Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9304 del 17/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9304 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 19135-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
1002

contro

CITREA SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA U.
TUPINI 96, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA
MARTUFI, rappresentato e difeso dall’avvocato NOTTI
ETTORE giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 17/04/2013

- controri corrente –

avverso la sentenza n. 88/2008 della COMM.TRIB.REG.
di CATANZARO, depositata il 10/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

CARACCIOLO;

Svolgimento del processo
1. Gli atti del giudizio di legittimità.

La parte contribuente si è costituita con controricorso.
La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 20.3.2013, in cui il PG ha
concluso per l’ accoglimento del ricorso.
2. I fatti di causa.
Con il menzionato avviso di accertamento l’Amministrazione fiscale ha rettificato ai
fini IVA la dichiarazione relativa all’anno 1997, contestando alla parte contribuente
l’omessa fatturazione e dichiarazione di cessioni e prestazioni imponibili con
conseguente maggiore IVA pari a £ 51.992,27.
La CTP di Cosenza, adita con atto di impugnazione dalla società contribuente, ha
accolto il ricorso di quest’ultima (annullando integralmente l’atto impugnato) sul
presupposto dell’irregolarità della procedura di notifica, per difetto del contenuto
necessario della relata. L’appello dell’Amministrazione è stato poi respinto
dall’indicata CTR della Calabria.
3. La motivazione della sentenza impugnata.
La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che il
vizio di notifica dell’atto impositivo dovesse ritenersi insanabile, poiché ascrivibile a
quelli che implicano inesistenza della notifica medesima. Infatti, “la relazione di
notificazione certifica l’attività del notificatore ed è l’unica fonte di riscontro, con la
conseguenza che le risultanze di detta relazione non possono essere interpretate o
integrate successivamente”. Nel caso di specie la relata di notificazione sull’atto
spedito al contribuente era del tutto assente, mentre quella apposta sull’originale
dell’ufficio non risultava compilata in alcuna parte.
4. Il ricorso per cassazione
Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e si conclude
—previa indicazione del valore della lite nella somma di € 20.000,00- con la richiesta
che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione.

Il 17.07.2009 è stato notificato alla “Citrea srl” un ricorso del Ministero delle
Finanze e dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in
epigrafe (depositata il 10.6.2008), che ha respinto l’appello dell’Agenzia contro la
sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza n.166/11/2006, che
aveva integralmente accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di
rettifica per IVA afferente l’anno 1997.

Motivi della decisione
5. Questione preliminare
Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal
Ministero delle Finanze poiché quest’ultimo non è stato parte nel grado di appello del
processo, sicchè non poteva avere legittimazione all’impugnazione della pronuncia
conclusiva di quel grado.

Con il motivo unico di impugnazione (improntato alla violazione degli art.148, 149,
156 e 160 cpc nonché dell’art.60 del DPR n.600/1973 ed assistito da idoneo quesito
di diritto) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante del merito, per quanto
fosse risultato documentato che l’avviso di rettifica era stato ritualmente portato a
conoscenza del destinatario con il puntuale ossequio delle formalità di notificazione,
ne avesse dichiarato la nullità per difetto del contenuto necessario della relata.
Risultava invece dagli atti di causa che la relata di notificazione era stata redatta sia
sull’originale che sulla copia dell’atto impositivo e risultava in atti la ricevuta
(cartolina di colore verde) comprovante la ritualità della notifica, siccome sottoscritta
dal destinatario per ricezione.
Alla luce di tanto, ed avendo la parte contribuente puntualmente e tempestivamente
impugnato l’avviso di rettifica, la parte ricorrente sostiene che il giudice del merito
non avrebbe potuto esimersi dal ritenere sanata ogni eventuale irregolarità, in
applicazione dell’art.156 cpc, secondo il quale la nullità non può essere mai
pronunciata se ha raggiunto lo scopo a cui l’atto è destinato.
Il motivo è fondato e da condividersi.
Premesso che è pacifico tra le parti che la procedura di notifica del provvedimento
qui in considerazione è avvenuta a mezzo del servizio postale, in applicazione della
disciplina dettata dall’art.149 cpc e dalla legge n.890/1982, le questioni tutte
implicate dal motivo di ricorso trovano risposta nella pregressa e confermata
giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale:”In tema di accertamento tributario,
qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del
procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale
giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione)
ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e
l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora
all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata
apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione
prevista dall’art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890 non comporta l’inesistenza
della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal

6. Il motivo unico di impugnazione

:ESENTE DA RFCISTTtAZIONE
AI SENSI i;L IL
N. 131 TAR. ALL.

MATERIA TRiffuGA

Consegue all’anzidetto principio che la natura dell’asserito difetto nel procedimento
di notifica (da qualificarsi semmai come nullità) giustifica in ogni caso l’applicazione
della sanatoria prevista dall’art.156 cpc per l’ipotesi di raggiungimento dello scopo
dell’atto, norma la cui applicabilità anche alla notifica dell’avviso di accertamento è
stata definitivamente sancita da Cass.Sez. U, Sentenza n. 19854 del 05/10/2004:”La
natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso
di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo
attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non
osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando
vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto,
l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù dell’art. 60 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta,
quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per
quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente
produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento
per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale
sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della
scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per
l’esercizio del potere di accertamento”. In termini anche Cassazione civile , sez. trib.,
02 luglio 2009, n. 15554 e numerose altre.
Non resta alla Corte che cassare la pronuncia qui impugnata che non si è attenuta ai
predetti principi di diritto con conseguente rinvio al giudice del merito affinchè
esamini —eluse le questioni preliminari oggetto dei principi che precedono- le
domande rimaste assorbite. Il medesimo giudice del rinvio provvederà anche sulle
spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero ed accoglie quello
dell’Agenzia. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Calabria che, in diversa
composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
C i eciso
1
in
onsigl

a, nella camera di consiglio del 20 marzo 2113.
stensore

reside

destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse”
(Cass Sez. 5, Sentenza n. 21762 del 14/10/2009).

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