Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9303 del 24/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9303 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
POSTE ITALIANE S.p.A.; in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n 25/b, presso lo studio
dell’Avv. ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende per procura a
margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
BIANCONI MICHELA
Intimata
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di PERUGIA n.
252″

750/07 del 17.10.2007/27.10.2007 nella causa iscritta al n. 66 R.G.

55g-

Data pubblicazione: 24/04/2014

2

dell’anno 2006.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.02.2014
dal Consigliere Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;
udito l’Avv. ANNA BUTTAFOCO, per delega dell’Avv. ROBERTO PESSI, per

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ALBERTO CELESTE, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 982 del 2004 il Tribunale di Perugia

accoglieva la

domanda proposta da MICHELA BIANCONI nei confronti della S.p.A. POSTE
ITALIANE e diretta all’accertamento della nullità del termine apposto al 4
contratto a tempo stipulato con decorrenza dal 1°.03.2000 al 31.05.2000 ai
sensi dell’art. 8 del CCNL del 1994, in relazione ad “esigenze eccezionali
conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso
ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi ed in
attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse
umane”.

Tale decisione, appellata in via principale dalle Poste Italiane e in via
incidentale dall’originaria ricorrente, è stata confermata dalla

Corte di

Appello di Peruaia con sentenza n. 750 del 2007.

La S.p.A. Poste Italiane ricorre per cassazione con un motivo,illustrato con
memoria ex art. 378 CPC.
La Bianconi non si è costituita.
2. In via preliminare va preso atto della rinuncia delle Poste Italiane al
ricorso

per

cassazione

nei

confronti

della

Bianconi,

nonché

la ricorrente;

à

3

dell’accettazione di tale rinuncia da parte di quest’ultima, come risulta dal
verbale di conciliazione in sede sindacale del 26.01. 2009.
Va perciò dichiarata l’estinzione del giudizio.
Nessuna pronuncia va emessa per le spese del presente giudizio, in

attività difensiva da parte dell’intimata.

PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma addì 13 febbraio 2014
Il Consigliere relatore estensore

relazione all’intercorsa conciliazione e al mancato svolgimento di qualsiasi

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