Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9307 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. un., 20/04/2010, (ud. 13/10/2009, dep. 20/04/2010), n.9307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13367/2009 proposto da:

T.P. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI

Alessandro, che la rappresenta e difende, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 36/2009 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 31/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/10/2009 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato Alessandro GAMBERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO

Nel dicembre del 2007 il procuratore generale presso la corte di cassazione ha promosso azione disciplinare nei confronti di T. P., contestandole due distinti addebiti, del D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 2, lett. e) e art. 4, per aver commesso fatti idonei a ledere l’immagine del magistrato, e costituenti altresì ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, così violando i propri doveri di correttezza nell’ambito delle esercitate funzioni di sostituto procuratore presso il tribunale di Bologna.

La dottoressa T. era difatti indagata presso la procura della Repubblica di Ancona per il delitto di cui all’art. 326 c.p., per aver violato il dovere del segreto istruttorio sulle iscrizioni penali presso l’archivio della procura bolognese rivelando al proprio coniuge notizie dell’ufficio, apprese mediante l’utilizzo della propria password, in ordine all’apertura di un procedimento penale a carico del predetto e di alcuni suoi parenti.

in relazione a tale vicenda sarebbero poi stati successivamente iscritti a suo carico due ulteriori procedimenti per violazione dell’art. 615 ter c.p. e, ancora, dell’art. 326 cod. pen.: in relazione alla prima ipotesi di reato (accesso abusivo a sistema informatico), la procura di Ancona ne avrebbe chiesto l’archiviazione (non per insussistenza dei fatti materiali, ma) per carenza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, e cioè la abusività dell’accesso – per essere l’odierna incolpata legittimamente in possesso della relativa password -; in relazione alla seconda (rivelazione di segreto di ufficio), l’autorità inquirente aveva del pari richiesto l’archiviazione, opinando che, pur in costanza della materialità del fatto storico della lettura tramite digitazione dei nomi dei propri congiunti (sia come indagati sia come parti offese), gli elementi a carico dell’indagata – costituiti dalle dichiarazioni di alcuni dei detti congiunti, con i quali esistevano, peraltro, rapporti altamente conflittuali – erano inidonei a sostenere un’accusa dibattimentale.

La sezione disciplinare del CSM, all’esito di una rituale quanto articolata istruttoria, ha pronunciato sentenza di condanna dell’incolpata con riferimento alla disposizione incriminatrice di cui al R.D. n. 511 del 1946, art. 18, ritenuta per lei più favorevole.

Avverso tale pronuncia T.P. ha proposto ricorso dinanzi a queste sezioni unite sulla base di un unico, complesso motivo di censura.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è in ogni suo aspetto infondato.

Non merita, difatti, accoglimento la censura rivolta alla decisione impugnata con riferimento alla fattispecie incriminatrice ritenuta applicabile nella specie, poichè essa, pur lamentando formalmente una violazione di legge, si risolve, nella sostanza, in una contestazione della motivazione adottata dal giudice disciplinare nel valutare in termini di maggior favore per l’incolpata la norma di cui al previgente ordinamento giudiziario, con apprezzamenti in fatto e in diritto che appaiono del tutto scevri dai vizi logico-giuridici che la difesa della ricorrente prospetta in questa sede, dipanandosi per converso la decisione attraverso un compiuto e articolato iter motivazionale che il collegio interamente condivide. Impredicabile, in particolare, appare la pretesa inversione logica tra la sussunzione della condotta nella sfera del rilevante disciplinare e la prova dell’illecito tipico, avendo il giudice del merito esaurientemente spiegato come l’illecito ex art. 18, fondato sulla contestazione di una condotta certamente tipica – quale l’accesso in violazione del dovere di correttezza nei confronti di altro magistrato (f. 11 della sentenza impugnata) – rendesse necessaria la prova anche del pregiudizio conseguente al comportamento, e fosse, inoltre, più lievemente sanzionato. Non senza considerare che l’attività interpretativa di norme di legge rientra in toto nei poteri del giudice di merito, ed è incensurabile in cassazione se – come nella specie – esente da qualsiasi vizio logico-giuridico.

Contrariamente all’assunto della ricorrente, poi, l’incedere argomentativo della sezione disciplinare non appare affatto “sintetico” e privo “di un’autonoma esposizione dedicata all’accertamento degli elementi costitutivi degli illeciti tipici di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006”, ma di converso esprime, attraverso la analitica puntuale rigorosa e (talvolta anche troppo) articolata ricostruzione dell’accaduto, l’evidente quanto condivisibile convincimento della configurabilità implicita degli elementi costitutivi di una fattispecie tipizzata.

Altrettanto correttamente, il giudice disciplinare non omette di valutare il contenuto e la rilevanza dei provvedimenti di archiviazione di cui T.P. fu diacronicamente destinataria in sede penale, ma, dopo una puntuale analisi della normativa dettata in tema di privacy, evidenzia come la condotta a lei ascritta rilevasse sul piano disciplinare sotto altro aspetto (quello dell’accesso ai registri informatizzati per ragioni non riconducibili al proprio munus publicum), consistente nel diacronico, ripetuto “monitoraggio” della esistenza e meno di iscrizioni relative ai congiunti, giudicando (del tutto legittimamente e del tutto condivisibilmente) inconferenti – e, andrebbe soggiunto, inverosimili – le giustificazioni all’uopo addotte dall’incolpata, segnatamente quelle relative all’incendio ed al lamentato “stato emotivo” ad esso conseguente (f. 9 della sentenza impugnata), predicandosi correttamente la “ingiustificabilità” di un accesso alla “lettura indagato” in relazione alla predetta vicenda, atteso, in particolare, il ruolo e la funzione svolta (sostituto procuratore presso lo stesso ufficio oggetto degli accessi), ciò che avrebbe dovuto indurla “più di ogni pubblico ministero di Bologna” ad avvertire “il dovere deontologico di astenersi dall’acquisire qualsivoglia informazione” sui propri congiunti.

La restante parte del motivo in esame, censurando valutazioni di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, è irredimibilmente destinato a cadere sotto la scure della inammissibilità.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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