Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9308 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 07/04/2021), n.9308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4236/2018 proposto da:

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE, già

Autorità Portuale di (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

T.S., T.C., B.G., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio

dell’avvocato MARIO MASSANO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ENRICO CORNELIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 94/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/07/2017 R.G.N. 980/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 25 luglio 2017, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione del locale Tribunale con cui l’Autorità Portuale di (OMISSIS) era stata condannata a corrispondere, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 109.450,00, oltre accessori, in favore degli eredi di T.P., deceduto per mesotelioma pleurico il (OMISSIS).

2. La Corte di Appello, per quanto qui interessa, ha respinto l’eccezione dell’appellante Autorità di “difetto di legittimazione” per “mancanza di titolarità in capo a sè della situazione giuridica passiva relativa alla pretesa azionata dai ricorrenti”.

Ha tra l’altro argomentato, sulla scorta di precedenti di legittimità e di merito, che “la L. n. 84 del 1994, art. 20, ha individuato nell’Autorità Portuale il soggetto che succede nei rapporti in corso, senza distinguere il titolo o l’oggetto e neppure senza limitazione ai rapporti pubblicistici; tra tali rapporti non vi è ragione di non comprendere i rapporti obbligatori riferiti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Provveditorato al Porto, quale è quello oggetto della presente causa”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, subentrata all’Autorità Portuale di (OMISSIS), con unico articolato motivo; hanno resistito con controricorso gli eredi del T., illustrato anche da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione della L. 28 gennaio 1984, n. 84, artt. 6, 20 e 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Con varie argomentazioni si sostiene che le disposizioni richiamate avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale ad accogliere l’eccezione “di difetto di legittimazione passiva”, perchè la legge citata va interpretata “nel senso di escludere che i nuovi soggetti (le autorità portuali) possano avere a che fare con l’esercizio dell’azienda portuale”; si eccepisce poi che la L. n. 84 del 1994, art. 23, comma 2, “riguarda solo il personale del provveditorato al porto e non i soci della Compagnia Lavoratori Portuali”.

2. La complessa censura non può trovare accoglimento sulla scorta di innumerevoli precedenti di questa Corte che hanno disatteso analoghi motivi sollevati dalla medesima Autorità Portuale (ab imo: Cass. n. 49 del 2017; successive conformi: Cass. n. 3333 del 2018; Cass. n. 30624 del 2018; Cass. n. 1555 del 2019; Cass. n. 4501 del 2019; Cass. n. 16043 del 2019; Cass. n. 16044 del 2019; Cass. n. 16045 del 2019; Cass. n. 16413 del 2019; Cass. n. 16414 del 2019; Cass. n. 17577 del 2019; Cass. n. 17955 del 2019).

Con essi, in particolare, si è data specifica continuità al principio, già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 5352 del 2004; conf. Cass. n. 10977 del 2005), in base al quale: “A seguito della istituzione delle Autorità portuali, che succedono alle preesistenti organizzazioni portuali secondo la disciplina dettata dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84, il personale già dipendente da tali organizzazioni è trasferito ex lege ai nuovi organismi, con la conseguenza che questi ultimi devono ritenersi inderogabilmente gli esclusivi titolari dei relativi rapporti di lavoro, a prescindere dalla ricorrenza degli elementi tipici di meccanismi negoziali quali la cessione del contratto e il trasferimento d’azienda”.

Nelle pronunce citate si rammenta, poi, che la L. 28 gennaio 1994, n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, ha istituito con effetto dal 1 gennaio 1995 le Autorità portuali, prevedendo la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante trasformazione delle stesse in società (art. 20, comma 3, nel testo originario) ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali per l’esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali nonchè in altri settori del trasporto o industriali (art. 20, comma 2, nel testo introdotto dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, art. 2, comma 19, convertito in L. 23 dicembre 1996, n. 647).

Le Autorità portuali, non appena costituite, subentrano alle organizzazioni portuali nella titolarità dei beni e nella totalità dei rapporti attivi e passivi (art. 20, comma 6, del testo originario). Tale norma è stata poi modificata dal D.L. n. 535 del 1996, art. 2, comma 19 (convertito nella L. n. 647 del 1996) e inserita dello stesso art. 20, comma 5, senza sostanziale alterazione del meccanismo successorio tra organizzazione portuale e Autorità Portuale: “le Autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso”.

