquidazione dei danni patrimoniali per la perdita

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6.IL ricorso che ratione temporis si sottrae al regime dei

dell’auto che era stata posta in vendita, danni per 15.000
EURO, contro i 4000 euro liquidati.
Il terzo motivo, per error in iudicando attiene alla ridotta
liquidazione del fermo tecnico.
Il quarto motivo, per error in iudicando attiene alla richiesta

circolazione, al costo della demolizione e della re
immatricolazione, per un totale di circa 760 euro.
Il quinto motivo deduce error in iudicando per violazione dello
art.24 della legge 1942 n.794 ed il vizio della motivazione in
ordine alla quantificazione della metà delle spese di primo
grado che non tiene conto della nota spese di maggiore importo
che viene riproposta di seguito al motivo.
Il sesto motivo deduce l’error in iudicando ed il vizio della
motivazione per la violazione degli artt.91 e 92 del
c.p.civile, sulla compensazione, non motivata, delle spese di
secondo grado.
REPLICA l’assicuratore deducendo la inammissibilità del primo
motivo che attiene ad una ricostruzione del fatto storico
dannoso diversa da quella compiuta dai giudici del merito
attraverso una valutazione congrua delle prove, e la
infondatezza dei motivi sui danni patrimoniali e sulla
liquidazione delle spese processuali.
6.2.CONFUTAZIONE IN DIRITTO.
Il primo motivo di ricorso è infondato, proponendo una diversa
ricostruzione della dinamica dell’incidente, ed investendo una

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4

delle spese di rimozione, alla perdita della tassa di

motivazione analitica e congrua, che applica correttamente il
regime dello art.2054 del codice civile, pervenendo ad una
valutazione in concreto del concorso delle colpe in relazione
alle reciproche condotte negligenti dei conducenti antagonisti.
NON sussiste dunque alcun error in iudicando e la valutazione

valutazione del merito, insindacabile in questa sede, in
relazione alla motivazione adeguata.
Egualmente integrano valutazioni di merito, il valore dell’auto
di cui al secondo motivo, il fermo tecnico di cui al terzo
motivo ed il danno da altre spese di cui al terzo motivo, da
ritenersi ammissibili ma infondati:4 411gtVel,j~„,;(1,:~:b,12:’eF917,c4)..
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la errata
liquidazione delle spese di primo grado, liquidate per la metà.
Anche il detto motivo risulta infondato, ma merita un opportuno
approfondimento.
Si osserva quanto agli onorari liquidati per la metà pari ad
euro 700 a fronte degli euro 11,892, che tale liquidazione è
corretta, in quanto occorre tener conto non della somma
richiesta, per stabilire lo scaglione, ma di quella
effettivamente accertata pari ad euro 9.788.
Vedi in tal senso sia l’art.6 del DM 127 del 2004 che indica i
criteri per la determinazione della controversia, sia i dicta
delle SU N.19014 DEL 2007.
Tanto premesso si osserva che per la determinazione del
compenso spettante al difensore nel caso di successione di

della attendibilità dei testi e delle altre prove attiene alla

tariffe professionali nel corso del processo, mentre gli

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a

o4104.ti

di avvocato devono essere liquidati in base alla

tariffa vigente al tempo in cui la opera di difesa complessiva
è stata condotta a termine, con l’esaurimento o la cessazione
dello incarico professionale, i diritti del procuratore invece
vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento
delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell’atto
stesso in cui sono compiute. VEDI per tutte riferimento Cass.
21 novembre 1998 n.11814.
Ne consegue che nella fattispecie, quanto ai diritti di
procuratore vanno applicati quelli di cui dal DM 585 del 1994
fino alla data della entrata in vigore del Dm n.127 del 2004, e
calcolando tali diritti in relazione alle attività
effettivamente prestate, con tale tariffa e con lo ammontare
ridotto alla metà, appare corretta la liquidazione della CORTE
IN EURO 436,00.
QUANTO agli onorari,

richiesti mediante il riferimento

tariffario del 2004 vigente al tempo della conclusione del
giudizio in appello, tenuto conto della riduzione alla metà per
la compensazione, parimenti corretta è la liquidazione per euro
700, proprio considerando le voci indicate dal ricorrente.
Quanto alle spese vive,liquidate dalla CORTE nella metà per
euto 175, oltre alla metà delle spese di CTU, va osservato che
le diverse spese vive indicate dallo attore non risultano
adeguatamente provate.

I,
t

INFONDATO infine risulta il sesto motivo relativo alla
compensazione delle spese in appello, sul rilievo che corretta
risulta la applicazione dello art.92 c.p.c.

nella sua

originaria formulazione, tenuto conto che, a fronte della
originaria richiesta di condanna, l’appello era accolto solo

di uno scaglione di gran lunga inferiore a quello richiesto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese del giudizio di cassazione liquidate in
favore di ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, come in
dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente DE SISTO LUIGI in
favore della ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY alla
rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
euro 1050,00 di cui euro 1000,00 per corrispettivi oltre spese
generali ed accessori come per legge.

ROMA 16 GENNAIO 2015.

per le spese processuali, peraltro nella sola metà e sulla base

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