Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 931 del 17/01/2017
Cassazione civile, sez. III, 17/01/2017, (ud. 02/11/2016, dep.17/01/2017), n. 931
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24060/2013 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS) in persona del Ministro in carica,
domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
– ricorrente –
contro
R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA
26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA JOUVENAL, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO DRAGONE,
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 374/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 22/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/11/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito l’Avvocato VINCENZO RAGO per l’Avvocatura dello Stato;
udito l’Avvocato DANIELA JOUVENAL;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RILEVATO
– che il Tribunale di Venezia sezione lavoro con sentenza 17.10,2012 ha riconosciuto il diritto di R.P., risultata affetta da virus HCV derivato da emotrasfusione eseguita in occasione di ricovero ospedaliero, a percepire l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992.
– Che la Corte d’appello di Venezia, con sentenza 28.8.2013 n. 374, ha confermato la decisione di prime cure sulla base delle seguenti ragioni: 1- il Ministero della Salute, in quanto tenuto alla erogazione dell’indennizzo, doveva ritenersi legittimato passivamente, come statuito da questa Corte SS.UU. n. 12538/2001; 2-la mera diagnosi nel (OMISSIS) della infezione da HCV era inidonea a far decorrere il termine di decadenza della L. n. 210 del 1992, ex art. 3, in quanto le lesioni di natura permanente alla integrità psicofisica integrante la infermità classificata nella Tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981, cui era ricollegato il diritto all’indennizzo, era insorta e comunque era stata conosciuta soltanto nell’anno 2009.
Diritto
RITENUTO
– che la controversia ha per oggetto l’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla L. n. 210 del 1992, che ha natura non risarcitoria, ma assistenziale in senso lato, riconducibile agli artt. 2 e 32 Cost. e alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 6799 del 11/05/2002);
– che le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità (e dei suoi accessori, quali gli interessi), rientrano in quelle previste dall’art. 442 c.p.c., assegnate tabellarmente “ratione materiae” alla Sezione Lavoro di questa Corte.
PQM
Dispone la trasmissione del fascicolo relativo alla causa indicata in premessa alla Sezione Lavoro, mandando alla Cancelleria per l’adempimento.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017