Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9303 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. un., 19/04/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 19/04/2010), n.9303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17758/2009 proposto da:

I.A.K. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TUSCOLANA 1400, presso lo STUDIO REGGIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DI LONARDO Virgilio, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI POTENZA, in persona del Questore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 2361/2009 del CONSIGLIO DI STATO, emessa il

12/05/2009;

udito l’avvocato Vittorio RUSSO dell’Avvocatura Generale dello StatO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

 

Fatto

RILEVA IN FATTO

Con ordinanza del 12.5.2009 il Consiglio di Stato, esaminando l’appello proposto da I.A.K., cittadino della (OMISSIS), per l’annullamento dell’ordinanza 12.3.2009 con la quale il TAR per la Basilicata aveva respinto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento del Questore che aveva rigettato la richiesta dello straniero di ottenere permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ha respinto il gravame.

Nella motivazione dell’ordinanza il Consiglio di Stato ha rilevato che ostava alla concessione della chiesta cautela il fatto che dagli acquisiti rilievi dattiloscopici emergesse che lo straniero, con altre generalità, era stato già espulso dallo Stato.

Per la cassazione di tale decisione lo straniero ha proposto ricorso l’8.7.2009 articolando cinque motivi, resistito dall’Amministrazione con controricorso, in limine eccipiente l’inammissibilità per diverse ragioni dell’impugnazione;

Il ricorso lamenta: nel primo motivo, la violazione di legge commessa nel non aver rilevato come l’espulsione non fosse stata tradotta, come d’obbligo, in lingua (OMISSIS); nel secondo e terzo motivo, la mancata constatazione del fatto che, nella copia notificata della espulsione, non attestata come conforme all’originale, non vi fosse sottoscrizione di sorta; nel quarto motivo il fatto che il G.A. non avesse rilevato i vizi della espulsione presupposta, pur denunziati, e, nel quinto motivo, che il Giudice di appello avesse di contro fatto capo a rilievi dattiloscopici privi di certezza.

Il relatore designato ai sensi degli artt. 377 e 380 bis c.p.c., in data 21.1.2010 ha depositato relazione nella quale ha motivatamente proposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso sotto diversi e concorrenti profili.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

In piena condivisione con le argomentazioni della relazione e che sorreggono la proposta ivi formulata, e sulla quale nessun rilievo è pervenuto “hinc et inde”, appare incontestabile l’inammissibilità del ricorso sotto tutti i profili evidenziati.

Certamente, ed in primo luogo, si evidenzia il fatto che viene impugnato ex art. 362 c.p.c., comma 1, un provvedimento (negativo) cautelare del G.A., privo, come tale, di alcun carattere di decisorietà (S.U. n. 9151 del 2008);

Altrettanto palese, ed in secondo luogo, è il fatto che in nessuno dei motivi proposti venga formulato il quesito di diritto, imposto dalla norma anche per i ricorsi presentati ai sensi dell’art. 362 c.p.c. (S.U. nn. 2658 e 19348 del 2008);

Indiscutibile infine, ed in terzo luogo, è la inammissibilità di un ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1, avverso decisione resa dal Consiglio di Stato le volte in cui si propongano censure afferenti la violazione di norme sostanziali o sul processo od afferenti la motivazione della decisione innanzi a quel giudice speciale, sottratte, come tali, al sindacato delle Sezioni Unite, anche se esse si traducano nella denunzia di violazione delle norme regolatrici del giusto processo, alle Sezioni Unite spettando soltanto l’accertamento dell’eventuale sconfinamento della decisione dai limiti esterni della giurisdizione del giudice stesso (da ultimo, al proposito le decisioni nn. 26806, 6069 e 3688 del 2009, n. 17766 e n. 26041 del 2008).

Sulla base dei rilievi di inammissibilità indicati dal relatore e sopra riportati, e segnatamente su quello, a carattere assorbente, relativo alla natura cautelare del provvedimento sottoposto ad impugnazione, non vi è che da dichiarare inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della controricorrente Amministrazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente I.A. K. a versare alla Amministrazione controricorrente le spese del giudizio, per Euro 1.500,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 13 Aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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