Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9303 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9303 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 24487-2011 proposto da:
TRINA SRL 04821001213, in persona dell’Amministratore
pro tempore Sig. BONOMO GENNARO, considerata
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dagli avvocati SABATO TUFANO e ANTONIO GRAZIANI
2015

giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

77
contro

BOSCOLO STEFANIA BSCSFN23D53C638D,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso

1

Data pubblicazione: 08/05/2015

lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCHILLACI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
RICCARDO NURRA giusta procura speciale a margine del
controricorso;

controricorrente

di TRIESTE, depositata il 06/06/2011, R.G.N. 64/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/01/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato SABATO TUFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

avverso la sentenza n. 226/2011 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo

Stefania Boscolo aveva chiesto ed ottenuto, nei confronti di
Trina s.r.1., conduttrice di un locale commerciale ubicato in
Trieste, un decreto ingiuntivo per complessivi C 15.600,00
(oltre il 50% della tassa di registro ammontante ad e 624,00 e

per morosità della medesima conduttrice.
La Trina aveva proposto opposizione per vari motivi: a)
mancata messa in mora relativamente ai canoni scaduti e
ingiunti; b) avvenuto pagamento della tassa di registro; c)
insussistenza dell’obbligazione di pagamento dei canoni per
intervenuta risoluzione del contratto di locazione con effetto
dall’I. agosto 2008; d) maturazione di ingenti crediti oggetto di
domanda riconvenzionale, relativi a lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria eseguiti nell’immobile locato.
L’opposta, costituitasi, aveva confutato le argomentazioni
avversarie chiedendone il rigetto e insistendo per la conferma
del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 1121 del 2010,
rigettò l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Trina
s.r.l. e confermò detto decreto, n. 1031/2008 emesso dal
Tribunale di Trieste il 6 novembre 2008, già dichiarato
provvisoriamente esecutivo; condannò l’opponente alla rifusione
delle spese di lite in favore dell’opposta.
Avverso tale sentenza propose impugnazione Trina s.r.1..

accessori), in relazione a canoni locativi maturati e insoluti

Si costituì Stefania Boscolo contestando le argomentazioni
avversarie.
La Corte d’appello di Trieste, pronunciando sull’appello
proposto da Trina s.r.l. nei confronti di Stefania Boscolo, ha
rigettato l’appello e confermato la sentenza impugnata.

assistiti da memoria.
Resiste con controricorso Stefania Boscolo.
Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso Trina s.r.l. denuncia
«violazione e falsa applicazione della legge in riferimento
all’art. 360 n. 3 c.p.c. e all’art. 24 cost. e art. 1453 c.c.»
Lamenta la ricorrente che l’impugnata sentenza non ha
accertato la risoluzione del contratto di locazione ed osserva
che la mancata ammissione di mezzi istruttori aveva leso il suo
diritto alla difesa.
Con

il secondo motivo la Trina denuncia «violazione

dell’art. 360 n. 5 in riferimento all’art. 1626 c.c. – 1375 e
664 c.p.c.»
Sostiene la ricorrente che sin dall’inizio la Boscolo
rifiutò di ricevere la consegna delle chiavi, pur in presenza di
clausola risolutiva espressa indicata nel contratto, nella
eventualità di inadempimento del conduttore. La Corte d’appello
avrebbe dovuto invece dichiarare la risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 1375 c.c..

4

vl

Propone ricorso per cassazione Trina s.r.l. con tre motivi

Con il terzo motivo si denuncia «violazione dell’art. 360
n. 4 c.p.c. in riferimento all’art. 658 e 664 c.p.c., per
nullità della sentenza e di tutto il procedimento. Mancata
motivazione circa un punto decisivo della controversia.»
La ricorrente Trina s.r.l. sostiene che con la comparsa

l’inammissibilità della procedura monitoria in quanto non
introdotta ex art. 658 c.p.c. e cioè senza la regolare
intimazione di sfratto per morosità.
Per tale ragione in appello la ricorrente Trina aveva fatto
osservare che la resistente Boscolo aveva sovvertito il codice
e le regole degli artt. 633-658 ss. c.p.c..
La Corte d’appello riteneva abbandonata tale eccezione già
in primo grado mentre la ricorrente sostiene di aver reiterato
tale eccezione.
I tre motivi, da esaminare congiuntamente, così come
prospettati dal ricorrente, sono inammissibili.
Va al riguardo posto in rilievo che, come in giurisprudenza
di legittimità ripetutamente affermato, i motivi dedotti a
fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata
debbono recare (fra l’altro) l’esposizione di argomentazioni
intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte
violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile
il motivo nel quale non venga precisato in qual modo (se per
contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della

5

conclusionale in primo grado e in appello essa faceva osservare

stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla
prevalente dottrina), e sotto quale profilo, abbia avuto luogo
la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronunzia
di merito, in termini cioè insufficienti ed inidonei a
consentire di bene intendere il significato e la portata delle
(v. Cass., 4

giugno 1999, n. 5492).
Quando nel ricorso per Cassazione è – come nel caso denunziata violazione e falsa applicazione della legge e non
vengono indicate anche le argomentazioni in diritto contenute
nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le
medesime o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza
di legittimità o dalla prevalente dottrina, il motivo è
inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione
di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
fondamento della denunziata violazione (Cass., 18 aprile 2006,
n. 8932; Cass., 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass., 8 novembre
2005, n. 21659). Non è infatti sufficiente un’affermazione come nella specie – apodittica e non seguita da alcuna
dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di
legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base
alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass.,
18 aprile 2006, n. 8932; Cass., 15 febbraio 2003, n. 2312;
Cass., 21 agosto 1997, n. 7851).

6

critiche rivolte alla pronuncia del Giudice a quo

Nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, pur
denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto
in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte
ricorrente, lungi dall’indicare erronea interpretazione di norme
da parte della Corte di merito e dal fornire la prospettazione

si limita a sostanzialmente dolersi dello sfavorevole esito
della lite, contrario alle proprie aspettative, per essere state
le risultanze di causa valutate in modo difforme dal proprio
convincimento. A tale stregua la formulata denunzia esula dalla
previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3. E comunque la
sentenza impugnata è giuridicamente corretta ed adeguatamente
motivata, mentre la ricorrente sostiene che vi erano i
presupposti per la risoluzione ma non spiega il perché; sostiene
che poteva chiedere la risoluzione in base ad una clausola
contrattuale, ma non la riporta; sostiene che i canoni potevano
essere chiesti soltanto dopo aver domandato lo sfratto, ma tale
tesi è erronea in quanto non è necessaria tale preventiva
richiesta potendosi proporre direttamente l’azione di
adempimento.
In

conclusione

il

ricorso

deve

essere

dichiarato

inammissibile con condanna di parte ricorrente alle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

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di diversa lettura ritenuta viceversa “corretta” delle medesime,

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte
ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si
liquidano in 2.200,00 di cui E 200,00 per esborsi, oltre spese
generali ed accessori di legge.
Roma, 13 gennaio 2015
Il President

Il Consigliere estensore

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