Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9300 del 11/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 11/04/2017, (ud. 25/01/2017, dep.11/04/2017),  n. 9300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22592/2014 proposto da:

CREDITO EMILIANO S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato AMALIA RIZZO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NUNZIO RIZZO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

E.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMATO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO GRISPO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 251/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/03/2014 R.G.N. 945/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato AMALIA RIZZO;

udito l’Avvocato FRANCESCO LOGRIECO per delega Avvocato GRISPO CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 24 marzo 2014, la Corte d’appello di Napoli accertava la giusta causa delle dimissioni rassegnate da E.A. con lettera 20 giugno 2007 e condannava Credito Emiliano s.p.a. al pagamento, in suo favore, delle somme di Euro 30.067,68 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di Euro 35.208,50 a titolo di T.f.r., oltre accessori e rigettava la domanda riconvenzionale della società datrice: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece respinto le domande del lavoratore e accertato, in accoglimento della domanda riconvenzionale della banca, il diritto di questa a ricevere dal primo la somma di Euro 41.327,52, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso pari a un anno di retribuzione (sulla base del suo allungamento pattizio, ritenuto legittimo) e pertanto a trattenergli la somma di Euro 31.297,32 sul T.f.r. e condannandolo al pagamento della differenza residua di Euro 10.030,20.

A motivo della decisione, la Corte territoriale ravvisava la giusta causa delle dimissioni del lavoratore, per la mancata prova, neppure offerta dalla società datrice, delle ragioni nè di urgenza, nè organizzative giustificanti il trasferimento del lavoratore (avente la qualifica di quadro direttivo di 1^ livello) dalla sede di (OMISSIS), senza il rispetto del termine di 45 giorni di calendario (stabilito dall’art. 79 del CCNL di settore applicabile), nè considerazione delle sue esigenze personali e familiari (documentate dal suo stato di padre di due figli piccoli con moglie incinta).

E tale accertamento comportava (con lo speculare rigetto della domanda riconvenzionale della banca, per il suo inadempimento contrattuale) il diritto di E.A. all’indennità sostitutiva del preavviso, liquidata nella misura suindicata (sulla base di conteggi non contestati) pari ai sei mesi previsti per l’ipotesi di risoluzione del rapporto ad iniziativa datoriale per giustificato motivo (art. 68, lett. c CCNL), cui equiparata quella di risoluzione per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. (art. 68, lett. f CCNL), incrementati di ulteriori sei mesi per anzianità ultradecennale di effettivo servizio: così assorbita ogni questione relativa alla legittimità del patto tra le parti di allungamento del periodo di preavviso.

Ed infine, al lavoratore competeva la corresponsione del T.f.r. nell’entità determinata sulla base degli stessi conteggi datoriali.

Con atto notificato il 24 settembre 2014, Credito Emiliano s.p.a. ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste E.A. con controricorso.

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2119 c.c., e art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, di illegittimità del trasferimento disposto da Napoli ad Avellino in assenza di specifica domanda del lavoratore, limitatosi ad allegare la circostanza come una delle (tre) addotte ragioni di giusta causa delle dimissioni rassegnate.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce omessa motivazione (rectius: esame) su fatti controversi e decisivi in riferimento all’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quali l’inesistenza di una data di efficacia del trasferimento a seguito di comunicazioni verbali, i numerosi incontri del lavoratore con personale della banca per acquisirne il consenso, la prassi aziendale al riguardo con l’accordo del lavoratore medesimo, la mancata presa di servizio di E. presso la filiale di (OMISSIS): con omissione soprattutto di esame del fatto della specifica capitolazione probatoria in primo grado, trascritta e oggetto di istanza di ammissione reiterata in memoria di appello.

3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, artt. 2118 e 2119 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inversione dell’onere probatorio di dimostrazione della legittimità del trasferimento (neppure mai impugnato, se non incidentalmente in funzione della dedotta giusta causa di dimissioni) dal lavoratore, su cui gravante in quanto giusta causa delle dimissioni, alla banca datrice.

4. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2119 c.c., e art. 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione della pronuncia di illegittimità del trasferimento disposto dalla banca da (OMISSIS) ad (OMISSIS), è infondato.

4.1. Non ricorre il denunciato vizio di ultrapetizione, integrato dall’emissione dal giudice di merito, in alterazione degli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), di un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 24 settembre 2015, n. 18868; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455).

4.2. La Corte territoriale non ha, infatti, reso una espressa pronuncia di illegittimità del trasferimento, che ha invece accertato, alla stregua di causa petendi (così come dedotta, secondo l’illustrazione al p.to 1 del primo periodo di pg. 5 e scrutinata in base alle ragioni in particolare esposte dal penultimo capoverso di pg. 7 alla prima parte dell’ultimo di pg. 8 della sentenza) del petitum di accertamento della giusta causa di dimissioni, in effetti accolto (ai due ultimi capoversi di pg. 9 della sentenza) e su cui soltanto è stata resa la pronuncia, così come richiesta.

5. Il secondo motivo, relativo ad omesso esame di fatti controversi e decisivi in riferimento all’art. 115 c.p.c., e in particolare della capitolazione probatoria dedotta, è inammissibile.

5.1. Il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, ha introdotto l’omesso esame di un “fatto storico” decisivo per il giudizio (oggetto di discussione tra le parti).

Ebbene, l’elemento della decisività ne esclude la recuperabilità in una pluralità di fatti, come enumerati nel caso di specie (al penultimo capoverso di pg. 9 del ricorso), nessuno ex se risolutivo, nel senso dell’idoneità a determinare il segno della decisione, siccome dedotti in funzione di un loro concorrente esame al fine di ottenere un accertamento di fatti, e sostanzialmente la loro valutazione ai fini istruttori, preclusa dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439). D’altro canto, la limitata devoluzione del “fatto storico” (il cui esame sia stato omesso), con esclusione della sua integrazione con elementi istruttori, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (come appunto nel caso di specie, trattandosi della legittimità del trasferimento quale ragione integrante, o meno, giusta causa di dimissioni del lavoratore: dal penultimo capoverso di pg. 7 all’ultimo di pg. 9 della sentenza) ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, preclude nel giudizio di cassazione l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), in cui si risolve nella sostanza la doglianza.

6. Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, artt. 2118 e 2119 c.c., per inversione dell’onere probatorio tra le parti, è infondato.

6.1. Nessuna alterazione è stata al riguardo compiuta, avendo la Corte territoriale correttamente ripartito l’onere probatorio tra le parti, per la prova (raggiunta) dal lavoratore, deducente la giusta causa delle dimissioni, del titolo contrattuale del rapporto (di lavoro) e l’allegazione del grave inadempimento (illegittimità del trasferimento di ufficio in altra città, in violazione dei presupposti prescritti dall’art. 79 CCNL) della banca datrice: alla quale invece incombente, secondo il regime di responsabilità contrattuale regolato dall’art. 1218 c.c., la prova dell’esatto adempimento (Cass. 9 febbraio 2004, n. 2387; Cass. 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. 19 aprile 2007, n. 9351; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3373).

7. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari, secondo la loro richiesta.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna Credito Emiliano s.p.a. alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Ai sensi della D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA