Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9302 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26498-2019 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

FEDERICI 2, presso lo studio dell’avvocato MARIA CONCETTA

ALESSANDRINI, rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO LANCUBA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), e in persona del Direttore

in carica e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 764/20/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.G. impugnava l’estratto del ruolo assumendo di averne avuto conoscenza solo nel 2017 in quanto le due cartelle di pagamento riferite a tributi Irpef per gli anni 2006 e 2008 non gli erano state notificate e deducendo: a) prescrizione quinquennale del credito; b) carenza di motivazione dell’estratto di ruolo; c) illegittima applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 2, in ordine agli aggi riscossione e di esecuzione.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, accertata la regolare notifica delle cartelle di pagamento, rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione del contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Campania, rigettava l’appello confermando la regolarità della notifica delle cartelle avvenuta a mani del portiere dello stabile di residenza del contribuente, e disattendo tutte le censure e le eccezioni che riguardavano il merito della pretesa fiscale in quanto non fatte valere con l’impugnazione delle cartelle.

4 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossioni si sono costituite depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge avendo la CTR erroneamente ritenuto comprovata la notificazione delle cartelle di pagamento sulla scorta di mere fotocopie.

1.1. Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame da parte della CTR circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti costituiti dalla carenza di prova della notifica, dalla prescrizione del credito e dei compensi per la riscossione.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Questa Corte, in merito alla corretta interpretazione degli artt. 2719 e 2712 c.c., ha affermato che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass., n. 27633 del 2018; Cass. n. 16557 del 2019, in questa seconda pronuncia con specifico riferimento al generico disconoscimento delle relate di notifica). 2.2 Si è inoltre precisato che: “In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, in assenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, può riconoscere piena efficacia probatoria alle copie prodotte, valutando le eventuali specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, e attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso”. (ex plurimis Sez. 5, Ord. n. 24323 del 2018).

2.2 Nella fattispecie non risulta che il ricorrente abbia, al di là di una mera e generica contestazione, indicato in modo specifico le anomalie o le incongruità delle copie della documentazione relative alla notifica che potessero far dubitare della loro conformità agli originali.

2.3 Per contro i giudici di seconde cure, dopo aver correttamente enunciato i principi sopra esposti, richiamando i precedenti di questa Corte, hanno tratto aliunde (dalla richiesta di F.G. di rateizzazione degli importi dovuti con pagamento da parte del contribuente di alcuni ratei) la prova che il contribuente aveva avuto piena cognizione delle pretese tributarie azionate e che quindi le copie della documentazione relative alla notifica corrispondevano agli originali

3 Il secondo motivo è in primo luogo inammissibile.

3.1 Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. commi 4 e 5, applicabile a norma del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, al caso concreto, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo l’11.09.2012, “Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1),2),3) e 4. La disposizione di cui al comma 4, si applica, fuori dai casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.” Non vi è prova che la “doppia conforme” si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado

3.2 In ogni caso la censura è infondata in quanto la sentenza impugnata, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, ha esaminato e statuito anche sui temi del decidere concernenti la prescrizione del credito, la carenza di motivazione dell’estratto e l’applicazione degli oneri di riscossione, affermando l’inammissibilità di tutte le censure e le eccezioni che riguardavano il merito della pretesa fiscale in quanto non fatte valere con l’impugnazione delle cartelle.

4 Conclusivamente il ricorso va rigettato.

5 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso

– Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300 per compensi oltre spese prenotate a debito

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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