Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9306 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 07/04/2021), n.9306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 34164/2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA

NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA LAURA VENEZIANI;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e

difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 314/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/09/2018 R.G.N. 137/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M., in persona del Sostiruto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione del procedimento;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO, per delega verbale Avvocato PAOLO

TOSI.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. con sentenza 18 settembre 2018, la Corte d’appello di Brescia rigettava il reclamo proposto da M.M. avverso la sentenza di primo grado, che, in esito a procedimento con rito Fornero, dichiarava la legittimità del licenziamento disciplinare intimatole da Poste Italiane s.p.a. con la comunicazione 31 agosto 2015, condannando la lavoratrice alla restituzione dell’importo percepito in esecuzione dell’ordinanza dello stesso Tribunale, che aveva invece accertato l’illegittimità del licenziamento per la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità degli addebiti e, in applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, come novellato, dichiarato la risoluzione del rapporto di lavoro e condannato la società datrice al pagamento, in favore della dipendente, al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata a diciotto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

2. a motivo della decisione la Corte territoriale riteneva sussistenti i fatti addebitati alla lavoratrice, per avere volutamente omesso, in qualità di direttore dell’ufficio postale di (OMISSIS), di segnalare, ai fini della normativa antiriciclaggio, i nominativi di soggetti effettivi gestori di conti intestati a prestanome pure avendone piena consapevolezza, nonchè di indicarne esplicitamente uno, reale interessato ma estraneo ai conti sui quali operava, in sede di segnalazione di operazioni sospette con la procedura extra Gianos: fatti per i quali risultava indagata per i reati previsti e puniti dall’art. 416 c.p., commi 1, 2, 4 e 5 e D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 1, di gravità tale da precludere la possibilità di proseguire il rapporto;

3. avverso tale sentenza, con atto notificato il 17 novembre 2018, la lavoratrice ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resisteva Poste Italiane s.p.a. con controricorso;

4. le parti conciliavano la controversia in sede sindacale con verbale del 7 luglio 2020, con la rinuncia, in particolare, della lavoratrice al ricorso per cassazione, accettata dalla società e la compensazione integrale delle spese di lite tra le stesse.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. sulla base del suindicato verbale deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, secondo la volontà manifestata dalle stesse in tale senso;

2. non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese del giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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