Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9309 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. un., 20/04/2010, (ud. 13/10/2009, dep. 20/04/2010), n.9309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7247/2008 proposto da:

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE S.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VASARI 4, presso

lo studio dell’avvocato BORIA PIETRO, rappresentata e difesa dagli

avvocati BORGHESI Domenico, TURINI SANDRO, per procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1483/2006 del TRIBUNALE di RIMINI;

udito l’avvocato Domenico BORGHESI;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2009 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott.

Umberto APICE, il quale chiede che il ricorso venga accolto e

dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

 

Fatto

IN FATTO

G.A., nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di Rimini la s.p.a. Banca Commerciale Agricola con sede in (OMISSIS), chiese la declaratoria di nullità degli ordini di acquisto di titoli obbligazionari eseguiti per suo conto dall’istituto di credito convenuto, con conseguente condanna alla restituzione degli importi versati.

La convenuta, in limine litis, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano, giusta accordo di proroga concluso in tal senso dalle parti all’atto della stipula del contratto di deposito e, comunque, ai sensi della normativa di cui alla Legge Italiana n. 218 del 1995.

La G., in memoria di replica, contestò l’eccezione preliminare sostenendo che la clausola di deroga alla giurisdizione in favore della magistratura di S. Marino era contrario alla normativa vigente in quello Stato in tema di tutela del consumatore (richiamando all’uopo la Legge RSM n. 144 del 2005), così che la sua natura vessatoria ne comportava la nullità.

Il ricorso per regolamento di giurisdizione della Banca Commerciale pone a questa corte 4 quesiti di diritto, tutti funzionali alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Come espressamente previsto dall’art. 4 della legge di riforma del diritto internazionale privato, la giurisdizione italiana può essere oggetto di legittima convenzione derogatoria se questa (come nella specie) sia provata per iscritto e la causa verta su diritti disponibili.

Come condivisibilmente sostenuto dall’istituto di credito ricorrente, la controversia oggetto della presente questione attiene a diritti pienamente disponibili (negoziazione ed acquisto di titoli obbligazionari), e le eventuali disposizioni sulla inderogabilità della competenza territoriale segnatamente quelle in tema di controversie che vedano coinvolti, in qualità di parte, i consumatori – non spiegano influenza sulla convenzione di proroga poichè le regole di competenza interna possono operare nel solo caso in cui sia pregiudizialmente accertata la giurisdizione del giudice italiane.

L’accordo sulla competenza giurisdizionale risulta, peraltro, del tutto conforme alla normativa della Repubblica di S. Marino alla legge sostanziale, cioè, destinata a regolare la convenzione negoziale secondo la libera scelta dei contraenti, scelta a sua volta conforme al disposto della L. n. 218, art. 57, per quanto attiene al rilievo conferito alla electio legis et fori quale criterio di individuazione della normativa applicabile in caso di controversia giudiziaria.

E ciò non senza considerare che la clausola in parola non potrebbe in alcun caso essere considerata vessatoria ai sensi della normativa del Paese ove la convenzione di proroga risulta stipulata, non essendo ipotizzabile che la scelta della giurisdizione dello Stato in cui ha sede la controparte comporti uno squilibrio nei diritti e negli obblighi riferibili al consumatore.

Risultano pertanto assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso che (peraltro correttamente) rappresentavano a questa corte la impredicabilità della giurisdizione italiana anche in mancanza di valido accordo di proroga, non essendo legittimamente applicabile, nella specie, le norme rilevanti in parte qua della Convenzione di Bruxelles del 1968 (in particolare, l’art. 13, esulando la fattispecie dalle ipotesi di contratti relativi alla vendita o fornitura di servizi e beni mobili materiale) e del regolamento CE 44/01 (in particolare, l’art. 5 punto 3, atteso che la rilevanza dell’evento di danno, quoad iurisdictionis, è limitata al solo luogo del danno iniziale e non anche a quello della successiva propalazione di ogni e qualsivoglia conseguenza dannosa: Cass. SS.UU. 10312/06).

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA