Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9306 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. un., 19/04/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 19/04/2010), n.9306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19717/2009 proposto da:

D.G.A., M.P., nella qualità di eredi

di DI.GI.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SIMONELLI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MILANO Peppino, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUBICONE 42, presso

lo studio dell’avvocato ROTILI CARLO ALFREDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SFERRAZZA Sergio, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.F.;

– intimato –

avverso la decisione n. 597/2008 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA SICILIA – PALERMO, depositata il 21/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

 

Fatto

RILEVA IN FATTO

Con sentenza del 21.7.2008 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, esaminando l’appello proposto da DI. G.A. per l’annullamento dell’ordinanza 8.2.2006 con la quale il TAR per la Sicilia – sede di Palermo aveva respinto la impugnazione proposta dall’interessato avverso il provvedimento commissariale di determinazione delle sue spettanze retributive maturate quale messo di conciliazione presso il Comune di S. Margherita del Belice, ha dichiarato inammissibile il gravame.

Il Consiglio di G.A.R.S. ha infatti rilevato la mancanza del presupposto per l’introduzione del giudizio di ottemperanza, costituito dall’atto di previa diffida e messa in mora dell’Amministrazione.

Per la cassazione di tale decisione M.P. ed D.G. A., eredi di DI.GI.An. (deceduto il (OMISSIS)) hanno proposto ricorso ex art. 360 c.p.c., il 10.9.2009 con tre motivi, resistito dall’Amministrazione Comunale di Santa Margherita di Belice con controricorso del 26.10.2009, in limine eccipiente l’inammissibilità per diverse ragioni dell’impugnazione.

Nel ricorso si lamenta: nel primo motivo, la violazione di legge (R.D. n. 642 del 1907, art. 90) commessa nel non aver rilevato come l’atto di diffida e messa in mora sussisteva ed era quello originante la procedura di ottemperanza; nel secondo motivo, la mancanza di motivazione comprensibile sulla attribuzione della assenza di diffida al ricorso od al reclamo; nel terzo motivo la violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., per iniquità della liquidazione delle spese.

Il relatore designato ha depositato memoria ex artt. 377 e 380 bis c.p.c., nella quale ha motivatamente proposto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nessun rilievo è al proposito pervenuto dalla parte ricorrente nel mentre la difesa del Comune ha depositato memoria illustrativa delle sue difese ed adesiva alla proposta di cui alla relazione.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Appare al Collegio incontestabile l’inammissibilità del ricorso sotto entrambi i profili indicati nella relazione.

E’ evidente, in primo luogo, che in nessuno dei tre motivi proposti venga formulato il quEsito di diritto, requisito imposto dalla norma anche per i ricorsi ex art. 362 c.p.c. (S.U. nn. 2658 e 19348 del 2008) avverso decisioni adottate tra il 2.3,2006 ed il 3.7.2009.

E’ poi palese, e di rilievo assorbente, come esattamente rilevato dal controricorrente Comune, che sia inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1, avverso decisione resa dal Consiglio di Stato o dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia le volte in cui si propongano, pervero anche con esplicito richiamo all’art. 360 c.p.c., censure afferenti la violazione di norme sostanziali o sul processo od afferenti la motivazione della decisione innanzi a quel giudice speciale, sottratte, come tali, al sindacato delle Sezioni Unite, anche se esse si traducano nella denunzia di violazione delle norme regolatrici del giusto processo. Devesi infatti ribadire che alle Sezioni Unite spetta soltanto l’accertamento dell’eventuale sconfinamento della decisione dai limiti esterni della giurisdizione del giudice stesso e non certo il sindacato sul non corretto esercizio, sostanziale e/o processuale, del potere in discorso, quand’anche la violazione attinga il rispetto dei principii regolatori del giusto processo (da ultimo, al proposito, si ricordano le decisioni n. 3202 del 2010, nn. 26806, 6069 e 3688 del 2009, n. 17766, n. 26041, n. 29348 del 2008).

Nessuno dei tre motivi, in premessa ricordati, riguardando pertanto violazioni in questa sede sindacabili, ne discende la inammissibilità del ricorso con la condanna delle ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese in favore del Comune.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore del controricorrente Comune di Santa Margherita del Belice che determina in Euro 3.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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