Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9304 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. un., 19/04/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 19/04/2010), n.9304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18258/2009 proposto da:

D.O.L. – DOPOLAVORO OSPEDALIERI LAZIO, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6,

presso lo studio dell’avvocato KLITSCHE DE LA GRANGE TEODORO, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ORGANISMO SOCIALE DEL PERSONALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA

(OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 7, presso lo studio

dell’avvocato MONTARSOLO ARMANDO, che lo rappresenta e difende per

delega a margine del controricorso;

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS) ((OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA C. FORLANINI 1, presso la sede legale

dell’azienda stessa, rappresentata e difesa dall’avvocato GAMBARDELLA

VINCENZO, per delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CRAL REGIONALE SANITA’;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10005/2008 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE di ROMA, depositata l’11/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

 

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Dopolavoro Ospedalieri Lazio (D.O.L.), unitamente al Consorzio Regionale Sanita’, impugnarono innanzi al TAR Lazio la Delib. 7 settembre 1999 e Delib. 14 marzo 2001 con le quali l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) aveva, prima, disposto la stipula di un contratto di locazione di aree ospedaliere con il CRAL Regionale Sanita’, per la gestione di un servizio di ristorazione, e, successivamente, deliberato di definire transattivamente il contenzioso insorto sulla obbligazione di pagamento del corrispettivo; con successivo ricorso lo stesso D.O.L. impugno’ la Delib. 4 febbraio 2004, con la quale si era disposto il trasferimento dei predetti contratti all’Organismo Sociale del personale della Azienda.

Riuniti i due ricorsi, l’adito TAR Lazio con sentenza 11.11.2008 ebbe a dichiararli inammissibili per difetto di giurisdizione, posto che, a suo avviso, le impugnazioni non afferivano l’affidamento del servizio bensi’ soltanto la rappresentativita’ degli organismi, contraente e subentrante, destinatari della sua gestione (il CRAL e poi l’Organismo Sociale), si’ che, trattandosi di questioni afferenti la rappresentanza dei lavoratori dipendenti, la cognizione della controversia sarebbe spettata al giudice ordinario.

Il D.O.L. con ricorso per regolamento notificato il 24.7.2009 ha contestato l’esattezza della decisione del TAR facendo rilevare come, contrariamente alla opinione del giudice amministrativo, si fosse contestata con le impugnazioni la legittimita’ della scelta del contraente in quanto effettuata a trattativa privata, laddove l’evidenza pubblica era imposta dalla natura del contratto, afferente concessione di bene pubblico; ha pertanto chiesto di regolare la giurisdizione in ordine ai due ricorsi gia’ pendenti innanzi al TAR. Si sono costituiti l’intimata Azienda Ospedaliera e l’intimato Organismo Sociale, con controricorsi del 24.7 e del 30.9.2009 entrambi eccependo in limine l’inammissibilita’ del regolamento ai sensi dell’art. 41 c.p.c.. Il relatore designato ai sensi degli artt. 377 e 380 bis c.p.c., ha depositato in dal a 21.1.2010 relazione nella quale ha motivatamente proposto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso per regolamento. Nessun rilievo critico e’, sulla relazione, giunto da parte del ricorrente.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Appare al Collegio di totale evidenza la sussistenza della eccepita inammissibilita’ del ricorso, nei termini indicati nella relazione e sui quali nessun rilievo critico e’ giunto da parte dell’istante.

E’ invero da ribadire che la proposizione di regolamento di giurisdizione resta indefettibilmente preclusa dall’essere stata pronunziata sentenza – nella specie negatoria della propria giurisdizione – da parte del TAR per il Lazio presso il quale le impugnazioni erano state radicale. Questa Corte ha di recente avuto modo di rammentare che il principio, secondo cui l’art. 41 cod. proc. civ., comma 1, deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo e’radicato, anche se solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, preclude la proponibilita’ del regolamento di giurisdizione, e’ rimasto fermo anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, che ha disciplinato la “translatio iudicii”, risultandone anzi da quest’ultima rafforzato, sia perche’ le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione sono rimaste immutate in virtu’ del comma 3, ultima parte, del suddetto art. 59, sia perche’, anche nel nuovo sistema processuale in materia di giurisdizione, il legislatore ha inteso conservare la natura non impugnatola del rimedio del regolamento preventivo, la cui funzione continua ad essere proprio quella di prevenire decisioni impugnabili o possibili conflitti reali o virtuali di giurisdizione, e, quindi, quella di soddisfare un’esigenza di rispetto della compresenza nell’ordinamento di ordini giudiziali distinti (in tal senso la massima ufficiale della sent. n. 2716 del 2010 di queste Sezioni Unite). Dal predetto fermo principio discende quindi la inammissibilita’ del proposto ricorso per regolamento senza che esso possa convertirsi in ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1, essendo stata la sentenza stessa emessa in primo grado ed essendo la stessa appellabile (ex multis si richiamano le decisioni di queste Sezioni Unite n. 10704/06, n. 26092/07, n. 26296/08 e nn. 6597 e 26296 del 2009). Le spese si regolano secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente D.O.L. a versare a ciascuno dei controricorrenti, per spese di giudizio, la somma di Euro 2.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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