Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9305 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9305 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 20871-2011 proposto da:
SCS SOUTHERN CARGO SERVICES SRL

01845210812

in

persona dal suo leg. rappr.nte p.t ed Amm.re Unico
Cap. Carlo Figliomeni, subentrata all’esito di
fusione per incorporazione nella titolarità dei
rapporti giuridici facenti capo alla S.A.eM. Società
2015

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Autotrasporti e Movimentazione s.r.1., elettivamente
domiciliata in ROMA, P.ZZA MAZZINI

27,

presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE SPERATI, rappresentata
e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MURANA giusta procura
speciale in calce al ricorso;

Data pubblicazione: 08/05/2015

- ricorrente contro
DHL EXEL SUPPLY CHAIN (ITALY) SPA in persona
dell’Amm.re Del. dr. Fedele De Vita, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso

MANGELLI, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati CLAUDIO PAOLO PALMIGIANO, MARIA GRAZIA
LONGONI giusta delega a margine del controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 900/2010 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 24/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato SPERATI RAFFAELE in delega;
udito l’Avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

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lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE SANCTIS

Svolgimento del processo

La Danzas Logistics s.p.a. convenne in giudizio dinanzi
al Tribunale di Trapani la S.A. e M. s.r.l. (Società
Autotrasporti e Movimentazione s.r.1.) proponendo opposizione
avverso il decreto ingiuntivo, emesso il 6 dicembre 1999 dal

stato ingiunto il pagamento, in favore della società
convenuta, della somma di £ 51.300.000, oltre accessori, a
titolo di corrispettivo per varie prestazioni.
L’attrice chiese la revoca del decreto ingiuntivo
opposto e in subordine, in via riconvenzionale, la condanna
della società opposta al risarcimento dei danni alle merci
trasportate ed in specie per la perdita di un carico di merci
Kraft che la S.A. e M. sub-trasportava per suo conto a bordo
di un veicolo coinvolto in un incidente stradale in data 10
giugno 1998.
La società convenuta, costituendosi, chiese il rigetto
dell’opposizione e della domanda riconvenzionale.
Il giudice adito, con sentenza del 5/12 gennaio 2007
dichiarò cessata la materia del contendere in ordine
all’opposizione al decreto ingiuntivo, considerato che il
procuratore dell’opponente aveva dichiarato che quest’ultima
aveva corrisposto alla convenuta la somma di £ 54.472.304 (C
28.132,60) mentre il procuratore dell’opposta aveva dato atto
del pagamento della suddetta somma.

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Presidente del Tribunale di Trapani, con il quale le era

Il Tribunale, in ordine alla domanda riconvenzionale
della Danzas Logistics, condannò inoltre la convenuta al
pagamento, in favore dell’opponente, della somma di e
39.249,33, oltre accessori.
Propose appello la S.A. e M. con sei motivi chiedendo

rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla
società appellata e la domanda risarcitoria proposta dalla
stessa in via riconvenzionale. In via subordinata chiese che
l’ammontare del danno risarcibile venisse limitato
all’importo di

e

7.436,98, oltre all’adeguamento come

previsto dal D.L. n. 83/1993, convertito nella L. n.
162/1993.
Si costituì la DI-IL Excel Supply Chain (Italy) s.p.a.,
nuova denominazione sociale assunta dalla Danzas Logistics
s.p.a., chiedendo il rigetto dell’appello e la consequenziale
conferma della sentenza impugnata.
La Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello
proposto dalla S.A. e M. confermando l’impugnata sentenza del
Tribunale di Trapani ed ha condannato l’appellante al
pagamento, in favore della DI-IL Excel Supply Chain (Italy)
s.p.a., delle spese del grado.
Propone ricorso per cassazione con sei motivi la S.C.S.
Southern Cargo Services s.r.1., subentrata all’esito di
fusione per incorporazione nella titolarità dei rapporti

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che, in totale riforma della sentenza impugnata, venisse

giuridici facenti capo alla S.A.