Inoltre “il personale delle organizzazioni portuali è trasferito alle dipendenze delle autorità portuali, in continuità di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento nonchè, ad personam, il trattamento retributivo, mantenendo l’eventuale importo differenziale fino a riassorbimento” (art. 23, comma 2, della stessa Legge); pertanto si configura il trasferimento ex lege alle autorità portuali dell’intero personale dipendente delle organizzazioni portuali, con l’ulteriore previsione che l’eventuale personale in esubero è posto in soprannumero e impiegato in regime di mobilità temporanea, di comando o di distacco presso le società di cui all’art. 20, comma 3, della stessa Legge, con oneri retributivi e previdenziali gravanti sull’Autorità portuale, la quale è altresì onerata della gestione e della mobilità del personale in esubero (v., L. n. 84 del 1994, art. 23, commi 2 e 3).

In definitiva, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la legge in esame, regolando il fenomeno successorio nel complesso dei rapporti giuridici e non trovando applicazione i limiti di responsabilità propri della cessione del contratto o del trasferimento aziendale, chiama l’Autorità Portuale a dover rispondere delle obbligazioni, anche di garanzia ex art. 2087 c.c. (v. amplius Cass. nn. 17092, 17172 e 17334 del 2012 con la stessa Autorità Portuale di (OMISSIS)) nascenti dal rapporto di lavoro, pure per il periodo antecedente al formale trasferimento.

Tale prospettiva è stata altresì condivisa da Cass. n. 19749 del 2019 che ha valorizzato un ulteriore argomento: ai sensi della L. n. 84 del 1994, art. 6, comma 1, lett. a), (nel testo originariamente approvato), all’Autorità Portuale risultano affidati i compiti di “indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, di cui all’art. 16, comma 1 e delle altre attività esercitate nell’ambito portuale, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività”; nelle versioni successive di tale norma, risulta confermata l’attribuzione, in capo all’Autorità Portuale (divenuta “Autorità di sistema portuale”), dei compiti di “indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all’art. 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene dellavoro in attuazione dell’art. 24”.

Da tale norma è dunque possibile desumere il ricorso di una significativa continuità nella successione, dalle organizzazioni portuali all’Autorità Portuale, delle responsabilità cautelari, organizzative e di controllo in materia di sicurezza delle attività esercitate in ambito portuale, con la conseguente legittima ascrizione di responsabilità risarcitorie a carico dell’Autorità Portuale, in caso di malattie derivanti, ai danni dei lavoratori del porto, dall’omesso controllo sulle condizioni di sicurezza delle attività dagli stessi esercitate.

Da ciò il precedente di questa Corte da ultimo citato ha tratto conferma della “legittimazione passiva dell’Autorità Portuale di (OMISSIS)… quale successore, ai sensi della L. n. 84 del 1994, nella posizione sostanziale del Provveditorato al Porto di (OMISSIS) (cfr., in senso conforme, Sez. 3, Ordinanza del 28 settembre 2018, n. 30624)” rispetto all’azione risarcitoria di eredi di lavoratore deceduto per malattia contratta nell’esercizio di attività lavorativa cessata ben prima dell’istituzione dell’Autorità Portuale di (OMISSIS); infatti “l’estremo patrimoniale cui occorre riferirsi, ai fini della ricostruzione della vicenda successoria, non va identificato nell’esercizio di un’attività d’impresa (che si assume non trasmissibile all’Autorità Portuale), bensì nel solo debito risarcitorio contratto in relazione al rapporto lavoro con il (lavoratore), di per sè, all’epoca dell’istituzione dell’Autorità Portuale, già integralmente esaurito”.

Con tali precedenti non si misura adeguatamente la difesa erariale e la deduzione secondo cui il dante causa degli attuali controricorrenti sarebbe stato socio di una cooperativa e non dipendente del Provveditorato al Porto ha carattere di novità ed è quindi inammissibile.

3. Conclusivamente il ricorso va respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente Autorità, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA