Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9305 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. un., 19/04/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 19/04/2010), n.9305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consiglie – –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19603/2009 proposto da:

RISTORA ITALIA S.R.L. (ex FOOD ITALIA GROUP S.R.L.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PESCAGLIA 71, presso lo studio dell’avvocato FERRARA C. Fabrizio,

che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTEROTONDO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. FRACASSINI 18, presso lo

studio dell’avvocato VENETTONI Roberto, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato IACOMELLI FEDERICO, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per revocazione dell’ordinanza n. 4508/2006 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, depositata il 01/03/2008;

udito l’avvocato Luigi VERZOTTO per delega dell’avvocato Roberto

Venettoni;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

 

Fatto

RILEVA IN DIRITTO

Con citazione dell’11.10.2001 Food Italia Group s.r.l. (poi trasformata in Ristora Italia s.r.l.) convenne innanzi al Tribunale di Roma il Comune di Monte rotondo affermando di aver concluso contratto con il Comune in data 30.9.1999 per la fornitura del servizio di refezione scolastica, a seguito di aggiudicazione, di aver visto sospendere dal Comune detto rapporto con Delib. 7 dicembre 2000, sul rilievo di vizi della procedura di aggiudicazione, di voler chiedere di contro l’affermazione della validita’ del contratto.

Concluse pertanto chiedendo in via principale l’adempimento ed in subordine la risoluzione del contratto stesso, con condanna al dovuto ed al ristoro dei danni. Costituitosi il Comune – che eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O. – e proposto dal convenuto ricorso per regolamento di giurisdizione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con ordinanza depositata l’1.3.2006, rilevato che la controversia sottoposta non attineva alla esecuzione del contratto di appalto (riservata alla cognizione del G.O.) ma alla contestazione, anche sul piano degli effetti sul contratto e della produzione di danni, del provvedimento di sospensione adottato dal Comune nell’esercizio dei poteri autoritativi di autotutela, ha dichiarato che la controversia spettasse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per la revocazione di tale ordinanza la soc. Ristora Italia ha proposto ricorso ex art. 391 bis c.p.c., in data 16.7.2009 al quale ha opposto difese, eccependo in primis la inammissibilita’ del ricorso, il Comune di Monterotondo. Il relatore designato ai sensi degli artt. 377 e 380 bis c.p.c., ha depositato relazione in data 4.2.2010 nella quale ha concluso proponendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso in ragione di due distinte ragioni. Nessuna osservazione e’ giunta da parte della difesa della ricorrente.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il relatore ha fondato la sua proposta di dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso, preliminarmente, in relazione alla tardivita’ (artt. 391 bis e 327 c.p.c.) della sua proposizione (16.7.2009) rispetto alla data di pubblicazione della pronunzia revocanda (1.3.2006). Nessun rilievo e’ giunto dalla ricorrente.

Per completezza il relatore ha poi precisato essere del pari evidente la estraneita’ dei preteso errore di fatto dall’ambito dei soli errori percettivi su quali e’ consentito il giudizio rescindente ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4: e’ stato infatti addebitato alla ordinanza n. 4508/06 di aver frainteso la portata di causa petendi e petitum ricavabili dalla citazione introduttiva e quindi, sostanzialmente, di aver mal interpretato la controversia sulla cui giurisdizione era stata chiamata a pronunziare, essendosi ad avviso della ricorrente odierna soltanto postulato la validita’ del contratto e l’inadempimento del Comune, in tal guisa commettendo errore percettivo. La inconsistenza di tale assunto e’ apparsa al relatore evidente, posto che esso ignora come la individuazione della controversia al fine di individuare la giurisdizione sia il primo compito della Corte chiamata a regolare la giurisdizione stessa e come ogni errore in tal individuazione commesso sia un errore di diritto, totalmente insindacabile ai sensi dell’art 391 bis c.p.c. (da ultimo Cass. n. 16136, n. 13367, n. 5221 e n. 3365 del 2009).

Ritiene il Collegio che l’inammissibilita’ del ricorso debba essere dichiarata per l’assorbente ragione della sua tardivita’, essendo stato il ricorso notificato il 16/7/2009 per la revocazione di una ordinanza che si prospetta essere stata depositata l’1/3/2008 (data rispetto alla quale il ricorso de quo sarebbe comunque tardivo) ma che risulta essere stata pubblicata addirittura l’1/3/2006 (decisione del 19/1/2006) con il n. 4508/06.

Le spese si regolano secondo il criterio della soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese in favore del Comune di Monterotondo per Euro 2.700,00 (di cui e Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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