Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9308 del 08/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 9308 Anno 2015
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

sul ricorso 19062-2011 proposto da:
DE

MEO

PIETRO

DMEPTR73B28D708Y,

considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato RAFFAELE DI GIUSEPPE giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –

2015
125

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA 00902170018, PANNOZZO PAOLO,
ANGELONI LUIGI, LANGELLA GIUSEPPE, DE SANTIS MARIA
GABRIELLA, MANDOLITO ROSAMARIA, MANDOLITO GIANFRANCO,

1

Data pubblicazione: 08/05/2015

MANDOLITO MARIO, CAB ASSICURAZIONI;
– intimati –

Nonché da:
AXA ASSICURAZIONI SPA 00902170018, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

lo studio dell’avvocato PIERPAOLO MAGI, rappresentato
e difeso dall’avvocato ROMANO SAURINI giusta procura
in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

DE NEO PIETRO DMEPTR73B28D708Y, PANNOZZO PAOLO,
ANGELONI LUIGI, LANGELLA GIUSEPPE, DE SANTIS MARIA
GABRIELLA, MANDOLITO ROSAMARIA, MANDOLITO GIANFRANCO,
MANDOLITO MARIO, CAB ASSICURAZIONI ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 3153/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/07/2010, R.G.N.
10393/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/01/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato STEFANO TORO per delega;
udito l’Avvocato ROMANO SAURINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il

2

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI 6, presso

rigetto di entrambi i ricorsi.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.Con citazione del 25 febbraio 1995 De Meo Pietro nella veste
di parte lesa nel corso di incidente stradale avvenuto il 9
ottobre 1994 convenne dinanzi al tribunale di Latina il
conducente antagonista Giuseppe Mandolito e l’assicuratrice

danni per le lesioni gravi e per i danni derivati dallo scontro
tra veicoli, attribuendo la responsabilità dell’incidente al
MANDOLITO che aveva invaso la corsia su cui viaggiava il De MEO.
2.11 tribunale di Latina con sentenza 20 marzo 2003 n. 1690
accertava il concorso di colpa nella misura del 30% a carico del
De Meo e del 70% a carico della controparte e condannava i
convenuti al risarcimento per complessivi EURO 158.064,96.
3.Contro la decisione proponeva appello il De Meo che ne
chiedeva la riforma sia per l’an che per la determinazione del
quantum; resisteva la sola assicuratrice.
4.La Corte di appello di ROMA con sentenza del 27 luglio 2010non notificata- nella contumacia delle altre parti e nel
contraddittorio con l’assicurazione, in riforma della sentenza
impugnata accertava la responsabilità esclusiva del MANDOLITO e
condannava i suoi eredi, ritualmente citati, in solido con la
assicurazione, ora Axa, al pagamento della somma di EURO
32,849,69 CON INTERESSI dalla sentenza oltre le spese di lite.
Per quanto qui interessa la somma era determinata tenendo conto
degli acconti versati dallo assicuratore.

4

L’ABEILLE e ne chiese la condanna in solido al risarcimento dei

5. Contro la decisione ricorre De Neo deducendo due motivi di
censura, resiste la AXA proponendo ricorso incidentale affidato
ad unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

6.1 ricorsi non meritano accoglimento .

seguire la confutazione in diritto.
6.1. SINTESI DEL RICORSO DE NEO.
Nel primo motivo deduce error in iudicando per violazione e
falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2043
e 1224 c.civile.
La tesi è che i giudici del merito, in primo e secondo grado,
hanno calcolato gli interessi solo sulla somma da corrispondere
pari ad euro 5443,20 -a far data dalla sentenza e sino al
soddisfo- pur essendo dovuto per legge ulteriore importo
degli interessi che dovevano essere calcolati sul complessivo
importo devalutato alla data dello evento e rivalutato via via
per i singoli periodi, secondo i criteri suggeriti dalle SU
nella sentenza 1995 n.1712. Si deduce che l’importo di euro
150.288,96 è “rimasto privo del cd danno da ritardo m dovendosi
applicare gli interessi compensativi sulla somma rivalutata sino
al tempo della decisione di merito, oltre interessi legali a
decorrere da tale pronuncia.
Nel secondo motivo si deduce che il danno biologico
personalizzato è stato liquidato applicando le tabelle del
tribunale di MILANO all’epoca vigenti, in automatismo e senza la

