Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9309 del 22/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/04/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 22/04/2011), n.9309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DEIANA GIORGIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL N. (OMISSIS) DI LANUSEI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 821/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 15/12/2005 R.G.N. 592/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La dott.sa M.R.M. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Cagliari, pubblicata il 15 dicembre 2005, che riformando la decisione di primo grado, ha respinto il suo ricorso nei confronti della Azienda unita’ sanitaria locale n. (OMISSIS) di Lanusei, rigettando la domanda volta ad ottenere l’accertamento di una discriminazione in suo danno da parte dell’azienda e della conseguente responsabilita’ patrimoniale.

I fatti non sono controversi. La M. partecipo’ ad una selezione per titoli per un incarico a tempo determinato di dirigente medico presso l’Ospedale di (OMISSIS) diretto a sopperire temporaneamente all’assenza della titolare dott.sa F.. Ricevette comunicazione del superamento della selezione il 2 marzo. Con nota del 5 marzo dichiaro’ di volerlo accettare. Con telegramma del 9 marzo venne invitata a presentarsi in azienda entro il 13 marzo per prendere servizio. Il 12 marzo comunico’ di accettare l’incarico ma di non poter prendere servizio perche’ in periodo di astensione obbligatoria per gravidanza. Il 28 marzo l’azienda le comunico’ che nelle more la titolare dell’incarico dott.ssa F. era rientrata in servizio (scelta annunciata il 9 marzo ed ottemperata il 12 marzo) con la conseguenza che erano venuti meno i presupposti per l’assunzione a tempo determinato.

Nel corso del giudizio e’ stata espletata una prova per testi ed in particolare e’ stata ascoltata la dott.ssa F. che ha spiegato le ragioni che l’avevano indotta a rientrare in servizio senza accettare altro incarico, scelta che ha precisato di aver fatto senza alcun tipo di pressione da parte dell’azienda.

Alla stregua della prova documentale e testimoniale e del relativo accertamento dei fatti la Corte ha ritenuto di poter escludere che il rientro in servizio della F. prima della assunzione a tempo determinato della M. sia stato determinato da finalita’ discriminatorie. Ha rilevato che l’art. 16 ccnl 5 dicembre 1995 per la dirigenza medica e veterinaria, applicabile al rapporto, prevede che in caso di rientro del medico titolare assente temporaneamente, il rapporto con il medico assunto a termine si risolve automaticamente e senza preavviso, dal che si deve dedurre che a fortiori tale evenienza comporta il venire meno dell’obbligo di stipulare un contratto non ancora concluso. Ha poi analizzato il comportamento dei responsabili della ASL, concludendo per l’esclusione di una qualsiasi responsabilita’ per aver determinato un ritardo nella stipulazione del contratto.

La ricorrente articola due motivi di ricorso.

La ASL non ha svolto attivita’ difensiva.

Con il primo motivo si denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione unitamente a un travisamento dei fatti circa un punto decisivo della controversia. Il motivo e’ inammissibile, perche’ si colloca fuori dall’ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Non puo’ ragionevolmente sostenersi, come invece si fa nel ricorso, che una motivazione al tempo stesso manchi e sia insufficiente e contraddittoria. La contraddittorieta’ prospettata poi, non attiene, come richiede la norma del codice invocata, all’iter logico della motivazione della sentenza, di cui non vengono denunziate incoerenze interne, ma atterrebbe a pretese contraddizioni del quadro probatorio. In realta’, quella denunziata e’ niente di piu’ che una critica della valutazione fatta dal giudice delle risultanze probatorie. La Corte di merito avrebbe travisato una pretesa discordanza di risultanze istruttorie che invece dimostravano una condotta “oscillante e confusa” della ASL, la quale, colta di sorpresa dalla gravidanza della M., avrebbe cercato di riparare, anche se -sostiene la ricorrente-senza un comportamento doloso (cfr.

ricorso, pag. 4). Un tale tipo di censura e’ al di fuori dell’ambito del giudizio di cassazione: il vizio di motivazione viene utilizzato per proporre una diversa valutazione dei fatti, che non rientra nel giudizio di legittimita’.

Inammissibile e’ anche il secondo motivo, con il quale si assume di denunziare la violazione dell’art. 16 del su richiamato contratto collettivo per la dirigenza medica.

In realta’, dalla lettura del motivo si evince che la censura e’ ben diversa: la ricorrente sostiene che il contratto collettivo e’ stato rispettato, ma che tale rispetto e’ stato finalizzato ad una discriminazione, in tal modo proponendo non una violazione di contratto collettivo, ma la medesima censura proposta, in modo inammissibile con il primo motivo. Anche in questo caso, si e’ fuori dalle regole che disciplinano il giudizio di cassazione.

Il ricorso e’, pertanto, nel suo complesso inammissibile.

Nulla sulle spese poiche’ la Azienda intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2011

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