Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9306 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 20/05/2020), n.9306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26663-2014 proposto:

P.R., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

LUBERTO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GUERCIO MARCO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 638/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/07/2014 R N. 722/2013.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

i ricorrenti meglio indicati in epigrafe, transitati dalla Provincia di Livorno al personale A.T.A., della scuola ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 8, hanno agito davanti al Tribunale di Livorno lamentando che la base di calcolo utilizzata all’epoca dell’inquadramento nei ruoli statali fosse stata composta esclusivamente dallo stipendio tabellare, senza considerare in particolare nel calcolo il premio di produttività;

il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo pacifica la mancata considerazione del premio di produttività e quindi l’attribuzione di un inquadramento diverso da quello che sarebbe spettato ove anche tale elemento fosse stato considerato all’atto del passaggio dagli enti locali all’Amministrazione statale;

la Corte d’Appello di Firenze, adita dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) accoglieva il gravame, respingendo la domanda;

la Corte territoriale sosteneva che oggetto del controllo di legittimità dell’operato della P.A. in occasione del trasferimento del personale, fosse esclusivamente il mantenimento delle condizioni retributive godute dai lavoratori al momento del trapasso, senza che si potesse imporre una dinamica progressiva di carriera diversa da quella che era assicurata dal riscontato maturato economico e dalla relativa temporizzazione;

la Corte di merito rimarcava quindi come non risultasse che l’ammontare retributivo annuale riscosso dal lavoratore dal 1.1.2000 fosse stato, strettamente in nummario, inferiore a quello percepito fino al giorno precedente, mentre l’essersi considerato il premio di produzione come differenza da garantire ad personam, anzichè come base stipendiale, era ininfluente, trattandosi di implicazione sul solo piano degli sviluppi di carriera; avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, mentre il MIUR è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, ribadendo che il premio di produttività andava considerato nella determinazione della posizione stipendiale di partenza, in quanto altrimenti, seguendo la linea della Corte territoriale, si sarebbe determinato un inquadramento peggiore di quello che sarebbe risultato tenendo conto anche di tale retribuzione accessoria, nè poteva dirsi che l’assegno ad personam potesse essere idoneo a colmare le differenze retributive altrimenti sussistenti;

con il secondo motivo è invece dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ribadendo come la domanda fosse stata dispiegata sul presupposto che il premio di produttività andasse considerato per determinare l’anzianità di inquadramento e comunque negando, in quanto non corrispondente alla realtà dei fatti, che l’assegno ad personam riconosciuto ai ricorrenti fosse comprensivo del premio di produttività, come da calcoli offerti in ogni grado di giudizio;

i motivi vanno disattesi;

la Corte territoriale ha accertato come non risulti che l’importo “annuale o mensile, in concreto, riscosso dal lavoratore dall’1/1/2000, sia stato inferiore (strettamente in nummario) a quello del giorno precedente”;

tale giudizio in sè integra gli estremi della valutazione imposta dall’ordinamento Eurounitario ed ai sensi dell’art. 3 della direttiva n. 77/187/CE, dovendosi appunto valutare se il trasferimento dall’uno all’altro datore di lavoro pubblico abbia comportato l’applicazione di “condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all’atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorchè non legati all’anzianità di servizio” (Cass. 28 marzo 2018, n. 7698; analogamente, v. Cass. 19 giugno 2012, n. 10034);

rispetto al predetto giudizio è poi insufficiente, per un verso, l’affermazione secondo cui l’ad personam riconosciuto non sarebbe “comprensivo” del premio di produttività (in quanto è erroneo l’approccio basato su singole voci ed il raffronto deve essere invece globale), mentre, rispetto appunto ad un confronto globale tra quanto percepito prima e dopo il trasferimento, gli elementi forniti con il ricorso per cassazione appaiono generici, facendo per lo più riferimento a possibili ricalcoli e non, ad esempio, a tangibili (ed in ipotesi tempestivamente dedotti) contenuti di specifiche buste paga anteriori e posteriori atte a dimostrare il determinarsi di un peggioramento “sostanziale” del percepito:

d’altra parte, L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, quale autenticamente interpretato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, impone che il trasferimento del personale degli enti locali nei ruoli ATA dovesse avvenire “sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonchè da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento”;

la struttura stessa dell’operazione, finalizzata ad un inquadramento, non consentiva evidentemente di fare riferimento a qualsiasi indennità, premio o emolumento percepito nell’anno precedente, dovendosi invece avere riguardo ad emolumenti destinati ad essere riconosciuti con continuatività (Cass. 7698/2018 cit.), in quanto appunto espressione di un pregresso e consolidato ammontare della retribuzione in ragione dell’inquadramento da trasporre presso la nuova Amministrazione ed a prescindere da contingenze del rapporto preesistente;

l’esistenza di un premio di produttività percepito per l’anno 1999 presso la P.A. di provenienza, in sè non dimostra però che quell’indennità, in difformità dalla natura di “premio”, fosse stabilmente e continuativamente dovuta ex ante per qualsiasi rapporto ed a prescindere dal concreto evolversi di esso nel periodo di riferimento;

questa Corte ha anzi già ritenuto che “i premi o compensi incentivanti previsti dagli artt. 17 e 18 del CCNL 1 aprile 1999 per il comparto delle regioni ed autonomie locali non possono avere rilevanza ai fini della determinazione del c.d. “maturato economico” perchè si tratta di compensi espressamente introdotti come strettamente correlati “ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi”, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati dagli enti di appartenenza secondo la disciplina del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali compensi, quindi, non costituiscono componenti fisse e necessarie dello stipendio complessivo annuo” (Cass. 5 marzo 2019, n. 6345);

pertanto, quanto addotto non è sufficiente ad integrare la violazione di legge denunciata, nè a far ritenere che, ove si fosse considerato quel premio di cui si afferma la percezione nell’anno antecedente al passaggio, le conclusioni, sia per l’inquadramento, sia per il riconoscimento del complessivo trattamento dovuto agli ATA in questione dal 1.1.2000, avrebbero dovuto essere diverse;

alla reiezione del ricorso non segue statuizione sulle spese in quanto il Ministero è rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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