5

Per chiarezza espositiva si offre la sintesi dei motivi, ed a

personalizzazione, considerata la natura grave e permanente
delle lesioni alla salute. Secondo i calcoli prospettai al 315,
oltre i danni da inabilità totale e parziale, ed altre spese
documentate, il danno ascendeva ad euro 254.319,54 oltre
interessi sulle somme rivalutate dalla data del fatto e fino

6.2. SINTESI DEL RICORSO INCIDENTALE AXA.
La AXA deduce, con unico motivo, error in iudicando e vizio
della motivazione per la violazione degli artt. 113,115,116
c.p.c. e 2054 c.c. contestandosi la riforma della prima
decisione sul punto dell’accertamento della colpa esclusiva del
MADOLITO, mentre dal rapporto dei carabinieri e dalle
deposizioni dei testi PAPA ed ETTORE, poteva desumersi il
concorso di colpa del DE MEO venne contravvenzionato per la
violazione dell’art.141 commi 3 ed 8 del codice della strada.
CONFUTAZIONE.
SECONDO l’ordine logico deve esaminarsi per primo il ricorso
incidentale dello assicuratore, che risulta inammissibile per la
ragione che discostandosi dalla ricostruzione fattuale della
dinamica proposta dalla CORTE DI APPELLO, con un analitico e
congruo esame dei fatti e delle deposizioni testimoniale,
accerta in concreto che il fattore determinante dell’incidente è
attribuito alla colpa del conducente antagonista che aveva
effettuato di notte fonda una fase di sorpassi vietata invadendo
la corsia su cui precedeva il De ME0 a bordo di una alfetta.

6

allo effettivo soddisfo.

La ricostruzione fattuale della dinamica e della imputabilità
delle condotte per lo illecito stradale,contiene un accertamento
in concreto e la attribuzione della responsabilità esclusiva,
con superamento della presunzione di colpa a carico della parte
antagonista, con valutazione insindacabile in questa sede.

motivazione che non propongono una specifica e precisa
contestazione dei punti della decisione dove il fatto dannoso
viene storicamente ricostruito nei suoi elementi dinamici.
INFONDATO a questo punto risulta anche il ricorso principale,
vuoi per la censura sul calcolo di interessi e rivalutazione,
che per il miglior calcolo del dovuto, secondo le poste indicate
nel secondo motivo di appello.
Quanto al primo motivo si osserva come il calcolo finale
compiuto dalla CORTE DI APPELLO, alla data della delibera della
decisione, del 9 luglio 2010, ha previamente reso omogenei le
somme capitali e le somme per gli acconti ricevuti, sicchè non
era dovuta alcuna ulteriore rivalutazione sulla somma residuale
dovuta, che è stata rivalutata all’attualità, oltre interessi
dalla data della sentenza al soddisfo. Il motivo di ricorso
appare inammissibile per difetto di specificità ed è inoltre

infondato in relazione aki criteri di calcolo esposti in
a

motivazione, considera -4 il debito di valore e gli acconti
versati in relazione a tale debito.
Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso,sul rilievo
che non emerge, dalla applicazione delle tabelle milanesi, un

7

INAMMISSIBILITA’ che concerne anche le censure per difetto di

errore di sottovalutazione del danno, ovvero un difetto di
personalizzazione, ma una diversa ricostruzione delle poste
risarcitorie,che non contiene una precisa e specifica censura
singolare e complessiva

idonea a verificare la sottovalutazione
delle poste di danno.

e incidentale

segue la

compensazione per giusti motivi delle spese del ricorso di
cassazione tra le parti costituite.
P.q.M.

DECIDENDO SUI RICORSI RIUNITI, li rigetta e compensa tra le
parti le spese del giudizio di cassazione.

Al RIGETTO dei ricorsi principale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA