Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9305 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 20/05/2020), n.9305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20841-2014 proposto da:

PROVINCIA DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 119/A, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMILIANO SIENI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

72, presso lo studio degli avvocati ALDO SIMONCINI, SAVERIO

CASTELLI, che lo rappresentano difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5909/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/06/2013 R.G.N. 3328/2008.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto dalla Provincia di Roma avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto solo parzialmente le opposizioni proposte dall’Amministrazione nei confronti dei decreti con i quali Lei era stato ingiunto alla stessa di pagare a T.G. il compenso per lavoro straordinario svolto da giugno 2000 a dicembre 2001: la Corte territoriale riteneva che la dedotta violazione della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 3 e del C.C.N.L. art. 17, comma 5, del personale non dirigente Enti locali fosse questione nuova, perchè sollevata per la prima volta in appello;

comunque – aggiungeva la Corte – non poteva ritenersi l’infondatezza della domanda solo perchè erano previsti controlli automatizzati dell’orario di lavoro, in quanto essi pacificamente non erano stati attivati;

nè aveva rilievo la previsione di un tetto massimo di straordinario effettuabile o l’istituzione di un fondo specifico per tali esigenze, rispetto alla retribuibilità dello straordinario lavorato oltre tale tetto, ovvero in mancanza di tale fondo; la Corte di merito rilevava poi che nei tabulati allegati dal lavoratore si dava atto che “il lavoro straordinario è stato effettuato e controllato dal capo servizio in conformità alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini di servizio riflettenti il lavoro straordinario stesso”, desumendo che l’effettuazione di esso fosse stata autorizzata, circostanza di cui trovava riscontro anche nelle deposizioni testimoniali;

nè ad avviso dei giudici di appello vi era duplicazione del compenso per straordinario con quello relativo alla turnazione, perchè era stato previsto che l’indennità di turno dovesse essere corrisposta solo in relazione alle ore di lavoro ordinario prestato nell’ambito del turno, sicchè la relativa indennità era compatibile con il compenso correlato al lavoro straordinario;

ancora la sentenza impugnata riteneva non sussistere vizio di omessa motivazione sulla questione relativa alla eventuale compensazione dello straordinario attraverso la concessione di riposi compensativi, perchè il giudice di primo grado aveva correttamente statuito che sul punto non v’era stata alcuna deduzione da parte della Provincia in primo grado;

infine, quanto al compenso per straordinario assunto come pagato (14 ore) esso, osservava la Corte, si riferiva ad un periodo successivo a quello dedotto in giudizio ed era dunque irrilevante;

avverso la sentenza la Provincia di Roma ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso, poi illustrato da memoria, del T..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 3, e del CCNL 6 luglio 1995, art. 17, comma 5, del personale non Dirigente Enti locali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la Corte territoriale avrebbe commesso nell’affermare il diritto al pagamento dello straordinario nonostante l’assenza della autorizzazione preventiva al suo svolgimento di lavoro straordinario, con violazione anche delle norme di contabilità pubblica in materia di determinazione del fondo per prestazioni di lavoro straordinario (CCNL 1 aprile 1999, art. 14, CCNL 6 luglio 1995, art. 31);

con il secondo motivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle norme contrattuali del personale non dirigente degli Enti Locali disciplinanti il lavoro straordinario (CCNL 1 aprile 1999, art. 14, CCNL 6 luglio 1995, art. 31), in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello, allorquando non ha tenuto conto dell’incompatibilità tra compensi per turnazione e compensi per lavoro straordinario, e, in particolare del fatto che la Provincia avesse provato come al dipendente furono erogate somme per la turnazione, negli stessi periodi per cui lo stesso aveva chiesto il pagamento dello straordinario;

vanno richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., con gli opportuni adattamenti, le motivazioni già espresse da questa Corte con sentenze n. 12360/2017 e n. 21330/2019, riguardanti il medesimo contenzioso insorto presso la Provincia di Roma e caratterizzate in gran parte da analoghi motivi di impugnazione;

in particolare, il primo motivo qui dedotto è infondato nella parte in cui è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c. in quanto la Corte territoriale non ha operato alcuna inversione dell’onere della prova ma ha ritenuto che la dimostrazione della presenza dell’autorizzazione del lavoro straordinario fosse stata offerta dai lavoratori attraverso la produzione documentale e attraverso la prova orale;

la Corte territoriale ha infatti accertato, sulla base di valutazioni non implausibili, che le attestazioni prodotte, in una alle deposizioni testimoniali, comprovavano che c’era stata l’autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro e che eventuali violazioni di procedure di vario rango non potrebbero comportare l’esclusione della remunerazione delle prestazioni di cui è stata dimostrata l’effettuazione, rilevando semmai a fini di responsabilità interna di chi in ipotesi avesse violato tali disposizioni;

il motivo presenta poi tratti di inammissibilità, nella parte in cui le corpose prospettazioni difensive, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge e del contratto collettivo, mirano in realtà a mettere in discussione l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata ed al riesame del materiale probatorio (tra le molte, Cass. 2 dicembre 2019, n. 31400; Cass. 7 agosto 2019, n. 21163, fino a Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148);

il secondo motivo presenta parimenti profili di infondatezza e di inammissibilità; esso è infondato perchè, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, non vi è alcuna incompatibilità – nè essa può desumersi dall’art. 22 del CCNL di comparto – tra il compenso per lavoro straordinario e la indennità di turno, atteso che quest’ultima mira a ricompensare interamente, e solamente, il disagio derivante dalla particolare articolazione del normale (ordinario) orario di lavoro prestato nell’ambito di ciascun turno e nulla ha a che vedere con il lavoro oltre i limiti orari ordinari e prefissati;

correlativamente l’art. 38 del richiamato CCNL non contiene alcuna disposizione che affermi la dedotta incompatibilità dell’indennità di turno con il compenso per lavoro straordinario, il quale remunera le ore di lavoro prestato oltre il normale (ordinario) orario di lavoro;

detta disposizione si limita infatti ad affermare che le prestazioni di lavoro straordinario mirano a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e che pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro, ma ciò nulla ha a che vedere con la tematica dell’indennità di turnazione;

il motivo è altresì inammissibile nella parte in cui richiama la circolare n. 3211 del 1.7.2002 perchè nel ricorso non ne è riprodotto il contenuto almeno nella parte saliente e rilevante per la ricostruzione della intera sua portata (tra le molte, Cass. 6 marzo 2017, n. 5543; Cass., S.U., 3 novembre 2011, n. 22726); sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va quindi rigettato;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Saverio Castelli, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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