Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9306 del 24/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9306 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 10383-2008 proposto da:
ROGLIANI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato RIZZO
CARLA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2014

contro

677

ISTITUTO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PROFESSIONALE DI STATO F. CAVALLOTTI di Città di
Castello,

in

persona

del

Ministro

e

legale

Data pubblicazione: 24/04/2014

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domiciliano, in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI
n. 12;
– controricorrenti –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DIREZIONE
SCOLASTICA REGIONALE DELL’UMBRIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 815/2007 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 11/01/2008 R.G.N. 908/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato RIZZO CARLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto.

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’ 11 gennaio 2008 la Corte d’appello di Perugia, in
riforma della sentenza del Tribunale di Perugia del 14 febbraio 2005, ha
rigettato la domanda proposta da Rogliani Mario, insegnante presso
l’Istituto Felice Cavallotti di Città di Castello, nei confronti del Ministero
Cavallotti di Città di Castello e della Direzione Scolastica Regionale, intesa
ad ottenere l’accertamento del proprio diritto a percepire l’indennità
integrativa speciale sugli importi attinenti le ore eccedenti l’orario normale
di insegnamento, con condanna delle parti convenute al pagamento dei
relativi importi. La Corte territoriale ha considerato che l’art. 88 del d.P.R.
417 del 1974, che prevedeva che ogni ora in più viene remunerata con 1/78
del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta
di famiglia e l’assegno ex art. 12 della legge n. 477 del 1973, e quindi
comprendendovi l’indennità integrativa speciale, è stato abrogato dal
successivo CCNL 4 agosto 1995 che ha previsto che ogni ora eccedente
effettivamente prestata viene retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio
tabellare in godimento dell’interessato. L’espressione “stipendio tabellare”
esclude la possibilità di considerare anche l’indennità integrativa speciale ai
fini in questione. Quanto alla gerarchia delle fonti, la Corte perugina ha
considerato che l’art. 3 del d.lgs. 29 del 1993 prevede che la contrattazione
collettiva possa derogare alle norme di legge precedenti, apportando
modifiche anche in senso peggiorativo, e solo con il successivo CCNL 24
luglio 2003 è stato previsto che l’indennità integrativa speciale viene
inglobata nello stipendio tabellare.
Il Rogliani propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a
due motivi.

)

dell’Economia e delle Finanze, dell’Istituto Professionale di Stato Felice

Resiste con controricorso il Ministero della Pubblica Istruzione Istituto
Professionale di Stato Felice Cavallotti di Città di Caste110,,
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.
Il ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. 29 del
1993; violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e vizio di ultrapetizione
nonché omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e
decisivo per il giudizio; in subordine, violazione e falsa applicazione degli
artt. 2 e 69 d.lgs. 165 del 2001 e dell’allegato “A” al medesimo decreto. In
particolare si deduce che sarebbe stata fatta applicazione della orma di cui
all’art. 3 d.lgs. 29 del 1993 sebbene l’appellante non ne avesse chiesta
l’applicazione con i motivi di appello. Comunque tale norma non sarebbe
influente, in quanto fra le norme espressamente elencate nell’allegato “A”
che cessano di avere effetto a seguito dell’entrata in vigore del CCNL per il
periodo 1994 — 1997 ai sensi dell’art. 69, primo comma del d.lgs. 165 del
2001, non vi sarebbe l’art. 88 comma 4 del d.P.R. 417 del 1974.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 70
CCNL comparto scuola 4 agosto 1995 in relazione agli artt. 12 disposizioni
sulla legge in generale, 1362 e seguenti codice civile, nonché ulteriore
omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per
il giudizio. In particolare si assume che detto art. 70 del CCNL di categoria,
correttamente interpretato, non individuerebbe un criterio di calcolo del
pagamento delle ore aggiuntive diverso da quello previsto dall’art. 88
comma 4 d.P.R. 417 del 1974, ma anzi confermerebbe il criterio previsto
da tale norma.
Il ricorso non è fondato.

16

Come già statuito dalla sentenza di questa Corte n. 23930 del 2010…con
cui si e’ affermato “Conviene prendere le mosse, ai fini dell’interpretazione
diretta da parte di questa Corte della clausola contrattuale denunciata, dal
testo della declaratoria pattizia di cui all’art. 70 del CCNL in esame:tale
clausola, per la parte che interessa, testualmente dispone al primo comma
che: “Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario
all’art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d’istituto, si
applica il criterio di calcolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art.
88, comma 4. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto
retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento
dell’interessato”.
E’ utile altresi’ sottolineare che in base all’art. 63, dedicato alla struttura
della retribuzione, del predetto contratto la retribuzione dei capi di istituto e
del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della
Scuola si compone del trattamento fondamentale – costituito dallo stipendio
tabellare (comprensivo della retribuzione individuale di anzianita’ e
dell’indennita’ di funzione) e dall’indennita’ integrativa speciale – e del
trattamento accessorio – il quale comprende vatie voci tra le quali le ore
eccedenti di cui all’art. 70. Il d.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 del
richiamato nell’art. 70, comma 1 del CCNL in parola sancisce che: “fermo
restando l’obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni
connessi con la normale attivita’ della scuola, nella scuola secondaria e
artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore
settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo
previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell’orario di
cattedra, e’ compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione
in ragione di 1/diciottesimo del trattamento economico in godimento, con
esclusione della sola aggiunta di famiglia e dello assegno di cui alla L. 30

d’obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui

luglio 1973, n. 477, art. 12”. In base al coordinamento dei predetti testi
emerge con evidenza, ed in maniera univoca, che il richiamo operato
nell’art. 70 del CCNL al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 e’
limitato al mero criterio di calcolo, e non riguarda la individuazione degli
elementi retributivi che concorrono alla determinazione della retribuzione
richiamato art. 70, comma 1 in parola dove e’ disposto che: “Ogni ora
eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di
1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato”.
Infatti il riferimento allo “stipendio tabellare” – che costituisce proprio una
voce della struttura della retribuzione del trattamento fondamentale
previsto dal precedente art. 63 del CCNL in parola — e non al “trattamento
economico in godimento” di cui al precitato D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88,
comma 4 esclude che la parti contraenti abbiano voluto richiamare il
meccanismo di cui al precitato art. 88 anche per la individuazione degli
elementi che concorrono alla determinazione del compenso spettante per le
ore di lavoro prestate in eccedenza oltre la 184 , ora.
Posto, quindi, che il tenore letterale della clausola contrattuale non
consente altra soluzione ermeneutica, consegue che stante ex art. 63 del
CCNL in esame la netta distinzione – riguardo alla struttura della
retribuzione – nella individuazione delle “voci” componenti il trattamento
fondamentale tra stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale e non
essendo quest’ultima richiamata dalle parti sociali nell’art. 70 del predetto
contratto, la conclusione non può essere che quella della esclusione, nella
determinazione del compenso dovuto per le ore prestate in eccedenza oltre
la 18, della indennità integrativa speciale”.
E’ appena il caso di precisare che, ai fini dell’interpretazione della
normativa rilevante ai fini della soluzione del problema giuridico all’esame
della Corte, è irrilevante quanto espressamente dedotto dalle parti nelle

per le ore in eccedenza. Tanto e’ confermato dall’ultimo periodo del

proprie difese, per cui a nulla rileva che il Ministero, in sede di appello, non
abbia considerato una norma invece necessaria ai fini della correttezza
interpretazione della normativa applicabile.
Stante le contrastanti soluzioni date alla problematica in esame, le spese
del presente giudizio di legittimità vanno compensate fra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;
Compensa fra le parti costituite le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2014.

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