Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9310 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 07/04/2021), n.9310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2581/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrenti –

contro

V.C., SERIT SICILIA S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1339/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/01/2014 R.G.N. 848/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Catania ha confermato parzialmente la sentenza del Tribunale ed ha accolto l’opposizione alla cartella notificata dall’Inps proposta da V.C. ed all’intimazione di pagamento notificata il 29/5/2008 ritenendo l’crediti contributivi in parte già pagati ed in parte prescritti.

In particolare la Corte ha ritenuto, per quel che qui rileva, che il termine di prescrizione applicabile ai crediti derivanti da cartella non opposta fosse quinquennale e non già decennale come richiesto dall’Inps richiamando l’art. 2953 c.c..

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Il V. è rimasto intimato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. L’Inps denuncia violazione della L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 9 e 10, in relazione all’art. 2935 c.c..

Osserva che il V. non aveva proposto opposizione alla cartella notificatagli l’8/4/2003. Da tale data doveva decorrere il termine prescrizionale di dieci anni in base al disposto dell’art. 2953 c.c..

4. Il ricorso è infondato dovendo trovare applicazione il principio enunciato da SSUU n. 23397/2016 e successivamente confermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui “La scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).

3. La decisione della Corte d’appello deve pertanto essere confermata. Non deve provvedersi sulle spese di causa essendo il V. rimasto intimato. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso, nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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