Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9307 del 22/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/04/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 22/04/2011), n.9307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli _ll.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GERIT S.p.A., in persona dell’Amministratore delegato Dott. L.

E., elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II

n. 326, presso lo studio dell’Avv. Scognamiglio Renato, che lo

rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv.

Scognamiglio Claudio come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.W.P. – + ALTRI OMESSI

elettivamente

domiciliati in Roma, Via Germanico n. 172, presso lo studio dell’Avv.

PANICI Pierluigi, che li rappresenta e difende, unitamente e

disgiuntamente, con l’Avv. Piergiovanni Alleva per procura in calce

al ricorso;

– controricorrenti –

e contro

– R.A., – D.G.D.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 942/06 della Corte di Appello di

L’Aquila del 9.11.2006/23.11.2006 nella causa n. 784 R.G. 2005;

Udita la relazione nella pubblica udienza dell’11.03.20011 svolta dal

Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Vincenti Porcelli, per delega dell’Avv. Renato

Scognamiglio, e l’Avv. Piergiovanni Alleva per i controricorrenti;

sentito il PM, in persona del Sost. Proc. Gen. FEDELI Massimo, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di L’Aquila con sentenza n. 942 del 2006, in riforma della decisione di primo grado resa dal Tribunale della stessa città, ha riconosciuto a favore degli appellanti D. C.W.P. e di altri dieci litisconsorti, indicati in epigrafe, dipendenti della GERIT S.p.A., il saldo del premio aziendale per l’anno 2000 nell’ammontare di Euro 2.065,00, oltre accessori.

La Corte ha ritenuto di liquidare l’anzidetto premio, comprensivo sia di una somma di denaro sia di azioni del Monte dei Paschi di Siena, con riferimento ad accordo intervenuto tra il Monte Paschi Siena – Gestione Esattoriale Diretta di Roma – essendo la Gerit parte dello stesso gruppo del MPS, essendo analoghe le attività e i rapporti di lavoro delle due società e in passato avendo osservato la stessa Gerit l’accordo della concessionaria romana con i propri dipendenti.

La Gerit S.p.A. ricorre per cassazione con unico articolato motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resistono con controricorso D.C.W.P. e gli altri otto litisconsorzi indicati in epigrafe. Non si sono costituiti gli intimati R. e D.G.D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2099 c.c. in relazione agli artt. 1340, 2078, 2325, 2697, 2702 c.c. e all’art. 414 c.p.c., all’art. 420 c.p.c., comma 5, all’art. 421 c.p.c., nonchè vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia. La ricorrente sostiene che sulla questione del premio aziendale non è esatto quanto affermato dal giudice di appello, in quanto per l’anno 2000 esisteva l’ipotesi di accordo del 19.03.2002 tra Gerit e le organizzazioni sindacali, che prevedeva – con riferimento a somme di denaro – la definizione dello stesso premio in base agli incrementi di produttività, di qualità e di risultati raggiunti. Non era poi vincolante l’intesa del Montepaschi di Siena Se.Rit con i propri dipendenti, che prevedeva anche l’assegnazione di azioni gratuite del MPS. Da parte loro i controricorrenti, nel contrastare le avverse deduzioni ed argomentazioni, si sono richiamati ad una prassi aziendale introdotta dalla Gerit fin dal 1996 e continuata per i quattro anni successivi.

Ciò premesso sulle opposte linee difensive, questa Corte ritiene di condividere l’assunto di parte ricorrente. Il premio produttivo in questione, con riferimento alla ipotesi di accordo del 2002 per l’anno 2000 e ai verbali di accordo degli anni precedenti, andava determinato di anno in anno ed in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti.

Nella delineata situazione il giudice non avrebbe potuto esercitare il suo potere di sostituirsi alle parti in contratto ai sensi dell’art. 2099 cod. civ., come questa Corte (sentenza n. 13953 del 16 giugno 2009) ha posto in evidenza, affermando che la clausola contrattuale, la quale prevede in un rapporto di lavoro l’erogazione di “bonus” dirigenziale basato su “obiettivi di anno in anno concordati”, non è suscettibile di integrazione in sede giudiziale.

2. In conclusione il ricorso merita di essere accolto e conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, che procederà a nuovo esame al fine di accertare l’entità dell’obbligo retributivo per l’anno 2000, tenuto conto che nella sentenza impugnata non sono indicate le ragioni poste a base del convincimento espresso in ordine alla dimostrazione dell’obbligo dell’azienda relativo all’assegnazione di un premio esattamente corrispondente a quello erogato dal MPS ai propri dipendenti della sede (OMISSIS). D’altro canto va rilevato che la stessa sentenza non riconosce l’esistenza di una prassi aziendale nel senso prospettato dai lavoratori, limitandosi a constatare il fatto che negli anni precedenti al 2000 il premio, erogato dalla Gerit, era stato rapportato a quello corrisposto dal Montepaschi di Siena di Siena, società del tutto distinta, senza trame alcuna conseguenza circa l’esistenza di una simile prassi e soprattutto sulla sua incidenza sull’autonoma determinazione del premio per l’anno 2000.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2011

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