Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9301 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25159-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 553/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. R.S. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca avverso due avvisi con i quali per gli anni di imposta 2010 e 2011 veniva accertato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, il maggior reddito, con le conseguenti riprese di imposte Irpef Iva e Irap, in riferimento alla mancata denuncia dei compensi asseritamente ricevuti per l’attività di procacciamento di affari da G.R. come risultava dal modello 770 presentato da quest’ultima.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l’appello rilevando che, a fronte della contestazione dell’autenticità delle fatture da parte della contribuente, la quale sosteneva di non averle mai emesse, spettava all’Amministrazione Finanziaria di svolgere indagini sul punto.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. La contribuente non si è costituita.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, e degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che, poichè l’accertamento fiscale traeva fondamento da un reddito non denunciato rilevato attraverso un controllo incrociato, spettava al ricorrente dare la prova rigorosa dell’inesistenza di tale credito che non può ridursi ad una mera contestazione della ricezione delle somme deducendo la falsità materiale delle fatture.

2. Il motivo è infondato.

2.1 Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte richiamato dall’Agenzia delle Entrate “nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita gli Uffici finanziari a servirsi di qualunque elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3, sul presupposto dell’inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, sicchè, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall’Ufficio, l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa incombe sul contribuente”(cfr da ultimo Cass., n. 13361 del 2019). 2.2 Nella fattispecie in esame la contribuente vistasi notificare l’accertamento, effettuato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 bis, ha negato di aver mai svolto prestazioni in favore di G.R. deducendo la falsità delle fatture allegate nel modello 770 presentate dal medesimo. E’ pacifico che la R. abbia denunciato presso la competente Guardia di Finanza la materiale falsità dei documenti fiscali posti a base dell’impugnato accertamento.

2.3 Ciò premesso la CTR ha ritenuto, con accertamento in fatto e valutazione probatoria insindacabili in questa sede, se non attraverso la formulazione del vizio motivazionale, che, per effetto della specifica contestazione da parte del contribuente, fatta valere anche nelle competenti sedi penali, della autenticità delle fatture suffragata anche dalla mancanza di riscontri nella contabilità della ricorrente e in quella di G.R., l’elemento presuntivo posto a fondamento dell’avviso di accertamento sia stato privato di ogni rilevanza e valore probatorio.

2.4 Pertanto essendo venuto meno il fatto posto a base della presunzione offerta dall’Ufficio non si è determinato alcuna inversione dell’onere della prova a carico del contribuente che oltre alla falsità materiale della fattura null’altro era tenuto a dimostrare.

3 Conclusivamente il ricorso va rigettato.

4 Nulla è da statuire sulle spese non essendosi costituito il contribuente.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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