Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9304 del 24/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9304 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 5757-2008 proposto da:
BONFIGLIO MICHELINO C.F. BNFMHL46E11G377Y, domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARTELLI ROBERTO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2014
692

MINISTERO INTERNO;
– intimato

avverso

2…

n. 1959/2006 della CORTE

D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/02/2007 R.G.N.

Data pubblicazione: 24/04/2014

2000/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2014 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

via principale rimessione alle SS.UU. in via
subordinata rigetto.

Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per: in

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9.2.2007, la Corte di appello di Torino respingeva il gravame proposto
da Bonfiglio Michelino avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda
del predetto intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla qualifica funzionale IV e
l’inserimento con tale qualifica nell’organico dell’Amministrazione dell’Interno, oltre che la
condanna di quest’ultima alle conseguenti differenze retributive, avendo asseritamente
dedotta qualifica, dal 1989 all’anno 2002, o, in subordine dal 1.11.1989, a seguito di
specifico ordine di servizio.
Il giudice del gravame rilevava che il Bonfiglio non aveva adempiuto all’onere di provare di
avere svolto in prevalenza mansioni ascrivibili alla IV categoria, punto 11, di cui alla
direzione del bollettino ufficiale del Ministero dell’Interno, avendo, anzi, gli esiti istruttori
dimostrato che le mansioni rientravano tra quelle previste per la terza categoria. In
particolare, evidenziava che la declaratoria di tale categoria prevedeva che il lavoratore
provvedesse alla distribuzione della corrispondenza, all’apposizione materiale di bolli e
sigilli, alla collaborazione alle operazioni connesse alla corrispondenza quali distribuzione,
smistamento e spedizione ed osservava che, anche se le dette operazioni erano
contemplate pure nel profilo professionale della IV categoria, ciò nondimeno non poteva
comportare l’inquadramento superiore, in quanto l’esemplificazione delle mansioni svolte
dagli appartenenti a tale categoria era articolata in nove diverse tipologie di mansioni e si
riferiva a compiti non meramente esecutivi e richiedenti professionalità più elevata, quali la
partecipazione ai procedimenti del servizio, la notifica a terzi di atti dell’amministrazione, la
classificazione di atti e documenti l’utilizzo di apparecchiature complesse di uso semplice,
compiti mai svolti dal Bonfiglio. Infine, non poteva conferirsi valore probatorio alla
dichiarazione resa il 2.6.1997 dal dirigente del settore, sia perchè riferita ad un periodo del
rapporto lavorativo estraneo al giudizio, sia perchè contenente una valutazione di
ascrivibilità alla IV categoria senza descrizione di alcuna delle predette mansioni.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Bonfiglio, che affida l’impugnazione a due
motivi.
Il Ministero è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
i

svolto mansioni presso il servizio spedizioni della Prefettura di Torino, corrispondenti alla

Il Bonfiglio deduce, ai sensi dell’ art. 360, n. 1, c.p.c. con riguardo alla giurisdizione, che la
norma di cui all’art. 45, comma 17, del d. Igs. 80/98, riprodotta nell’ art. 69, comma 7, del
d. Igs. 165/2001, è affetta da illegittimità costituzionale laddove la stessa, stabilendo un
termine di decadenza al 15.9.2000 per agire dinanzi al G. A. per le questioni attinenti al
rapporto di lavoro relative al periodo antecedente al 30.6.1998, va di fatto a limitare il
. termine prescrizionale per diritti già sorti e quindi retroattivamente, comportando una
data rispetto a coloro che rivendicano diritti successivamente maturati e nei confronti di
soggetti privati che continuano a godere di un più lungo termine prescrizionale. Ne
eccepisce quindi la illegittimità costituzionale.
Con il secondo motivo, lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione o falsa
applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro
(bollettino ufficiale del Ministero dell’Interno), nonché, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.,
omessa e contraddittoria motivazione, per non avere il giudice del gravame considerato il
contenuto delle ulteriori mansioni rispetto a quelle riferite allo smistamento della posta ed
all’apposizione di timbri e sigilli, sia per avere disconosciuto il rilievo della dichiarazione
dell’amministrazione che riconosceva come appartenenti alla IV categoria le mansioni
svolte dal ricorrente, ritenendo che le stesse fossero riferite al periodo per il quale la Corte
ha ritenuto sussistere la giurisdizione del G .A., senza considerare che esse erano
continuate con identiche modalità anche nel periodo successivo oggetto del giudizio.
Il ricorso è infondato.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n.
165 del 2001, interpretato secondo i principi di concentrazione ed effettività della tutela
giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario
dell’amministrazione in ordine all’attribuzione del trattamento economico corrispondente ad
una determinata qualifica o posizione professionale, la protrazione della fattispecie oltre il
discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario
anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo
rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad
una stessa istanza di giustizia. (cfr. Cass. 29.5.2012 n. 8520 Cass. 23.11.2012 n. 20726).
La questione di costituzionalità sollevata nel primo motivo risulta pertanto superata
dall’affermazione del principio su richiamato, che, tuttavia, non è idoneo a determinare
l’accoglimento del motivo che si limita a sollevare l’eccezione di incostituzionalità della
2

evidente disparità di trattamento tra coloro che rivendicano diritti maturati prima di tale

norma richiamata senza indicare la decisività e rilevanza della relativa declaratoria ai fini
della decisione della controversia. Peraltro, deve anche osservarsi che il giudicato implicito
sulla sussistenza della giurisdizione, formatosi per effetto della non impugnazione sulla
questione di giurisdizione della sentenza di primo grado che ha deciso il merito della
controversia, preclude alla pronuncia di incostituzionalità della norma sul cui presupposto il
. giudice ha deciso nel merito di produrre effetti nel processo, poiché il rilievo del difetto di

Il secondo motivo deve essere disatteso perché in realtà la motivazione non è incentrata
soltanto sulla congruenza delle mansioni svolte alla declaratoria della IV categoria
rivendicata — rispetto ala quale la corte del merito, ha peraltro evidenziato che le mansioni
ivi contemplate sono relative a compiti non meramente esecutivi, implicanti professionalità
più elevata e utilizzo di apparecchiature complesse, compiti questi non svolti dal Bonfiglio
— anche sul rilievo della mancata descrizione di neanche una delle predette mansioni.
Rispetto a tale ulteriore “ratio decidendi” il ricorrente non ha formulato alcuna specifica
doglianza e tanto è sufficiente per affermare l’inammissibilità del motivo. Al riguardo
deve, invero, richiamarsi quanto in più pronunzie affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, enunciando il principio secondo il quale, nel caso in cui venga impugnata con
ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte
autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della
pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma
anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le
censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve
mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni
che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche
una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo
stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il
singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili,
per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o
del capo impugnato (cfr., in tal senso, Cass. sez. lav., 18.5.2006 n. 11660; Cass. 8.8.2005
n. 16602; Cass. 8.2.2006 n. 2811; Cass. 22.2.2006 n. 3881; Cass. 20.4.2006 n. 9233;
Cass. 8.5.2007 n. 10374; Cass. sez. I 14.6.2007 n. 13906, conf. a Cass., sez. un.
16602/2005).
Il ricorso deve essere, in conclusione, respinto.
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giurisdizione è ormai precluso (cfr. Cass., s. u., 13.6.2012, n. 9594) .

Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, essendo il Ministero rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in ROMA, il 26.2.2014

•.

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