Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9309 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 07/04/2021), n.9309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16049/2016 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO ANTONUCCI;

– ricorrente –

contro

FERSERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO OZZOLA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2649/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 11/01/2016 R.G.N. 1436/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’11 gennaio 2016, la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Trani, rigettava la domanda proposta da S.M. nei confronti della Ferservizi S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento, in relazione all’incarico, assunto nel gennaio 2002, allorchè, proveniente da FS S.p.A, transitava nell’ambito dello stesso gruppo prima a Metropolis S.p.A. e poi, dal successivo 12 maggio, a Ferservizi S.p.A., di “responsabile d’immobile” dei Ferrotel di Puglia e Basilicata, del superiore inquadramento nella qualifica di “quadro, 8 categoria” inserita nell’area V della classificazione del personale di cui al CCNL in vigore all’epoca.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto aver il primo giudice immotivatamente enfatizzato alcune risultanze istruttorie e non valutato altre circostanze parimenti emerse in sede istruttoria, derivandone, sulla base di un riesame complessivo delle stesse, raffrontate con i contenuti professionali delle declaratorie contrattuali, la conclusione per cui il ruolo di “responsabile di immobile” rivestito dallo S. con inquadramento nel profilo di “Segretario Superiore” appartenente all’Area IV (poi collocato nella classificazione del personale di cui al CCNL per le attività ferroviarie del 16.4.2003 al livello D – Tecnici specializzati, profilo di Tecnico Specializzato Amministrativo Commerciale e Commerciale-Operativo) non era comparabile con la figura di “responsabile di un determinato settore” cui si riferivano le declaratorie dell’Area Quadri e così i compiti svolti non riconducibili al ruolo rivendicato di “Segretario Superiore di I classe” inserito nell’Area Quadri e poi confluito nel profilo di “Professional” livello B – Quadri di cui al CCNL per le attività ferroviarie del 16.4.2003.

Per la cassazione di tale decisione ricorre lo S., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, S.M. nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale di non aver tenuto conto delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali che hanno certificato, a detta dello stesso ricorrente, l’elevato suo profilo professionale, l’elevato contenuto di autonomia nello svolgimento delle mansioni attribuitegli, la funzione di coordinamento e di controllo degli altri lavoratori, l’assunzione da parte del medesimo di responsabilità e rischi connessi allo svolgimento della propria attività.

Il motivo deve ritenersi inammissibile, risolvendosi la censura prospettata nella mera rivalutazione del materiale istruttorio, effettuata semplicemente contrapponendo all’apprezzamento di tale materiale operato dalla Corte territoriale, senza rilevarne carenza alcuna nell’iter logico-argomentativo seguito, la valutazione dello stesso materiale cui era pervenuto il giudice di prime cure in senso favorevole all’odierno ricorrente.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

 

 

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