Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 931 del 16/01/2013


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 931 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 9482-2007 proposto da:
TOSONI UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CAIO CANULEIO 127, presso lo studio dell’avvocato
DELLARCIPRETE ALFONSO, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 16/01/2013

contro
TOSONI TIZIANA, D’AGATA BRUNO, BONO UGO;
2012
1929

intimati –

avverso la sentenza n. 557/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 02/02/2006 R.G.N. 832/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2012 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

1

MARIA CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per

l’estinzione del giudizio.

2

IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto

che Vittorio Tosoni conveniva in giudizio,

davanti al Tribunale di Roma, la propria figlia Tiziana
Tosoni, il marito di lei Bruno D’Agata e Ugo Bono, per
sentire dichiarare che l’appartamento sito in Roma, Corso

Trieste n. 10, risultante di proprietà della suddetta figlia,
era, in realtà, di sua proprietà;
che il Tribunale respingeva la domanda, con pronuncia
appellata dal Tosoni;
che la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 2
febbraio 2006, rigettava il gravame, compensando le spese del
grado;
che avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto
ricorso il Tosoni, con atto affidato ad un unico articolato
motivo;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in
questa sede.
Considerato che il ricorrente, con atto depositato il 3
dicembre 2012, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che la rinuncia è valida, poiché è stata sottoscritta
dalla parte e dal difensore (art. 390, secondo comma, cod.
proc. civ.);
che, pertanto, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,
occorre dichiarare l’estinzione del giudizio, senza necessità
di provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione
degli intimati.

3

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le
spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Terza Sezione Civile, il 3 dicembre 2012.

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