Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9300 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25061-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI CINQUEMANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1204/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 27/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. R.D. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo avverso l’avviso con il quale per l’anno di imposta 2008 veniva accertato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, il maggior reddito di Euro 54.961,00 (rispetto a quello dichiarato di Euro 15.616,00) con conseguente ripresa a tassazione delle imposte.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso 3. Sull’impugnazione del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello rilevando che ai fini della determinazione del reddito andava riconosciuto come dato di calcolo l’importo di Euro 50.000,00 pari al finanziamento ottenuto dal contribuente, le spese documentate per il mantenimento del cavallo da corsa e i premi erogati per il mantenimento del cavallo.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso e memoria ex art. 380 bis. c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR non abbia in alcun modo illustrato il nesso causale tra le somme oggetto di finanziamento e le accertate spese poste a fondamento del calcolo sintetico del reddito e che i giudici di seconde cure abbiano errato nel dedurre dal reddito presuntivamente determinato le spese documentate per il mantenimento del cavallo.

1.1 Vanno disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso contenute nel controricorso.

1.2 Contrariamente a quanto affermato dal contribuente l’Amministrazione Finanziaria ha contestato nelle controdeduzioni in appello l’idoneità della documentazione relativa al finanziamento e alle spese di mantenimento del cavallo da corsa a costituire prova contraria. Si tratta non di eccezioni ma di mere difese.

1.3 Il ricorso, i1noltre, non è privo di specificità in quanto l’Agenzia delle Entrate pur muovendo una censura di violazione di legge, ha comunque prodotto la documentazione bancaria indicata nel ricorso.

2. Il motivo del ricorso è fondato.

2.1 L’art. 38, comma 6, nella versione applicabile ratione temporis alla presente controversia prevede che “Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”.

2.2 Questa Corte in tema di delimitazione dei confini della prova contraria a carico del contribuente a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, ha ripetutamente che “l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati” Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente” (Cass. ord. n. 1455 del 2016, Cass. n. 25104 del 2014, Cass. n. 1510 del 2017, Cass. n. 8895 del 2014, Cass. n. 26321 del 2016 e Cass. n. 20344 del 2019).

2.3 Nella fattispecie è pacifico che gli indici di capacità presuntiva sui quali il fisco ha fatto leva per procedere all’accertamento sintetico sono costituiti dal sostenimento delle spese per dieci immobili per una quota pari al 50% di ciascuno di essi e per il possesso di un cavallo da corsa.

2.4 Risulta, altresi, accertato che nell’anno di imposta 2008 il contribuente abbia stipulato un contratto di finanziamento con banca Carige dell’importo di Euro 50.000,00 riversato sul conto corrente intrattenuto dal R.. Detta provvista, come risulta dagli stessi estratti conto prodotti dal contribuente, si è esaurita nel giro di due mesi con l’emissione di una serie di assegni bancari i cui rapporti sottostanti non sono stati esplicitati

2.5 Sul punto la motivazione della sentenza afferma: “..quanto al finanziamento di C 50.000, di cui la parte non ha fatto menzione nel giudizio di primo grado, appare indubbio che lo stesso ha ampliato il reddito imponibile; ma giova parimenti rilevare che è altrettanto certo che questa componente dovrà essere nuovamente essere presa in considerazione dall’ufficio per la determinazione del reddito sintetico”.

2.6 Si tratta di una conclusione generica ed apodittica che non dà affatto conto della esistenza di elementi sintomatici (documentazione bancaria che attesti la durata del possesso) dai quali possa desumersi l’utilizzazione della disponibilità del denaro, non costituente reddito, ma oggetto di finanziamento e di una situazione di indebitamento, per fronteggiare le spese e il tenore di vita accertato.

2.7 Il giudice di merito non si è attenuto ai principi di diritto sopra enunciati.

2.8 L’impugnata sentenza risulta inoltre errata anche nella parte in cui afferma che il sostenimento delle spese per il mantenimento del cavallo da corsa debba costituire un elemento rilevante ai fini del calcolo sintetico del reddito.

2.9 Questa Corte ha avuto modo di precisare che “il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma (Cass. n. 17487 del 2016, Cass. n. 16284 del 2007).

3 In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

 

 

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