e M., Società Autotrasporti

e Movimentazione s.r.1., che presenta memoria.
Resiste con controricorso la DHL Excel Supply Chain
(Italy) s.p.a.
Motivi della decisione

denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1693
c.c. coma l ° , 1696 c.c. coma l ° e 1453 c.c. comma 1 0 – vizi
denunciati a norma dell’art. 360 c.p.c. n. 3.»
Secondo la ricorrente S.C.S. (già S.A. e M.), una volta
che la Danzas ha accettato di riprendersi il carico la stessa
ha accettato la risoluzione del contratto ed ha perciò
liberato essa S.A. e M. dall’obbligazione di consegnare al
destinatario le cose oggetto del trasporto, con la
conseguenza che non è più configurabile la particolare
responsabilità ex recepto del vettore che lo vuole sempre e
comunque responsabile del carico non arrivato a destinazione.
In altri termini, il vettore risponde per intero del
carico fintanto che esso è in suo possesso, di fatto o di
diritto, ma una volta avvenuta la restituzione al mittente,
sia pure parziale e sia pure per fatto del vettore, spetta al
mittente che ha accettato la risoluzione del contratto, fare
accertare eventuali ragioni risarcitorie che ad essa
residuano, senza che si possa più fare ricorso né alla
presunzione di cui all’art. 1693 c.c., né alla

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Con il primo motivo del ricorso la S.A. e M. s.r.l.

predeterminazione del danno ex art. 1696 c.c., evidente
essendo che se così non fosse, il mittente si arricchirebbe
senza causa dell’esatto valore della merce restituita.
Con il secondo, connesso, motivo si denuncia «violazione
e omessa applicazione degli artt. 1697 c.c. coma 3 0 e 2697

c.c. – vizi denunciati a norma dell’art. 360 c.p.c. n. 3.»
Ritiene il ricorrente che, essendo intervenuta la
risoluzione del contratto, ogni addebito e responsabilità
avrebbero dovuto essere accertati secondo i principi
generali, senza che nessuna delle parti potesse ritenersi
manlevata dai suoi oneri probatori da una presunzione non più
efficiente.
In altri termini la Danzas, riprendendosi la merce
danneggiata al posto del destinatario, ne ha assunto le vesti
e di conseguenza l’onere del rispetto di ciò che prevede
l’art. 1697 c.c., ossia quello di accertare in
contraddittorio con il vettore l’entità dei danni lamentati.
I due motivi, che per la stretta connessione devono
essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Correttamente l’impugnata sentenza ha applicato l’art.
1693 c.c. il quale prevede che il vettore è responsabile
della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il
trasporto se non prova che la perdita o l’avaria sia derivata
da caso fortuito, dai vizi delle cose stesse o dal loro

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c.c. coma 1 ° ; violazione e falsa applicazione dell’art. 1700

imballaggio. Il danno va determinato secondo quanto stabilito
dall’art. 1696 c.c.
Con la restituzione di una parte soltanto della merce
l’obbligazione del vettore permane, fatto salvo il diritto di
quest’ultimo di dimostrare la sussistenza di cause di

obbligazione risarcitoria dimostrando quale e quanta parte
della merce affidatagli per il trasporto sia stata consegnata
regolarmente.
L’impugnata sentenza ha ritenuto che la perizia
effettuata dall’ing. Giordano per conto della Navale
Assicurazioni si riferiva esclusivamente alla merce
danneggiata ed effettivamente recuperata e non all’intero
carico affidato al vettore per il trasporto, non dimostrando
la S.A. e M. l’entità della merce consegnata alla Danzas.
Quest’ultima, secondo l’impugnata sentenza, ha invece
dimostrato l’entità del danno subito.
Su questo punto non vi è censura da parte del
ricorrente.
In altri termini i giudici di merito hanno correttamente
applicato l’art. 1697 e l’art. 2697 c.c. ponendo in modo
corretto l’onere della prova in capo al soggetto gravato.
Con il terzo motivo si denuncia «violazione e falsa
applicazione dell’art. 345 c.p.c. (nella formulazione
anteriore alla modifica di cui alla L. 69/09); violazione

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esclusione della responsabilità per limitare la propria

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per omessa applicazione dell’art. 1 coma 1 0 della L. 450/85
come modificato dall’art. 7 D.L. 82/93 (poi convertito con la
L. 162/93) vizi denunciati a norma dell’art. 360 c.p.c. n.
3.»
Ad avviso della S.A. e M., alla luce della disposizione

avrebbe dovuto valutare l’ammissibilità dell’iscrizione
all’Albo autotrasportatori e l’autorizzazione all’esercizio
del trasporto per conto terzi, nel quadro delle risultanze
istruttorie già acquisite perché tali documenti avevano una
efficacia causale più incisiva rispetto a quella che le altre
prove avevano sulla decisione finale.
Il motivo è infondato.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel rito
ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in
grado d’appello, l’art. 345, terzo comma, c.p.c. va
interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il
principio della inammissibilità di mezzi di prova “nuovi” la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in
precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali,
?

indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il
porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al
pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter
trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano
prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione

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dell’art. 345 c.p.c., vecchio testo, la Corte territoriale

degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo
grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la
loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione
dello sviluppo assunto dal processo). Tali requisiti
consistono nella dimostrazione che le parti non abbiano

ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità
degli stessi per la decisione (Cass., Sez. un., 20 aprile
2005, n. 8203).
Correttamente l’impugnata sentenza ha ritenuto che la
produzione del documento fosse inammissibile, considerata la
tardività di tale produzione, trattandosi di documenti
precostituiti alla data di instaurazione del giudizio di
primo grado che avrebbero potuto essere prodotti dinanzi al
primo giudice. Infine la ricorrente non ha dimostrato di non
aver potuto produrre tali documenti nel giudizio di primo
grado per causa ad essa non imputabile.
Con il quarto motivo si denuncia «vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
controverso e decisivo per il giudizio – vizio denunciato a
norma dell’art. c.p.c. n. 5.»
Secondo la ricorrente la Corte, dopo aver evidenziato
che l’iscrizione all’albo autotrasportatori e
l’autorizzazione al trasporto per conto terzi erano
presupposti in diritto affinché ella potesse vedersi

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potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile,

riconosciuto il diritto all’applicazione della limitazione
del debito vettoriale di cui alla L. 450/85, “non ha speso
una sola parola sulle risultanze processuali, probatorie o
indiziarie, che dimostravano l’esistenza di detti requisiti
anche a prescindere dall’ammissione del certificato”.

noti deponevano, con il dovuto grado di probabilità, nel
senso della ricorrenza del fatto ignoto, rende la sentenza
censurabile sotto il profilo dell’insufficiente motivazione.
Il motivo è infondato.
L’impugnata sentenza ha puntualmente argomentato in
ordine all’assenza dei presupposti della limitazione di
responsabilità. Siccome la produzione dei documenti è stata
dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c., la ricorrente
non poteva ottenere la limitazione del debito vettoriale ex
1. 480/85.
Con il quinto motivo si denuncia «violazione per omessa
applicazione dell’art. 1696 c.c. ultimo comma come modificato
dall’art. 10 del D.Lgs 286/2005 – vizio denunciato a norma
dell’art. 360 n. 3 c.p.c.»
Ritiene il ricorrente che la Corte non ha applicato il
terzo coma dell’art. 10 del D.lgs. 286/2005, modificativo
dell’art. 1696 c.c. secondo il quale il vettore non può
avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a
suo favore da tale articolo ove sia fornita la prova che la

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Pertanto la mancata rilevazione del fatto che gli elementi

perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo
o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
Ad avviso della ricorrente la Corte territoriale ha
errato nel ritenere che essa non aveva fornito prova
esaustiva della mancanza di colpa grave.

La sentenza impugnata ha ritenuto che la S.A. e M. non
ha dato la prova della sussistenza dei requisiti previsti per
l’applicabilità dei limiti risarcitori (mancata
documentazione dell’iscrizione all’albo nazionale degli
autotrasportatori ed esistenza dell’autorizzazione al
trasporto di cose per conto terzi) e di conseguenza ha
considerato assorbita la questione relativa alla ricorrenza o
meno delle ipotesi di colpa grave.
Detta sentenza ha altresì ritenuto assorbita ed
ininfluente ogni questione relativa alla ricorrenza o meno di
una ipotesi di colpa grave del vettore, non applicandosi la
legge sulla limitazione della responsabilità.
Con il sesto ed ultimo motivo si denuncia «violazione e
omessa applicazione dell’art. 1418 c.c. comma 1 0 e dell’art.
1421 c.c. vizio denunciato a norma dell’art. 360 n. 3
c.p.c.»
Ad avviso della ricorrente la Corte d’appello, una volta
ritenute la mancanza della iscrizione della S.A. e M.
nell’albo degli autotrasportatori e la mancanza

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Il motivo è infondato.

dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi,
avrebbe dovuto coerentemente dichiarare la nullità del
contratto di trasporto ai sensi del primo comma dell’art.
1418 c.c.
Il motivo è inammissibile in quanto la questione dedotta

E comunque, in ogni caso, anche se il contratto fosse nullo,
il danno andrebbe risarcito secondo le regole comuni e non
secondo le regole di settore della normativa dei trasporti.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con
condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di
cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente
alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in C
4.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali
ed accessori di legge.
Roma, 14 gennaio 20(05

è stata sollevata per la prima volta in sede di legittimità.

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