Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9309 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 11/04/2017, (ud. 07/02/2017, dep.11/04/2017),  n. 9309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22424-2013 proposto da:

B.C. DETTO C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO IMBARDELLI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALBERTO JARACH, per proc. spec. del 23/1/2017 rep.

n.35567;

– ricorrente –

contro

M.R., C. F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA UGO DE CAROLIS, 74, presso lo studio dell’avvocato

LOREDANA PIATTONI, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO

MORGANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1590/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato Imbardelli Fabrizio difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’avv. Savorelli Cristina

con delega depositata in udienza dell’avv. Morgante Enrico difensore

del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso pere l’inammissibilità, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 5 luglio 2012, confermò la sentenza parziale emessa dal Tribunale di Verona il 4 luglio 2006, con la quale era stata rigettata la domanda di annullamento della scheda testamentaria di M.P., proposta a B.C. nei confronti di M.R.; nonchè quella riconvenzionale di simulazione della intestazione di un immobile in favore di M.T.S., acquistato in comunione col de cuius.

Ricorre per cassazione B.C., prospettando tre censure. Resiste con controricorso M.R.. Nell’interesse del ricorrente, all’approssimarsi dell’udienza, risulta essere stata depositata memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorso deduce la violazione, in correlazione con l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, degli artt. 624, 1427, 1439 e 2697 c.c., art. 279 c.p.c., comma 2, n. 3, artt. 115, 112 e 277 c.p.c., nonchè dell’art. 2729, c.c. art. 643 cod. pen.; oltre al vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Attraverso un non breve percorso argomentativo il ricorrente, in definitiva, rimprovera alla Corte di merito di aver escluso la sussistenza della captatio benevolenziae, o dolo, che dir si voglia, frazionando il materiale probatorio, per assegnarne una parte al vaglio di una domanda (quella ex art. 591 c.c., n. 3) ed altra parte ad altra domanda (quella ex art. 624 c.c., sub specie dolo). Era così sfuggito che il testatore, nato nel 1906, dopo una operazione chirurgica subita nell’anno 1995, aveva perso rapidamente le proprie facoltà mentali; tanto che all’età di 92 anni e 8 mesi, in preda a confusione mentale ed irascibilità, apparve incapace di intendere di volere nel corso di ricovero ospedaliero, resosi necessario per la presenza di dolori acutissimi alla schiena, tanto che il personale sanitario fu costretto alla contenzione fisica; era del pari sfuggito che il cugino M.P., che mai prima lo aveva frequentato, dal 1998 aveva cominciato a stargli attorno, tanto da essere riuscito a far testare l’anziano parente in suo favore esclusivo, a poche settimane dalla morte; non si era tenuto conto che M.R., dalle emergenze istruttorie, era apparso versare, nel periodo finale della propria vita, in preda ad allucinazioni e non in grado di filtrare la realtà, facilmente suggestionabile e aggirabile; non si era considerato che, come peraltro rilevato nella stessa sentenza, il testatore aveva avuto bisogno di sostegno fisico per redigere materialmente il testamento, tanto che lo stesso ne era rimasto influenzato graficamente. Ove la Corte d’appello, conclude il ricorrente, avesse esaminato correttamente il materiale probatorio avrebbe dovuto concludere per l’annullamento della scheda testamentaria, affetta da dolo; conclusione che avrebbe trovato sostegno anche in acquisizioni tratte dal notorio, tenuto conto dell’età avanzata del testatore.

Con il secondo motivo il ricorrente pone in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la dedotta violazione degli artt. 624, 1427, 1439 e 2697 c.c. nonchè degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, e artt. 2727 e 2729 c.c.; nonchè vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Il ricorrente deduce che la Corte d’appello, dopo avere affermato, in coerenza con quanto ritenuto dal Tribunale, non potersi desumere dalla presenza di anomalie di scrittura che alla redazione del testamento fosse stato presente l’appellato (odierno resistente), intervenuto ad influenzare la volontà del testatore, soggiungeva tuttavia che le predette anomalie di scrittura “bene si possono comprendere alla luce delle condizioni somatiche di senilità avanzata e della necessità, per questione di vista defedata, di porre la mano del M. sulla riga per la scrittura. Da tali elementi non può essere indotto, con la necessaria certezza, che l’appellato fu presente alla redazione del testamento e, così, guidò la mano e la volontà del testatore”.

Anche in questo caso il rimprovero che si muove alla sentenza e di non avere valorizzato la pluralità di elementi univocamente diretti a comprovare l’intervento captativo del resistente, il quale aveva manipolato la fragile volontà del testatore nelle ultime settimane di vita di costui e financo nella fase di redazione della scheda. Il de cuius era praticamente cieco e dalle acquisite testimonianze si era appreso che non era in grado neppure di firmare un documento se non gli si portava la mano fino al rigo; M.R., che per anni non aveva frequentato l’anziano cugino, col quale erano a che insorte ragioni di contrasto, nella fase terminale di vita di quest’ultimo si fece assiduo frequentatore della casa, insistendo perchè l’anziano testasse in suo favore; non solo stridevano con la autonoma redazione del testamento le riscontrate anomalie di scrittura e l’utilizzo del prenome non abbreviato del beneficiario, ma anche il contenuto, che nel precedente testamento del (OMISSIS) era caratterizzato dall’uso di un linguaggio comune, compatibile con l’età e la cultura del de cuius, e che nella scheda del (OMISSIS) divenne preciso e giuridico. Non ultimo, appariva emblematico che la scheda testamentaria fosse nel possesso di M.R., il quale ne aveva poi chiesto la pubblicazione al notaio.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia vizio motivazionale circa un fatto controverso e decisivo.

La sentenza, secondo ricorrente, dopo avere sminuito le inferenze che potevano trarsi dalla circostanza che il M. nel corso del suo ultimo ricovero ospedaliero era stato sottoposto a misure contenitive, essendosi preferito valorizzare la circostanza che quel ricovero non era finalizzato alla cura di malesseri psichici e quindi in particolare, la cartella clinica, che conteneva consigli terapeutici per il medico di famiglia, non aveva, senza un apparente ragione, posto a contrasto della detta cartella, alla quale era stato assegnato valore dirimente, le acquisite testimonianze. Nè il personale medico che si era occupato dell’anziano in quell’occasione poteva ritenersi avere le competenze specialistiche del caso, trattandosi di geriatri e non di neurologi o psichiatri.

Gli esposti motivi, osmotici fra loro, non possono essere accolti.

Occorre in primo luogo ricordare che il rispetto assoluto della volontà del testatore impone, al fine di potersi affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non essere sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, occorrendo la provata presenza di veri propri mezzi fraudolenti i quali – avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso – siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. Pur vero che la relativa prova può avere natura presuntiva, tuttavia essa deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l’attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore (cfr Sez. 2, n. 14011, 28/5/2008, Rv. 603416; Sez. 2, n. 824, 16.1.2014, Rv. 629361; Sez. 2, n. 8047, 14.6.2001, Rv. 547463).

Non può farsi a meno di evidenziare che, come spesso accade, con il ricorso si propone l’approvazione di una linea interpretativa dei fatti di causa alternativa rispetto a quella fatta propria dal giudice, così sperdendosi del tutto il senso del sindacato di legittimità.

Come reiteratamente affermato in questa sede, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, prima dell’ulteriore modifica di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile “ratione temporis”), il quale implica che la motivazione della “quaestio facti” sia affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che si presentasse tale da determinarne la logica insostenibilità (cfr., Sez. 3, n. 17037 del 20/8/2015, Rv. 636317). Con l’ulteriore corollario che il controllo di legittimità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Con la conseguenza che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. Sez. 6, ord. n. 5024 del 28/3/2012, Rv. 622001). Da qui la necessità che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle risultanze probatorie (mediante la loro sintetica, ma esauriente esposizione e, all’occorrenza integrale trascrizione nel ricorso) evidenziando, in relazione a tale contenuto, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso, sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa (cfr. Sez. 5, n. 1170 del 23/1/2004, Rv. 569607).

Appare, quindi, evidente che il vizio di insufficiente motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., si configura nella ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo.

Parimenti, il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico – giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la “ratio decidendi”, deve essere intrinseco alla sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Sez. 2, n. 3615 del 13/04/1999, Rv. 525271). Con l’ulteriore implicazione che il vizio di contraddittorietà della motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non può essere riferito a parametri valutativi esterni, quale il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio Sez. 1, n. 1605 del 14/02/2000, Rv. 533802). Peraltro, osservandosi che il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, resta integrato solo ove consti la carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo; mentre il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico – giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la “ratio decidendi”, deve essere proprio della sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Sez. L., n. 8629 del 24/06/2000, Rv. 5381004; Sez. 1, n. 2830 del 27/02/2001, Rv. 544226).

Si è condivisamente ulteriormente precisato, così da scolpire nitidamente l’ambito di legittimità, che il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Sez. L, n. 2272 del 02/02/2007, Rv. 594690). Proprio per ciò non è ammesso perseguire con il motivo di ricorso un preteso migliore più e appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, finalità sicuramente estranea alla natura e allo scopo del giudizi di cassazione. Infatti, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., fra le tante, Sez. L., n. 9233 del 20/4/2006, Rv. 588486 e n. 15355 del 9/8/2004, Rv. 575318).

La spiegazione alternativa proposta con il ricorso, fronteggiante una insanabile contraddittorietà della motivazione, deve essere tale da apparire l’unica plausibile e la deduzione di un vizio di motivazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì il solo potere di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr., fra le tante, Sez. 3, n. 20322 del 20/10/2005, Rv. 584541; Sez. L., n. 15489 dell’11/7/2007, Rv. 598729). Lo scrutinio di merito resta, in definitiva, incensurabile, salvo l’opzione al di fuori del senso comune (Sez. L., n. 3547 del 15/4/1994, Rv. 486201); la stessa omissione non può che concernere snodi essenziali del percorso argomentativo adottato (cfr., Sez. 2, n. 7476 del 4/6/2001, Rv. 547190; Sez. 1, n. 2067 del 25/2/1998, Rv. 513033; Sez. 5, n. 9133 del 676/2012, Rv. 622945, Sez. U., n. 13045 del 27/12/1997, Rv. 511208).

La Corte lagunare, al contrario di quanto asserito in ricorso, ha valutato nella sua globalità il materiale probatorio, giungendo alla conclusione avversata dal ricorrente.

Va osservato che la sentenza impugnata, dopo avere inquadrato i mutamenti d’umore, le distonie, l’irrequietezza, in un quadro di senilità avanzata, estremo tentativo di recuperare la perduta efficienza, vagliato il materiale probatorio acquisito, assegnando agli elementi indiziari evidenziati dall’odierno ricorrente valore non prevalente, ha correttamente disatteso la prospettazione oggi perorata in ricorso, mancando la prova del mezzo fraudolento.

Deve, infine, escludersi che la censurata motivazione, nel vagliare le due ragioni di annullabilità proposte (per incapacità e per dolo) abbia omesso di considerare l’insieme del materiale probatorio acquisito. Al contrario, pur avendo correttamente separato i due motivi di annullabilità, la sentenza impugnata ha puntualmente considerato l’insieme delle acquisizioni, giungendo alla conclusione, in questa sede incensurabile, che il testatore, al momento della redazione del testamento, non era incapace di intendere di volere e che, allo stesso tempo, non erano rimasti provati i mezzi fraudolenti di cui prima si è detto. Mezzi che non è consentito confondere con atteggiamenti di piaggeria, blandizia, affettata affettuosità, che se appaiono eticamente discutibili, tuttavia, non integrano la previsione di legge.

Le spese legali seguono la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo in favore del controricorrente, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento, del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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